TORRE SAN GIOVANNI DI UGENTO


Chi Siamo

Regolamento Interno


Modulistica:

 


NUOVO REGOLAMENTO INTERNO
DI SEZIONE E
DELLA SEDE NAUTICA

uniformato al testo delle linee guida emanato dalla Presidenza Nazionale
 della Lega Navale Italiana.


PREMESSA  2

Capo I Principi generali     3
1. Pubblicità e trasparenza      3
2. Posti provvisori     4
3. Assegnazioni riservate ai disabili     5
4. Quota sociale per il posto barca    5

Capo II Requisiti e condizioni per l’assegnazione dei posti barca    5
5. Titolarità dell’assegnazione    5
6. Divieto di cumulo nelle assegnazioni    5
7. Regime proprietario dell’unità da diporto    6
8. Condizioni per l’assegnazione e il mantenimento    6
9. Esonero responsabilità della LNI e della S.P. perdanni e furti totali o parziali    7
10. Inalienabilità del posto barca.    7
11. Trasmissibilità dell’assegnazione agli eredi    7
12. Intrasmissibilità dell’assegnazione a soci comproprietari    7
13. Effetti dei provvedimenti disciplinari    8

Capo III Graduatoria di merito    8
14. Graduatoria di merito    8
15. Presentazione della domanda    8
16. Entrata in vigore della graduatoria. Reclami e ricorsi.    9
17. Pubblicazione ed efficacia della graduatoria.    9
18. Divieto di assegnazione a tempo indeterminato    9
19. Unità in comproprietà.Divieto di cumulo dei punteggi    9

Capo IV Decadenza dall’assegnazione del posto barca    9
20. Cause di decadenza    9
21. Esclusione dalla graduatoria di merito.    10
22. Revoca definitiva    10

Capo V Regolamenti delle sedi nautiche delle strutture periferiche.    10
23. Regolamenti delle sedi nautiche delle strutture periferiche. Disciplina residuale.    10
24. Approvazione dell’assemblea dei soci.    12
25. Controllo della Presidenza Nazionale    12

Capo VI Disposizioni finali. Prima applicazione    12
26. Entrata in vigore. Prima applicazione.    12
27. Esenzioni    13

ALLEGATI:
-    Tabella punteggio graduatoria di merito
-    Fac-simile istanza
-    Scheda assegnazione punteggio attività


PREMESSA
Il presente regolamento completa l’attuale Regolamento Interno di Sezione ed è basato sul testo delle linee guida emanato dalla P.N., che disciplina la gestione dei posti barca di cui sono titolari le Sezioni, le Delegazioni, i Centri nautici dell’Ente, ai sensi dell’artico¬lo 21 dello Statuto.
Le norme in esso contenute si applicano a tutte le strutture periferiche della Lega Navale Italiana, in relazione a provvedimenti concessori, ovvero d’altra natura, rilasciati dalle pubbliche Amministrazioni competenti, riassumendo e integrando quanto stabilito dalle circolari della P.N. n. 125 04/01/1993, n. 134 16/11/1993, n. 176 05/06/1998, n. 183 26/07/1999, n. 226 23/09/2005, n. 229 21/11/2005, che vengono sostituite dal presente regolamento.
Pertanto, le disposizioni di cui al presente regolamento disciplinano, l’assegnazione, il mantenimento, nonché la decadenza in capo ai soci dal godimento della sistemazione d’ormeggio o di sta¬zionamento a terra di natanti e imbarcazioni di proprietà dei medesimi. 
Esse costituiscono concreta applicazione dei seguenti principi fondamentali di cui agli art. 3, n.1 e 7, n.2 (tesseramento soci), 34, n. 3 (Registro naviglio), del Regolamento allo Statuto e disciplinano:
a) la frequenza delle sedi sociale, nautica e l’utilizzo dei posti barca e degli altri servizi sociali, che sono riservati esclusivamente ai soci (con il tesseramento necessario e indispensabile anche ai fini assicurativi e fiscali). L’iscrizione è obbligatoria anche per i familiari che frequentano la sede nautica e utilizzano i servizi con continuità. Gli eventuali ospiti saltuari dei soci (familiari e non) debbono essere registrati sull’apposito registro-ospiti di Sezione, purché tale ospitalità non assuma carattere continuativo.
b) l’espresso divieto di concessione del servizio sociale (posto barca) a tempo indeterminato, onde poter consentire a tutti i soci di accedere al beneficio;
c) la formazione di graduatorie per l’assegnazione e il rinnovo annuale dei posti barca e di altri servizi sociali in base a criteri di merito, con modalità di attribuzione del punteggio da stabilire nei regolamenti interni in conformità con il presente regolamento, secondo le specificità di Sezione;
d) l’iscrizione dell'unità da diporto nel Registro del Naviglio della L.N.I., in corso di validità. Pertanto, ai sensi dell’art. 34, comma 3°, del Regolamento allo Statuto della LNI, è fatto divieto assoluto al Socio assegnatario del posto barca di utilizzare la propria unità per “attività commerciali o lucrative di qualsiasi genere, anche al di fuori della sede nautica della struttura periferica”, (indipendentemente da quanto previsto dall’art. 49 bis del Codice della nautica da diporto in materia di “Noleggio occasionale”);
e) l’impegno del socio assegnatario di utilizzare l'unità da diporto con continuità e di assecondare l'opera di propaganda della propria Struttura Periferica mettendo l'unità stessa a completa disposizione della Dirigenza, anche saltuariamente, previo adeguato preavviso;
f) la decadenza dall’assegnazione annuale per i casi stabiliti;
g) la formale accettazione della normativa specifica di espresso riconoscimento del debito delle somme dovute a titolo di quote sociali posti barca, ex art. 30 comma 2, lett. d dello Statuto della LNI, per il posto barca da parte del socio assegnatario, comprensiva delle clausole riportate nella domanda di concessione posto barca allegato.

