Chi Siamo
Regolamento Interno
Approvato dall’Assemblea dei Soci il 20/03/2010
Ratificato dalla Presidenza Nazionale della L.N.I. il 17 giugno 2010.
Approvato con le modifiche art. 4 e art. 6 dall’Assemblea dei Soci il 22/3/2014 e dell’ar.12 e 16 dall’A.S.del 03.09.2022.
PREMESSA
La sezione della LNI di Sperlonga, situata in via del Porto 04919 Sperlonga in Provincia di Latina, costituita in data 20 dicembre 2008, è una Base di attività sociali e culturali Nautiche, ed è pertanto assoggettata a tutte le norme contenute nelle ordinanze delle Autorità competenti che facciano riferimento agli impianti in concessione posti sul demanio marittimo. Del pari, in qualità di Base Nautica, la sezione è ammessa alle agevolazioni connesse con tale status ed alle relative restrizioni, motivo per il quale si rende necessario disciplinare alcune fasi dello svolgimento della vita sociale attraverso questo regolamento, al fine di fissare le differenze che esistono con gli stabilimenti balneari in senso stretto.
Art. 1 - FINALITA’
Il presente Regolamento Interno e’ stato elaborato ai sensi dell’art 28, n.2, f) del Regolamento allo Statuto della L.N.I. con lo scopo di:
-stabilire le norme di comportamento dei soci all’interno della Sezione;
-fissare i criteri di gestione e di assegnazione dei servizi;
-indicare le modalità organizzative della sede nautica, delle attività sociali e delle attività sportive.
Esso si ispira allo Statuto, al Regolamento allo Statuto, al Regolamento per i Gruppi sportivi, della L.N.I. le cui norme debbono intendersi tutte richiamate. I Soci all’atto dell’ammissione alla Sezione sono obbligati a sottoscrivere formale accettazione ed impegno ad osservarle disciplinatamente ed a farle rispettare.
Art. 2 - I SOCI
Ai fini della quantificazione degli importi delle quote associative e di frequenza della Sezione, i Soci sono distinti nelle seguenti categorie:
-SOCI ORDINARI (divisi per classi di età ai sensi dell’art.4/d del Reg.to allo Statuto della LNI), STUDENTI, SOSTENITORI, BENEMERITI e ONORARI.
Art. 3 – AMMISSIONE SOCI
L’ammissione di nuovi Soci e’ regolata dallo Statuto della L.N.I.
L’ammissione di Soci ORDINARI MINORI deve essere suffragata dal consenso scritto di chi esercita su di loro la potestà dei genitori.
Art. 4 - NORME DI COMPORTAMENTO DEI SOCI NELLA SEDE SOCIALE
Il Socio è tenuto ad osservare ed a far osservare il presente Regolamento che richiama tutte le norme contenute nelle ordinanze della Capitaneria di Porto e nei Regolamenti di tutte le Autorità competenti. Allo scopo di garantire la condizioni di sicurezza ed il rispetto della convivenza sociale all’interno dell’impianto e soprattutto sull’arenile, vengono di seguito stabilite alcune norme per la cui violazione è prevista la sospensione fino a 30 giorni dalla frequenza della Sede Nautica ai sensi dell’art.8 comma 5/a/b del Regolamento allo Statuto della L.N.I.
1) Arenile
è vietato:
-occupare i corridoi di discesa e risalita, a mare ed a terra, delle imbarcazioni e dei mezzi di soccorso;
-lasciare le imbarcazioni in sosta sulla battigia;
-limitare la visuale dei marinai di salvataggio, lasciando issate le vele;
-sostare nelle aree che di volta in volta il CDS stabilirà di riservare per la pratica delle discipline nautiche.
2) Specchio acqueo
è la porzione di mare delimitata dal corridoio di lancio,evidenziati da gavitelli di colore giallo per una lunghezza non inferiore a 10 m e per una profondità equivalente alla zona di mare riservata alla balneazione e può essere attraversata per le sole operazioni di lancio e atterraggio dei natanti.