Capo I
Principi generali

1. Pubblicità e trasparenza

La Sezione di Torre San Giovanni di Ugento è Concessionaria di spazi e fabbricati Demaniali: 
-    Base nautica, costituita da uno specchio acqueo perimetrato, su più lati, da un’area banchinata a terra con spazi di pertinenza; 
-    Sede Sociale, costituita dalla struttura storica, cinquecentesca, della Torre di Carlo V con le sue pertinenze (cortile, giardino e locali); 
pertanto, dispone, tra l’altro, di posti barca con sistemazione in acqua e stazionanti a ter¬ra: 
a) indicate nella lista, riportata di seguito, della composizione delle strutture, delle pertinenze, e dei beni mobili sociali (Sede sociale, Sede nautica, Servizi sociali, specificando per questi ultimi numero/tipo posti barca, stipetti, ricovero attrezzature, ecc.) che possono essere:
• assegnati in uso temporaneo esclusivo ai Soci, per la durata massima di 1 anno, a seguito di quanto previsto al Capo III del presente Regolamento per la graduatoria di merito;
• destinati alle sole attività istituzionali (posti per barche assistenza, scuola, sociali, e relative attrezzature, motori, oltre a stipetti, ecc.), collocati al di fuori della graduatoria di merito, nonché quelli previsti per riserva di legge; 
b) è tenuta annualmente a confermare o aggiornare con provvedimento formale, predisposto dal Consiglio Direttivo locale e approvato dall’assemblea dei soci, il numero di posti di barca in mare e di stazionamento a terra disponibili stabilito in funzione di elementi, anche variabili nel tempo, in relazione a:
• dimensioni e caratteristiche dell’area in concessione;
• profondità dei fondali;
• spazi di manovra;
• caratteristiche fisiche degli ormeggi e dei posti di stazionamento a terra, con definizione delle modalità di alaggio / varo per questi ultimi, ove disponibili mezzi meccanici.
Il provvedimento di cui al punto b) è reso noto con idonee forme di pubblicità, ed è soggetto all’approvazione dell’assemblea dei soci, convocata ai sensi dell’art. 24 del Regolamento allo Statuto, con la maggioranza qualificata dei 3/5 dei votanti. 

È facoltà della Sezione di confermare con provvedimento motivato del C.D. la volontà espressa dall’Assemblea dei Soci di cui al punto b), da emanarsi entro il 30 settembre di ogni anno, senza convocare una nuova assemblea per tali fini, quando, negli anni successivi, NON vi siano rilevanti modifiche alle strutture sociali, ovvero ai posti barca disponibili, tali da determinare significative variazioni nell’assegnazione dei posti barca e/o delle pertinenze assegnate ai Soci.

Posti barca in acqua (per unità da diporto con dimensioni fino a 7 mt di lunghezza e 2,40mt di larghezza comunque, i posti per tali dimensioni sono limitati; pertanto, i soci proprietari di imbarcazioni con dimensioni superiori non hanno nulla a pretendere riguardo ai servizi e agli spazi previsti per l’ormeggio, salvo che adattarsi agli spazi a loro assegnati senza ledere i diritti degli altri soci concessionari di posto barca
Posti barca utili da assegnare annualmente ai soci in base alla graduatoria di merito    155
Posti barca riservati ai soci disabili (art. 3 del presente Regolamento)    2
Posti barca disponibili per transito (art. 2 del presente Regolamento)    saranno utilizzati i posti temporaneamente liberi
Posti barca riservati ai mezzi LNI per i mezzi d’assistenza e scuola    4
Totale posti fruibili    161
Posti barca fruibili a terra: area di pertinenza della base nautica, lungo l’area banchinata e cortile sede Sociale (giardino del faro) 
Posti riservati alle derive della scuola di vela 
su carrelli d’alaggio o rastrelliera    10
Posti da assegnare ai soci per piccole derive, tender ecc.    5
Totale posti fruibili    15
Tutti gli spazi per ricovero attrezzature sportive, masserizie, ecc (sede sociale, cala vele, ecc) sono riservati per le attività sociali e di scuola    

2. Posti provvisori

Con determinazione del C.D. di Sezione, nella deliberazione annuale dei posti barca a disposizione dei soci, le strutture periferiche possono prevedere la facoltà di utilizzare uno o più posti, in acqua o a terra, per ragioni di ospitalità. In tal caso, i relativi posti sono collocati al di fuori della graduatoria di merito.
Le norme di cui al comma precedente devono prevedere che le ragioni di ospitalità, comunque legate a fini istituzionali, debbano rivestire carattere temporaneo ed essere avulse da qualsiasi finalità commerciale.
Le unità da diporto di passaggio, munite di tessera d’iscrizione al Registro del naviglio della LNI, in corso di validità, purché battenti bandiera di Stato appartenente alla Comunità Europea, hanno diritto ad essere ospitate gratuitamente dalle strutture periferiche per i primi tre giorni di sosta, salvo un eventuale contributo forfettario stabilito per la copertura dei meri costi fissi quali a titolo di esempio non esaustivo acqua, energia elettrica, guardiania, segreteria, uso e pulizia locali docce, raccolta rifiuti, ecc. 
In caso di sosta superiore ai 3 (tre) giorni, potrà essere richiesto un contributo associativo per il posto barca giornaliero.
Come previsto dall’Art. 8-i, i posti temporaneamente liberi possono essere impiegati dal. C.D. come posti provvisori, così come i posti in attesa di assegnazione.