Per quanto sopra sono vietate le seguenti azioni:
-balneazione;
-ormeggio dei natanti;
-navigazione al di fuori di quella per il lancio e atterraggio;
-tenere un contegno inadatto per una sezione della Lega Navale Italiana;
Per tutto quanto non espressamente disciplinato valgono le norme di buona educazione per la convivenza civile nell’ambito di una comunità.
ART. 5 – CESSAZIONE DELLA QUALITA DI SOCIO
La qualità di socio viene a cessare ai sensi dell’art. 9 del Regolamento allo Statuto della LNI.
Il Socio che intende dimettersi, entro 30 (trenta) giorni dalla data di approvazione dei bilanci da parte dell’Assemblea dei Soci, può farlo presentando formale lettera di dimissioni alla Sezione entro il termine di cui sopra. In tal caso egli ha diritto alla restituzione del 50% (cinquanta %) “della quota annuale di frequenza supplementare” versata anticipatamente, a condizione che il socio sia in regola con i pagamenti pregressi per quote arretrate, more e quant’altro dovuto a qualsiasi titolo alla sezione. Resta esclusa dalla restituzione, la quota relativa alla tessera nazionale della L.N.I.
Art. 6 - SEDE SOCIALE
L’accesso alla sede sociale è riservato ai soli soci della L.N.I in possesso della tessera sociale in corso di validità.
La Sezione della L.N.I Sezione di Sperlonga (LT) dispone della sede e di un gazebo informativo presso via del Porto presso i locali comunali, e di un tratto demaniale, avuto in concessione per farne la propria “SEDE PER ATTIVITA’ FORMATIVE E RICREATIVE”.
L’attuale composizione e destinazione dei locali e delle infrastrutture potrà essere modificata in virtù di trasformazioni migliorative programmate dal C.D.S. ed approvate dall’ assemblea dei Soci nonché dalle Autorità competenti.
- La Sezione non risponde degli oggetti e/o valori personali lasciati nella Sede.
La Concessione Demaniale è un tratto di arenile compreso fra le strutture e la fascia libera della battigia e il concessionario denominata “Lido Grotta di Tiberio”.
Art. 7 - GESTIONE E SERVIZI
Le spese annuali di gestione della Sezione saranno ripartite fra tutti i Soci in relazione alle categorie di appartenenza, vedi art.2, secondo i bilanci proposti dal CDS. ed approvati dall’Assemblea dei Soci.
Le spese di carattere generale sostenute per i locali comuni, servizi igienico-sanitari, spazi comuni, arenile, servizi di amministrazione e di segreteria, per la propaganda nelle scuole e le attività promozionali, sportive, culturali e delle iniziative per la tutela ecologica dell’ambiente, quelle per, posto barca o posto in spiaggia, ed altri servizi messi a disposizione dalla Sezione saranno sostenute con le “QUOTE SERVIZI SUPPLEMENTARI”.
Art. 8 - TESSERAMENTO E SERVIZI
1)Quota sociale annuale di associazione alla L.N.I. sezione di Sperlonga (ripartita per classi di età ai sensi dell’art. 4/d del Reg.to allo Statuto della L.N.I.).
La quota è composta da due elementi:
a) Quota annuale fissata annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale;
b) Quota annuale di frequenza supplementare fissata annualmente dal CDS. ( art. 6/4 del Reg.to allo Statuto della L.N.I.)
2) Quota servizi supplementari
Sono le quote relative all’assegnazione dei posti barca o posti in spiaggia per le attività persone, e di tutti quei servizi che il CDS stabilisce di mettere annualmente a disposizione dei soci.
Il diritto di usufruire dei servizi supplementari è subordinato al pagamento delle quote di cui al punto 1) entro il 31 MARZO, e della quota relativa agli stessi servizi supplementari entro il 30 aprile.
Art. 9 - PAGAMENTO DELLE QUOTE ASSOCIATIVE
Ai sensi dell’art.28/2/g del Regolamento allo Statuto della LNI, il CDS determina le quote sociali di competenza della sezione.
I versamenti delle quote associative annuali della Sezione possono essere effettuati:
a mezzo conto corrente bancario intestato alla L.N.I. sez. di Sperlonga.
Le quote relative al rinnovo del tesseramento e della “quota annuale di frequenza supplementare”, devono essere versate entro il 31 del mese di marzo.
Le quote relative ai servizi supplementari, devono essere versate entro il 30 del mese di Aprile.
Dopo tali termini decorrono le more previste dall’art.7/3 del Regolamento allo Statuto della LNI.
Il CDS entro il 30 dicembre di ogni anno dovrà stabilire l’ammontare della “quota annuale di servizi supplementari”, a pagamento che saranno in vigore per l’anno successivo. Esse verranno esposte sia nella bacheca Sociale a partire dal mese di gennaio che comunicate via e mail ai soci.
Art. 10- RECUPERO DELLE QUOTE SOCIALI
La Sezione in ogni caso si riserva di adire nei confronti dei Soci morosi, dimissionari od espulsi, le vie legali e giudiziarie per il recupero delle quote sociali scadute e non versate, nonché di qualsiasi altra somma dovuta alla Sezione per qualsiasi titolo
Art. 11 - SERVIZI
Ne hanno diritto tutti i soci in regola con il pagamento delle quote di cui al punto 8 a) e b).
Essi sono spazi comuni, arenile, canoe e tutto quel materiale previsto per le attività sociali.
Art. 12 - SERVIZI SUPPLEMENTARI A PAGAMENTO
1. L’assegnazione del posto barca non esclude il posto in spiaggia e viceversa.
L’assegnazione del posto barca o del posto in spiaggia è determinata secondo la graduatoria annuale dei soci aventi diritto formata in base ai rispettivi punti di merito. Detta graduatoria costituisce la lista d’attesa attraverso la quale, in modo esclusivo e tassativo, può ottenersi l’assegnazione.
Il socio per essere compreso nella lista d’attesa, deve presentare domanda al CDS. contenente i dati identificativi dell’unità o per il posto in spiaggia per la quale viene fatta richiesta di assegnazione e gli elementi sui quali poter calcolare i punti di merito acquisiti fino a quel momento.
I punti di merito vengono acquisiti dal socio per i seguenti motivi:
a) anzianità di iscrizione: punti ½ per ogni anno;
b) partecipazione alle cariche sociali: punti 2 per ogni anno di mandato;
c) benemerenze acquisite per aver ricoperto incarichi sul mandato del CDS: punti1;
d) aver svolto incarichi tecnici (D.T/Istruttore Federale/ Istruttore di circolo/Ufficiale di gara/): punti 1 per ogni anno d’incarico;
e) aver partecipato ad attività sportiva agonistica in rappresentanza della sezione: punti 1 per ogni anno di attività.
L’assegnazione del posto ha durata annuale, rinnovabile.
La lista di attesa viene annualmente aggiornata dal CDS ed esposta a partire dal mese di dicembre.
1) Il posto barca o posto in spiaggia è concesso al Socio e non alla sua imbarcazione. Per posto barca s’intende quello relativo ad una singola unità e per posto in spiaggia si intende un ombrellone e 2 lettini per nucleo familiare. Nel nostro ordinamento, con il termine nucleo familiare si fa riferimento a un'entità nella quale rientrano: • la famiglia anagrafica • i soggetti fiscalmente a carico, a prescindere dalla convivenza. Chi sono i componenti del nucleo familiare Nel dettaglio, rientrano in generale nel nucleo familiare di un soggetto: il coniuge, a prescindere dal fatto che questi risulti o meno nello stato di famiglia, i figli minori conviventi, anche se sono a carico, ai fini Irpef, di altre persone, i figli minori in affidamento preadottivo o temporaneo, i figli maggiorenni a carico ai fini Irpef, i soggetti che fanno parte dello stato di famiglia anagrafico, i soggetti a carico Irpef, a prescindere dalla loro presenza nello stato di famiglia, i soggetti che ricevono assegni alimentari dalla persona di cui sono a carico, che non risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, i figli minori conviventi con le persone a carico Irpef che non risultano dallo stato di famiglia, purché non affidati a terzi, i figli minori del coniuge che non risiede con le persone che fanno parte dello stato di famiglia, i maggiorenni a carico Irpef e i minorenni affidatigli dal giudice
L’assegnazione del posto barca non esclude il posto in spiaggia e viceversa.