3. Assegnazioni riservate ai disabili

Nel rispetto delle finalità statutarie della Lega Navale Italiana, e in funzione della disponibilità dei posti barca, le strutture periferiche debbono riservare i posti ai soci disabili nella misura stabilita dall’art. 49 nonies, comma 3°, del Codice della Nautica da diporto e succ. mod. e integrazioni. 
Ai fini dell’assegnazione di tali eventuali posti riservati, il C.D. di sezione applicherà una procedura privilegiata di assegnazione, fuori graduatoria di merito, per soddisfare richieste da parte di soci disabili. 
Allo scopo, la Sezione ha reso accessibile la sede sociale e la sede nautica anche alle persone con disabilità motoria che impiegano la carrozzina. In particolare, già da tempo per agevolare l’imbarco alle persone disabili, si è provveduto all’installazione di un sollevatore “Pequod”. 
I richiedenti devono presentare domanda corredata da apposito certificato rilasciato dalla competente Autorità Sanitaria, ai sensi dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, comma 3. 
In ogni caso la titolarità del posto barca privilegiato deve essere riconosciuto solo ed esclusivamente alla persona diversamente abile.
È fatto divieto assoluto l’utilizzo dell’imbarcazione da parte di familiari e/o accompagnatori senza la presenza a bordo del titolare dell’assegnazione privilegiata, se non espressamente autorizzato dal presidente di sezione o suo delegato per comprovate e documentate esigenze (es. manutenzione natante). 
È parimenti proibito il subentro personale nell’assegnazione privilegiata del posto barca da parte di terzi (familiari e non).
Qualora il numero delle domande sia superiore alla disponibilità dei posti riservati, sarà data priorità ai soci con disabilità motoria, e in caso di parità di punteggio tra i suddetti soci, saranno utilizzati i parametri previsti dalla graduatoria di merito.
Per esigenze di promozione sociale oppure di ospitalità saltuaria, la S.P. ha facoltà di concedere ad eventuali ospiti disabili, in eccezionale deroga alla norma regolamentare sull’uso delle strutture della sede nautica riservato esclusivamente ai soci, l’uso temporaneo delle proprie attrezzature per agevolare l’imbarco e lo sbarco degli stessi che ne facciano richiesta, previa sottoscrizione da parte degli stessi ospiti disabili di idonea ed integrale liberatoria di responsabilità in favore della Lega Navale Italiana, del C.D. di sezione e degli operatori presenti alle manovre.

4. Quota sociale per il posto barca

La quota sociale da corrispondere per l’assegnazione del posto barca è determinata annualmente dal Consiglio Direttivo di Sezione.
In conformità all’Art. 6, n. 4 del Regolamento allo Statuto, è applicata al Socio una quota una tantum c.d. di entratura a fondo perduto, alla prima assegnazione, in relazione ai servizi resi e per l’allestimento del posto barca assegnato.     

Capo II
Requisiti e condizioni per l’assegnazione dei posti barca

5. Titolarità dell’assegnazione

Il posto barca è assegnato al socio ordinario e non all’imbarcazione o al natante di proprietà. L’assegnazione del posto barca è personale e non può essere oggetto di vendita o cessione ad altro titolo per nessun motivo. L’unità ivi ormeggiata/alata può essere usata anche da familiari in linea diretta o collaterale iscritti alla L.N.I.

6. Divieto di cumulo nelle assegnazioni

Ciascun socio ordinario può essere assegnatario di un solo posto barca.


7. Regime proprietario dell’unità da diporto

È tassativamente vietata l’assegnazione di posti barca a non soci o a soci che abbiano in comproprietà unità da diporto con non soci. L’assegnazione è altresì vietata ai soci che siano titolari, nei confronti dell’unità, di diritti diversi da quello di proprietà, quali quelli di usufrutto, di uso, di comodato, di locazione, di affitto, con le sole eccezioni del leasing nautico e del comodato d’uso stipulato con un ente istituzionale (Regioni, Province, Comuni, Autorità Portuali, A.U.S.L., ecc.) entrambe adeguatamente documentate.
La proprietà dell’unità da diporto è soggetta alle seguenti condizioni:
a) qualora l’unità non sia soggetta ad immatricolazione, il socio deve allegare alla domanda di assegnazione di posto barca un documento o una dichiarazione da cui risulti il titolo in base al quale l’unità è detenuta o posseduta.
b) in caso di comproprietà dell’unità devono essere riportati i nominativi di tutti i soci comproprietari, e deve essere indicato tra questi il nominativo del socio che assumerà la titolarità dell’assegnazione del posto barca.
c) in caso di due soli soci comproprietari, l’assegnazione può essere compiuta nei confronti del socio di maggioranza. Ove i soci comproprietari, siano più di due, l’assegnazione può essere effettuata nei confronti del socio con quota maggioritaria o paritaria.
I requisiti concernenti la proprietà dell’unità devono risultare da:
 ◦ dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritta da tutti i soci comproprietari;
 ◦ dal contratto di acquisto, da depositare in originale ovvero in copia autentica;
d) l’assegnazione di un posto barca, nel caso di soci coniugi in regime di comunione, ovvero nel caso in cui uno solo di essi sia intestatario dell’unità da diporto, può essere richiesta dal coniuge che ha maggiore punteggio anche se l’altro non ha maturato i due anni di anzianità di cui al suc¬cessivo Art. 8.