2) L’assegnazione di un posto barca non implica, in alcun caso, la presa in custodia dell’unità da diporto da parte della Sezione. Il Socio è responsabile della cura della propria imbarcazione ed è tenuto ad adottare, conformemente a quanto indicato dal personale addetto, quelle misure atte ad evitare danni a persone e/o cose, lo stesso vale per il posto in spiaggia.
3) Il Socio per essere assegnatario di un posto barca o posto in spiaggia deve:
a - essere socio ORDINARIO o assimilato;
b - essere in regola con la quota associativa e servizi supplementari;
c – per la barca avere la proprietà dell’unità da diporto con l’iscrizione dell’unità al registro del naviglio della LNI ed essere in regola con il pagamento della relativa quota di iscrizione annuale inoltre dovrà rilasciare un elenco completo del materiale a corredo dell’imbarcazione, debitamente datato e sottoscritto con l’assicurazione dell’unità per la R.C., contro il furto, l'incendio e a copertura di sinistri derivanti da eventi fortuiti.
4) Il Socio decade dalla concessione del posto barca per i seguenti motivi:
a - perdita della qualità di Socio;
b - mancato pagamento delle quote dovute;
c - mancato mantenimento in buone condizioni di efficienza;
d -mancato indennizzo dei danni eventualmente arrecati alle persone o alle imbarcazioni o cose altrui per il posto in spiaggia o alle infrastrutture della Sede;
f- inosservanza grave delle norme del regolamento interno.
5) Qualora il socio voglia trasferire fuori della sede il proprio natante, oppure temporaneamente lasciare il posto in spiaggia ha l’obbligo di avvertire il CDS in forma scritta 30 gg prima del 30 marzo. Il CDS ha l’obbligo di annotare sull’apposito “Registro Natanti” gli estremi dell’imbarcazione che esce dalla Sezione. Tale annotazione deve essere datata e sottoscritta dal socio e vistata dal Presidente o da un suo delegato. Nel caso che il socio per forza maggiore lascia temporaneamente il posto barca o posto spiaggia dopo il 30 aprile ha diritto alla restituzione del 50% della quota prevista dei servizi supplementari, se la comunicazione avviene entro il 30 giugno non è previsto nessun rimborso.
6) Il CDS è incaricato della gestione e supervisione delle attività sull’arenile e decide in merito all’opportunità dell’espletamento della pulizia e gestione e delle attrezzature del posto in spiaggia. Identifica l’assegnazione del posto barca o posto in spiaggia secondo quando già stabilito precedentemente e su criteri necessari e oggettivi (famiglie con bambini, attività ecc.)
7) Il socio che non è in regola con il versamento della quota dei servizi supplentati entro il 30 aprile di ogni anno, perde l’assegnazione del posto barca o del posto in spiaggia e subentra il primo socio in lista di attesa.
8) La richiesta del rientro in Sede dei soci con natanti che per il posto in spiaggia deve essere accettato dal CDS e annotato sull’apposito “Registro Natanti” per le imbarcazioni, secondo modalità analoghe a quelle sopra riportate.
Art. 13 - IMBARCAZIONI SOCIALI
Le imbarcazioni di proprietà od uso della Sezione potranno essere impiegate solo per le attività sociali. Della loro tenuta e manutenzione è responsabile il Consigliere incaricato, il quale potrà proporre al CDS l’uso appropriato delle stesse. In particolare, per ciascun natante della Sezione, deve essere tenuto un “ Libro di bordo ” sul quale annotare ogni dato relativo all’ uso e alla manutenzione ( ore di moto, uscite, cambi olio, riparazioni ) .