8. Condizioni per l’assegnazione e il mantenimento

Per essere assegnatario di un posto barca il socio deve soddisfare le seguenti condizioni:
a) essere socio ordinario o assimilato (benemerito, onorario, sostenitore) della struttura periferica da almeno due anni, salvo il caso di eccedenza di posti barca rispetto alle domande;
b) essere in regola con il tesseramento per l’anno in corso e con il pagamento della quota una tantum di entratura, di cui all’Art. 4 (b;
c) oltre a disporre dell’unità da diporto secondo quanto stabilito dal precedente articolo 7, il socio deve altresì dichiarare che la sua unità batte bandiera di Stato appartenente alla Comunità Europea;
d) avere iscritto l’unità da diporto nel Registro del Naviglio della Lega Navale Italiana ed essere in regola con il versamento della relativa quota di iscrizione annuale;
e) aver ottemperato agli obblighi di legge per quanto attiene all’assicurazione obbligatoria dell’unità relativamente alla responsabilità civile;
f) aver presentato nei termini l’istanza di assegnazione del posto barca (vds. allegato al presente regolamento), che deve contenere: 
1. una dichiarazione di essere a conoscenza e accettare che la concessione del posto barca non implica, in alcun caso, la presa in custodia dell’unità da diporto da parte della Sezione e pertanto essa resta in affidamento del proprietario titolare dell’assegnazione.
   A tal fine, i Soci assegnatari, prima dell’occupazione del posto o all’atto del rinnovo annuale, dovranno consegnare altresì fotocopia della suddetta polizza assicurativa, valida e con validità rinnovata per tutto il periodo dell’assegnazione del posto;
2. una clausola, da sottoscrivere, di manleva di ogni responsabilità della Sezione per il furto, anche parziale, del natante/imbarcazione, contenuto nella predetta istanza. Coloro i quali saranno sprovvisti di tale copertura assicurativa e si rifiuteranno di sottoscrivere la predetta manleva di responsabilità, non potranno in nessun caso essere assegnatari di posto barca.
g) assumere l’impegno di utilizzare l’unità da diporto in modo da assecondare l’opera di propaganda della Sezione LNI di Torre San Giovanni, secondo i principi di cui all’articolo 3 dello Statuto.
h) utilizzare con continuità i Servizi Sociali in assegnazione, salvo cause motivate per iscritto e accettate dal C.D.
i) comunicare i periodi di assenza superiori alle 48 h onde consentire il proficuo utilizzo dei posti barca da parte della Struttura Periferica; 
l) conseguire ogni anno il punteggio minimo stabilito dal regolamento della graduatoria di merito, per ottenere il rinnovo annuale dell’assegnazione, salvo giustificato motivo comunicato per iscritto e accettato dal C.D. per sospendere il provvedimento di revoca.

3. Non è consentito l’utilizzo dell’unità da diporto da parte di soci comproprietari, in assenza del socio assegnatario dell’ormeggio; -

4. La comproprietà deve essere effettiva e comunicata al momento della richiesta di prima assegnazione del posto barca;

5. Qualora la comproprietà si concretizza successivamente all’assegnazione del posto barca, i soci comproprietari non potranno utilizzare l’unità in assenza del socio assegnatario.

6. L’utilizzo dell’unità da parte dei soci comproprietari subentrati dopo la prima assegnazione, rimane subordinata a:

- a) al possesso dei tre anni di anzianità;

- b) al conseguimento del punteggio di merito tramite partecipazione attiva alle attività istituzionali;

- c) essere in regola con la quota di entratura

(aggiunta approvata all'unanimità dall'Assemblea Generate dei Soci di Sezione del 06/10/2024)

9. Esonero responsabilità della LNI e della S.P. per danni e furti totali o parziali

I Soci assegnatari, con la sottoscrizione del modulo di assegnazione del posto barca, dichiareranno con clausola duplicemente sottoscritta ai sensi degli art. 1341 e 1342 cod. civ, di essere edotti e consapevoli che la Lega Navale Italiana e i Dirigenti delle strutture periferiche, svolgendo attività gratuita e volontaria:
a)    non assumono alcuna responsabilità per danni a persone o a cose indebitamente introdotte o introdottesi illegalmente nell’area della Base Nautica di appartenenza del Socio;
b)    non rispondono dei danni dipendenti da condizioni meteo sfavorevoli o di danni che possono derivare da eventuali furti totali, parziali e/o atti vandalici. La L.N.I. e i Dirigenti della sezione non assumono eventuali responsabilità in caso di mancata stipula o rinnovo di idonea assicurazione per R.C. da parte del Socio danneggiante.
c)    non rispondono in nessun caso dei danni derivanti alle persone e alle cose, sia durante la sosta dell’imbarcazione all’ormeggio o in secco, sia durante le operazioni di alaggio e di varo od altro con mezzi propri che dovranno avvenire in tal caso a spese, cura e carico del Socio assegnatario.

10. Inalienabilità del posto barca.
 
1) Il posto barca è assegnato, con durata annuale, rinnovabile, al socio dalla struttura periferica di appartenenza, la quale resta l’esclusiva titolare del rapporto concessorio con l’Amministrazione pubblica. Esso non è cedibile né alienabile con o senza l’unità da diporto che lo occupa. Per l’effetto, è da considerarsi nulla, ai sensi dell’articolo 1418 c.c., ogni diversa pattuizione in contrasto con le norme del presente regolamento.
2) In caso di autofinanziamento di strutture e/o di posti barca, il C.D. può adottare la soluzione di richiedere ai soci assegnatari l’anticipazione alla sezione di una o più annualità di quote sociali per i posti barca / servizi, con delibera approvata dall’Assemblea dei soci della sezione, nei limiti e nelle forme di cui all’art. 33, comma 5, del Regolamento allo Statuto. Le quote sociali anticipate non configurano alcuna forma di alienazione dei posti, e vanno scalate dai contributi degli anni successivi secondo la tempistica approvata dall’Assemblea dei soci. Tale tempistica non costituisce in alcun modo un “diritto” sulla durata dell’assegnazione, che resta annuale con l’obbligo dei soci di ottemperare alle disposizioni della graduatoria di merito per ottenere il rinnovo. Nell’eventualità di un socio privo dei requisiti per il rinnovo del posto barca, o che intende rinunciare all’assegnazione, la quota residua delle annualità anticipate è resa al socio che si trova nelle condizioni di dover lasciare libero il posto barca.