Art. 14 - NORME PER L’ USO DELLE IMBARCAZIONI E NATANTI
I Soci che desiderano uscire in mare:
a) devono attenersi alle norme impartite dalla CAPITANERIA e dal CDS. in merito alla disciplina delle uscite in mare;
I soci minori di età che intendono prendere il mare con la propria unità, devono preventivamente
farsi autorizzare da chi esercita su di loro la potestà dei genitori.
Non ottemperando alle suddette disposizioni, il Socio, oltreché sollevare il CDS. da qualsiasi responsabilità, potrà rendersi passibile dei provvedimenti disciplinari che il CDS. riterrà opportuno adottare
Art. 15 - CENTRI ADDESTRAMENTO
La Sezione ha come compito istituzionale quello di organizzare corsi di avviamento e di specializzazione per lo sviluppo degli sport nautici o comunque connessi al mare.
Tali iniziative si inseriscono nei programmi della L.N.I. - PRESIDENZA NAZIONALE, del C.O.N.I. e di tutti gli ENTI aventi finalità di promozione e diffusione degli sport connessi al mare .
Art. 16 – OSPITALITA’
Il diritto di frequentare la Sede in spiaggia, di fruire di servizi e di partecipare alle attività promosse dalla struttura spetta esclusivamente ai Soci. L’ ammissione di ospiti dei Soci deve essere occasionale, gratuita e contenuta al massimo. Essa può essere richiesta con carattere di eccezionalità, nei limiti e con le modalità stabilite dai seguenti paragrafi.
L’ospite è soggetto alle stesse limitazioni del socio ospitante.
Condizioni essenziali per invitare un ospite sono:
- essere Socio ordinario o assimilato;
- essere in regola con il tesseramento per l’anno in corso;
- presentare domanda scritta alla presidenza della Sezione.
La domanda scritta deve essere presentata non oltre le ore 12 del giorno precedente non festivo indicando:
- il numero delle persone che si intendono invitare (max. 4 ospiti);
- le generalità delle stesse con gli estremi di un documento di riconoscimento;
- il giorno della frequenza della sede.
Il numero massimo di ospiti che possono frequentare la spiaggia nel medesimo giorno è di n° 10 (dieci) e max di tre giorni complessivi per nucleo familiare e per tutta la stagione di apertura della spiaggia. 4) Le domande sono accolte o rigettate con giudizio inappellabile del Presidente.
Gli ospiti ammessi devono essere annotati in apposito registro presso la segreteria della Sezione indicando il nominativo del Socio invitante.
Gli ospiti sono ammessi a frequentare la sede in spiaggia della sezione solo se accompagnati dal Socio invitante il quale è personalmente responsabile del loro comportamento e di ogni eventuale danno da essi causato.
Non ottemperando a queste disposizioni il Socio agisce in violazione del presente Regolamento e dei principi morali ai quali si ispira la LEGA NAVALE ITALIANA. Nei suoi confronti verranno applicate le sanzioni previste dal comma 5, a) b) dell’art. n° 8 del Regolamento allo Statuto della L.N.I. di seguito riportati.
I soci non assegnatari del posto in spiaggia o gli stessi provenienti da altre Sezioni o Delegazioni della LNI sono ammessi a frequentare la sede della spiaggia della Sezione ed usufruire dello spazio a loro disposizione fino al max di tre giorni sempre che siano in regola con la quota di iscrizione. I soci non della Sezione si devono attenere alle condizioni di cui sopra (comma 1) segnando il numero della propria tessera.
“ I TITOLARI DELLE STRUTTURE PERIFERICHE POSSONO INCORRERE DIRETTAMENTE LE SEGUENTI SANZIONI DISCIPLINARI :
A ) IL RICHIAMO SCRITTO, CON IL QUALE IL SOCIO VIENE INVITATO A DESISTERE DA UN COMPORTAMENTO NON CONSONO ALLE FINALITA’ DEL SODALIZIO O DA AZIONI CHE TURBINO LA VITA SOCIALE DELLA STRUTTURA PERIFERICA ,
B ) LA SOSPENSIONE DALLA FREQUENZA DELLA SEDE SOCIALE NON SUPERIORE A 30 GIORNI , NEI CASI DI RECIDIVA NEI CONFRONTI DI CUI SOPRA “