11. Trasmissibilità dell’assegnazione agli eredi

In caso di decesso del socio titolare, l’assegnazione è confermata per l’anno corrente, salvo rinuncia degli aventi diritto, in testa agli eredi del de cuius entro il secondo grado, purché siano soci del¬la Lega Navale Italiana. Per l’anno successivo al fine del mantenimento dell’assegnazione del posto barca si richiama l’art. 8.  È consentita la trasmissibilità dei diritti acquisiti tra vivi o post mortem, solo tra parenti di primo grado in linea retta, purché siano soci della Lega Navale Italiana Sezione di Torre San Giovanni. I diritti non sono cumulabili.

12. Intrasmissibilità dell’assegnazione a soci comproprietari

In nessun caso l’eventuale società nella comproprietà di una barca può dare luogo alla trasmissione del posto barca da parte del socio assegnatario al comproprietario


13. Effetti dei provvedimenti disciplinari

Nel caso in cui al socio siano stati irrogati provvedimenti disciplinari definitivi, che comportino la sospensione dalla frequenza della sede sociale e nautica ovvero dall’esercizio dei diritti di socio, questi avrà accesso alle strutture per il tempo strettamente necessario per curare le attrezzature di pertinenza, ovvero per trasferire altrove l’unità per tutta la durata della sanzione irrogata.

Capo III
Graduatoria di merito

14. Graduatoria di merito

Il Consiglio Direttivo di sezione predispone annualmente la graduatoria di me¬rito dei soci. La graduatoria di merito costituisce lo strumento esclusivo attraverso cui il socio può ottenere la prima assegnazione, o il successivo mantenimento del posto barca, e il godimento degli eventuali servizi accessori forniti dalla struttura periferica. 
Sono tassativamente escluse le previsioni di esenzioni alla partecipazione alle attività sociali le assegnazioni privilegiate per soci e/o componenti del C.D., attribuzione di punteggio per manifestazioni non istituzionali.
La graduatoria di merito definitiva deve essere pubblicata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
L’assegnazione del posto barca è determinata secondo la graduatoria annuale dei soci aventi diritto formata sulla base dei rispettivi punti di merito, attribuiti secondo i parametri di cui alla Tabella allegata al presente regolamento (Tabella a “punteggio forfettario”)
L’attribuzione dei punti di merito è incompatibile con la corresponsione di compensi, emolumenti o altri vantaggi di natura patrimoniale, comunque denominati, con la sola esclusione dei rimborsi delle spese vive eventualmente sostenute dal socio (precedentemente autorizzate)
Il mantenimento dell’assegnazione del posto barca per più anni consecutivi è subordinato al conseguimento da parte del socio del punteggio minimo di merito stabilito col Regolamento interno della Struttura Periferica in relazione ai posti barca disponibili, pari a UNO punti/anno.
I punti di merito per conseguire l’assegnazione/mantenimento annuale sono consumati al termine del periodo di assegnazione e devono essere espunti ogni anno dal computo della graduatoria di merito ad eccezione dei punti di anzianità di tesseramento.
A parità di punteggio prevarrà il socio con più anzianità di iscrizione. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.
La lista di attesa sarà pertanto costituita dai soci non assegnatari di posto barca e andrà utilizzata a scorrimento nei casi previsti dai successivi art. 20, 21 e 22 del presente regolamento.

15. Presentazione della domanda

Per essere compreso nella graduatoria di merito annuale per le attività svolte il socio deve presentare apposita domanda alla struttura periferica, con pedissequo modello di accreditamento del punteggio conseguito in virtù delle attività svolte dal Socio durante l’anno (ovvero con altre modalità equivalente ai sensi del comma 2 dell’art. 14) secondo lo schema dei facsimili allegati al presente Regolamento.
I termini di presentazione della domanda e della documentazione richiesta sono tassativamente fissati nel giorno 30 novembre di ogni anno.
a.    Ricevute le domande dei Soci richiedenti, corredate dal modulo di accreditamento del punteggio conseguito, il C.D. della sezione entro il 15 dicembre, provvederà a:
b.    Svolgere gli opportuni controlli di regolarità delle predette istanze, di verifica delle attività svolte dai soci e di formazione della lista dei risultati finali;
c.    Pubblicare la graduatoria provvisoria di assegnazione dei posti barca;
d.    Comunicare al Socio con lettera o altro mezzo equipollente (PEC; ecc.):
a.    Le quote del tesseramento e i contributi associativi per il rinnovo annuale accordato ai soci assegnatari in regola con gli adempimenti stabiliti
b.    La decadenza dal rinnovo delle assegnazioni ai soci che risultano non aver conseguito nell’anno trascorso i punti previsti della graduatoria di merito ed utilizzato in maniera continuativa la barca
e.    Assegnare i nuovi posti disponibili (fra cui quelli liberati in quanto "non rinnovati" ai precedenti assegnatari annuali, per mancato uso dell'unità e/o per mancata attività di merito): tali posti possono essere assegnati ai Soci richiedenti che risultano detenere il necessario e verificato punteggio
f.    Esporre la graduatoria definitiva in bacheca.

16. Entrata in vigore della graduatoria. Reclami e ricorsi.

La graduatoria di merito, congelata al 31 dicembre e valida per l’assegnazione/mantenimento nell’anno successivo, in ogni sua componente, entra in vigore dalla data di pubblicazione nella bacheca della Sezione o nell’Albo sociale, e mantiene validità fino alla pubblicazione della graduatoria di merito dell’anno successivo.
Al fine di consentire la rettifica di errori materiali nella compilazione, o di procedere a correzioni nell’attribuzione dei punteggi, ovvero di sollevare qualunque altro tipo di doglianza avverso la loro posizione in graduatoria, i soci interessati possono proporre reclamo, in forma scritta, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data della pubblicazione della graduatoria medesima. Il reclamo, indirizzato al presidente di Sezione, viene da questi deciso entro 15 giorni dalla ricezione.
Avverso la decisione negativa è ammesso ricorso, entro i successivi 15 giorni dalla comunicazione, innanzi al Collegio dei Probiviri di Sezione, seguendo, per quanto compatibile, la procedura dettata dalle norme dello Statuto e del Regolamento allo Statuto in materia di contenzioso amministrativo tra gli organi della Sezione ed i soci. 
Salvo diversa deliberazione dell’organo decidente la proposizione del reclamo, non sospende l’efficacia della graduatoria.
La proposizione di un reclamo o di un ricorso manifestamente infondato, ovvero presentato a meri fini dilatori o emulativi, può esporre il socio a procedimento disciplinare per violazione del combinato disposto degli articoli 5 dello Statuto, e 3 ed 8 del Regolamento allo Statuto.

17. Pubblicazione ed efficacia della graduatoria.

La pubblicazione della graduatoria annuale di merito conferisce ai soci in essa iscritti una legittima aspettativa di diritto. Essa non può essere derogata o modificata se non per errore di calcolo nell’attribuzione dei punteggi, ovvero per decadenza dichiarata ai sensi del successivo articolo 20, comma secondo, del presente regolamento.

18. Divieto di assegnazione a tempo indeterminato

Nel perseguimento delle finalità di cui all’articolo 2, lett. b) e d), dello Statuto, e allo scopo di consentire a tutti i soci di accedere al beneficio, nel tempo e in base alle priorità stabilite dal presente regolamento, è vietata l’assegnazione di posti barca a tempo indeterminato.

19. Unità in comproprietà. Divieto di cumulo dei punteggi

I punteggi attribuiti ai soci comproprietari di un’unità da diporto non sono cumulabili ai fini della formazione della graduatoria di merito, relativamente all’unità in comproprietà.
Per l’effetto, ai fini dell’assegnazione/mantenimento sono conteggiati i soli punti maturati dal socio che è indicato come assegnatario o aspirante tale.
I punteggi maturati dai singoli soci comproprietari, da computarsi in ogni caso, diventano fruibili da parte di ciascun socio nel caso di scioglimento della comunione ovvero di cessione, a qualsiasi titolo, della quota proprietaria, ma solo per le richieste di una nuova assegnazione, fermo restando quanto stabilito dall’Art. 12 sull’intrasmissibilità dell’assegnazione a soci comproprietari.

Capo IV
Decadenza dall’assegnazione del posto barca

20. Cause di decadenza

Costituiscono cause di decadenza dall’assegnazione del posto barca:
a)    la perdita della qualità di socio, per una delle cause previste dall’articolo 6 dello Statuto;
b)    il mancato pagamento della quota associativa annuale, ivi comprese le indennità di mora entro la data del 30 settembre di ogni anno, della quota d’iscrizione dell’unità da diporto al Registro del Naviglio della Lega Navale Italiana, della quota sociale per il posto barca e dell’eventuale quota di entratura a fondo perduto contestualmente al rilascio dell’Assegnazione, di cui al precedente articolo 4;
c)    la grave inosservanza rilevata delle norme in materia di sicurezza;
d)    la mancata tenuta in buone condizioni di efficienza e di navigabilità della propria imbarcazione;
e)    la mancata occupazione del posto barca, entro il termine di un anno dall’assegnazione, ovvero entro un anno dalla perdita o vendita dell’imbarcazione, senza giustificato motivo, motivato per iscritto e accettato dal C.D.;
f)    il mancato utilizzo con continuità del posto barca in assegnazione, minimo sei volte l’anno, salvo cause motivate per iscritto e accettate dal C.D. Le cause di forza maggiore non potranno essere addotte nel caso delle società nella proprietà delle barche;
g)    il rifiuto ingiustificato di utilizzare la propria unità da diporto per l’espletamento di attività istituzionali, stabilite dagli organi di governo della struttura periferica in applicazione dell’articolo 3, n. 1, dello Statuto;
h)    il mancato conseguimento del punteggio di attività della graduatoria di merito necessario per ottenere il rinnovo annuale dell’assegnazione, salvo cause di forza maggiore motivate per iscritto e accettate dal C.D.;
i)    l'utilizzo dell’assegnazione in difformità da quanto stabilito dalla struttura periferica, con partico-lare riferimento alle dimensioni e alla allocazione; 
j)    il mancato rispetto delle disposizioni, stabilite dal regolamento della struttura periferica, riguardanti qualità e dimensione degli ormeggi delle barche, dei parabordi, ecc.;
k)    il mancato indennizzo dei danni causati dall’assegnatario ad altri Soci o alla Sezione.
l)    l’utilizzo dell’unità fruitrice del posto barca assegnato per lo svolgimento di attività commerciale e/o lucrativa di qualsiasi genere, anche al di fuori della sede nautica della struttura periferica.

m) l’utilizzo dell’unità in difformità da quanto stabilito nel precedente art. 5 con particolare riferimento ai soci comproprietari e non assegnatari.

(aggiunta approvata all'unanimità dall'Assemblea Generate dei Soci di Sezione del 06/10/2024)

La decadenza, ove le giustificazioni del Socio, ovvero l’eventuale causa di forza maggiore addotta, non vengano accolte dalla Sezione, è dichiarata con provvedimento del Consiglio Direttivo, avverso cui è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, innanzi al Collegio dei Probiviri di Sezione seguendo, per quanto compatibile, la procedura dettata dalle norme dello Statuto e del Regolamento allo Statuto in materia di contenzioso amministrativo tra gli organi della struttura periferica ed i soci.

21. Esclusione dalla graduatoria di merito.

I soci dichiarati decaduti dall’assegnazione di posto barca, per uno dei motivi di cui alle lettere a), b),c),g), dell’art. 20 sono esclusi oltre che dalla graduatoria di merito per l’anno corrente, anche da quelle relative ai i due anni solari successivi a quello in cui è stata dichiarata la decadenza a titolo di sanzione accessoria.

22. Revoca definitiva

L’eventuale giustificato motivo per causa di forza maggiore all’origine della mancata occupazione del posto barca (art. 20-e), o mancato utilizzo con continuità dei Servizi Sociali in concessione (art. 20-f), o mancato conseguimento del punteggio minimo di graduatoria di merito necessario per il mantenimento (art. 20-h) (cause di decadenza dall’assegnazione del posto barca), che deve essere comunicato dal socio per iscritto ed essere accettato con delibera dal C.D., non può essere reiterato oltre il terzo anno consecutivo: dopo tale termine è obbligatoria la revoca dell’assegnazione che diviene così esecutiva e inappellabile.

Capo V
Regolamenti delle sedi nautiche delle strutture periferiche.

23. Regolamenti delle sedi nautiche delle strutture periferiche. Disciplina residuale.

Considerato che: 
a.    La sezione gestisce un registro (elettronico) di tutte le unità di proprietà della struttura periferica o dei soci. Il registro contiene il nominativo del socio assegnatario unitamente ai dati identificativi e tecnici dell’unità, aggiornato in coerenza con i dati inseriti nella procedura telematica di iscrizione al Registro del naviglio della Lega Navale Italiana (come da relative domande presentate dai soci sull’apposito modulo), e con le etichette annuali stampate dalla procedura telematica, da apporre sulla tessera del naviglio per attestarne la validità; 
b.    Le modalità, l’elenco della documentazione richiesta e i termini di presentazione della doman-da per l’inserimento dei punti delle attività svolte nella graduatoria di merito sono definiti nell’art. 15 del presente regolamento;
c.    La possibilità di assegnare punti valevoli per l’inserimento nella graduatoria di merito è regolamentata dal precedente articolo 14, nei limiti stabiliti dalla Tabella allegata al presente regolamento. Il punteggio massimo complessivo attribuibile in relazione a specifiche attività locali o a particolari benemerenze dei soci non può essere superiore a 2 punti; 
d.    Le modalità e le cautele richieste per la rimozione forzata dell’unità da diporto in caso di decadenza dall’assegnazione, ovvero per altra causa determinata da urgenza o necessità, qualora il socio non ottemperi al relativo provvedimento per negligenza o per altro motivo, La Presidenza di Sezione, notificata al socio la comunicazione resta in attesa che il socio ottemperi alla rimozione dell’unità da diporto entro i termini imposti. Decorso inutilmente tale termine la Presidenza di Sezione applicherà una penale pecuniaria pari al doppio della tariffa giornaliera applicata per il posto barca occupato dal giorno della notifica del provvedimento definitivo di revoca sino all’effettiva liberazione dell’ormeggio. Sono a carico esclusivo del socio l’eventuale imputazione di maggiori costi legali ed esecutivi o per la rimozione, trasporto e deposito dell’imbarcazione presso altro concessionario. È esclusa, da parte del socio, ogni eccezione e/o azione in ordine alla dovuta refusione di tutti i predetti maggiori costi in favore della Sezione;
e.    Rientra nelle facoltà degli organi di governo della Sezione la variazione dei posti barca nell’ambito della sede nautica, per motivate necessità tecniche, operative o organizzative, da formalizzarsi con apposita delibera;
f.    È obbligo del socio assegnatario di comunicare formalmente alla struttura periferica ogni uscita in mare che si protragga oltre le 24-48 ore, nonché la prevista durata dell’assenza;
g.    È facoltà del C.D. della Sezione di utilizzare temporaneamente il posto barca vacante, per esigenze della sede ovvero di ospitalità nei confronti di soci di passaggio; 
h.    Le modalità per l’alaggio, il varo, il rimessaggio, e lo stazionamento a terra delle unità da diporto, inclusa la disciplina per l’utilizzo delle attrezzature (verricelli e gru, invasature, selle, etc.). tali operazioni, essendo la Sezione LNI di Torre San Giovanni sprovvista di dette attrezzature, sono a totale carico del socio. La Sezione si riserva di stipulare delle convenzioni con gli operatori del settore per agevolarne i costi a vantaggio dei soci; 
i.    Le disposizioni di dettaglio per l’ormeggio (uso dei parabordi, delle cime d’ormeggio, del sistema antistrappo, di scalette e/o passerelle per l’accesso, etc.). Il socio proprietario o comproprietario dell’unità da diporto, assegnatario del posto barca, dovrà garantire a proprie spese la sicurezza dell’ormeggio utilizzando un numero sufficiente di parabordi, di sistemi antistrappo e delle cime adeguate. Sono a carico della Sezione i costi per la normale manutenzione dei pontili, delle catenarie e delle trappe d’ormeggio;
j.    Ogni socio è tenuto al rispetto delle norme che regolano la sicurezza, l’ambiente e l’igiene. È tenuto al rispetto delle norme inerenti alla raccolta differenziata dei rifiuti. Non è previsto lo stoccaggio, in magazzino o in altri luoghi, di carburante, oli lubrificanti, solventi, ecc.;
k.    La frequentazione della Sede Sociale, Nautica e ogni altro ambiente in concessione o di proprietà della LNI Sezione di Torre San Giovanni, ogni socio deve conoscere e rispettare lo Statuto della L.N.I. e il Regolamento allo stesso nonché il presente Regolamento interno della Sezione. Ad integrazione del presente regolamento si richiamano le norme comportamentali sancite dallo Statuto e dal Regolamento e i principi generali dettati dalla Circolare n. 134/1993 della Presidenza Nazionale agli argomenti “Posti Barca” e “Ammissione degli Ospiti”.
l.    Le comunicazioni ai Soci che sono affisse nelle bacheche della Sezione e pubblicate sul sito ufficiale della Sezione (http://www.leganavale.it/strutture/torre_s._giovanni_di_ugento/) saranno considerate come notificate; possono inoltre,  essere inviate tramite e-mail, ai soci che abbiano fornito il proprio indirizzo, con sms o per mezzo dei social web (facebook, whatsapp, ecc.). 
m.    È condizione essenziale la buona educazione e il rispetto altrui. Il socio è tenuto al rispetto delle buone norme comportamentali e all’osservanza della dignità umana nel rispetto della convivenza sociale e civile.  Il Socio è tenuto a osservare e a far osservare il presente Regolamento nonché tutte le norme volte al rispetto e alla cura del patrimonio sociale. II Socio è inoltre tenuto a rispettare tutte le norme vigenti in materia di uso degli spazi sociali e di comportamento sia in terra sia in mare. Nei casi in cui il Socio procuri danni ai beni sociali, il C.D. di Sezione. richiederà il relativo risarcimento e potrà adottare provvedimenti disciplinari nei confronti di coloro che abbiano agito dolosamente o per colpa grave. 
n.    I rapporti con il personale addetto alla banchina, alle attrezzature, al mantenimento decoroso della Struttura (base nautica e sede sociale) devono essere di reciproco rispetto e collaborativi. 
o.     L’utilizzo degli spazi e delle attrezzature comuni, le aree della Sezione destinate al soggiorno, alla sosta, alle conversazioni, alle attività ricreative o al riposo, è consentito solo ai Soci, loro familiari e, saltuariamente, ai loro ospiti. È dovere del socio, trattare con cura le attrezzature e le suppellettili e di lasciar libera e sgombra le aree in cui si è soggiornato. In nessun caso un Socio può occupare con oggetti personali o con materiale non autorizzato gli spazi comuni della sede sociale. Il Consiglio Direttivo provvederà in caso di inadempienza a rimuovere gli oggetti depositati addebitando al Socio i costi dell'intervento e riservandosi i provvedimenti disciplinari del caso.  

24. Approvazione dell’assemblea dei soci.

Il regolamento della sede nautica della sezione è emanato con deliberazione del C.D., soggetta all’approvazione dell’assemblea dei soci della sezione, convocata ai sensi dell’art. 24 del Regolamento allo Statuto.
Le maggioranze previste per l'approvazione sono quelle dell'assemblea ordinaria dei soci.

25. Controllo della Presidenza Nazionale

I regolamenti delle sedi nautiche delle strutture periferiche di cui al precedente articolo 23, sono soggetti quale condizione integrativa dell’efficacia, alla ratifica della Presidenza Nazionale.
Successivamente all’intervenuta approvazione da parte dell’assemblea dei soci della struttura periferica, i regolamenti delle sedi nautiche delle SS.PP. sono da considerarsi parte integrante del regolamento nazionale, sia pure con efficacia limitata alla struttura periferica di provenienza.
La mancata conformità dei predetti regolamenti o delle singole norme regolamentari alla legge, allo Statuto e ai Regolamenti Nazionali della L.N.I., ne determina ipso facto la nullità che può essere rilevata:
- d’ufficio dalla Presidenza Nazionale;
- su proposizione dell’organo decidente in sede di ricorso di cui all’art. 16;
- su istanza di almeno un decimo dei Soci Ordinari della Struttura Periferica da trasmettersi per il tramite del Presidente della Sezione che dovrà provvedere all’inoltro entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza corredandola del proprio parere. 

Capo VI
Disposizioni finali. Prima applicazione

26. Entrata in vigore. Prima applicazione.

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data del 1° aprile 2018. La prima lista di assegnazione/mantenimento al 01/01/2019 coincide con la situazione dei posti barca al 31/12/2018 e, analogamente, per la lista d’attesa.
Entro il 31/12/2018 la struttura periferica avrà emanato il regolamento locale in attuazione degli artt. 23 e 24, e lo avrà inviato al Delegato Regionale per la successiva trasmissione alla Presidenza Nazionale corredati dal proprio parere circa la conformità di cui al precedente art. 25 e dandone informazione alla Sezione/Delegazione. Dell’esito di detta verifica, il Delegato Regionale informa la struttura periferica, mettendo per conoscenza la Presidenza Nazionale, Ufficio Regolamenti.
La graduatoria di merito per l’anno 2020 di cui all’art. 14, dovrà essere formulata in ottemperanza alle norme del regolamento nazionale e del regolamento sede nautica della s.p. di cui all’art. 23

27. Esenzioni

Nel limite massimo della percentuale del 5% dei posti barca disponibili, superati i quali si provvede con la priorità ai più anziani di età/iscrizione, possono essere esentati dal partecipare alle graduatorie i soci con più di 50 anni di iscrizione alla LNI e/o con più di 75 anni di età, purché non comproprietari della propria imbarcazione con comproprietà stipulata in data successiva a quella di assegnazione del posto barca, salvo quanto disposto dall’art. 20 del presente regolamento. Le domande di esenzione dovranno comunque essere avanzate, anno per anno, all’Organo di governo della struttura.

ALLEGATI:

Allegato 1 – TABELLA PUNTEGGIO GRADUATORIA DI MERITO (versione “punteggio forfettario”) completa dell’ammontare del Punteggio minimo di attività per il mantenimento del posto barca (e di eventuale Punteggio massimo di attività, limite per evitare eventuale “scalate” di singoli esagerati)
Allegato 2 – FAC SIMILE ISTANZA 
Allegato 3 – Scheda per l’assegnazione del punteggio di attività 

Approvato, in prima istanza, dall’Assemblea dei soci in data 02 novembre 2018

Approvato dal delegato regionale il 23 gennaio 2019

Approvato dalla Presidenza Nazionale il 13/02/2019
 

Copyright © 2024 Risesoft S.r.l. - All Rights reserved.

Menù
×