SIRACUSA


Chi Siamo

Regolamento Interno

   LEGA NAVALE ITALIANA 

 SEZIONE SIRACUSA 

 REGOLAMENTO INTERNO DI SEZIONE 

 (approvato dall’Assemblea ordinaria dei Soci in data 09.12.2018) 

CAPO 1° - GENERALITÁ 

ART. 1 Tutti i Soci iscritti presso la Sezione di Siracusa della Lega Navale Italiana si impegnano ad osservare 

le norme statutarie e di realizzarne le direttive e finalità. 

ART. 2 Allo scopo di sviluppare gli sport nautici la Sezione promuove la costituzione dei Gruppi Sportivi 

Dilettantistici di cui all’art.1 del Regolamento per i Gruppi Sportivi L.N.I. 

Ogni Socio, se richiesto, è tenuto a prestare la sua collaborazione in occasione di manifestazioni sportive 

organizzate dalla Sezione. 

I Soci proprietari di imbarcazioni non si potranno esimere dal mettere a disposizione della Sezione il proprio 

mezzo nel limite di al meno una sola volta nell’arco di un anno. 

CAPO 2° – SOCI 

ART. 3 I Soci della L.N.I. delle varie categorie (art. 6 dello Statuto e art. 4 del Regolamento allo Statuto), 

iscritti alla Sezione, possono fare parte dei Gruppi Sportivi costituiti o costituendi osservando le modalità di 

cui all’art. 3 del Regolamento per i Gruppi Sportivi L.N.I. 

La qualifica di “sportivo” potrà essere attribuita solo a coloro che esercitano effettiva attività agonistica 

nell’ambito del Gruppo Sportivo di appartenenza. La qualifica di “allievo” sarà attribuita invece a coloro che 

si addestrano alla attività sportiva. 

I Soci inferiori a 18 anni di età saranno iscritti nella classe “juniores”. Questi ultimi non partecipano alle 

Assemblee Ordinarie e Straordinarie dei Soci, né hanno diritto al voto. I figli dei Soci se titolari di reddito e 

età superiore a 33 anni possono essere ammessi a soci della sezione con gravame del conferimento una 

tantum ridotta a 500,00€ per l'utilizzo dei beni strumentali, in caso di richiesta e assegnazione di posto 

barca dovrà essere conguagliata la quota una tantum a quella fissata per l'anno dal C.D. 

I figli dei soci possono essere ammessi a soci della sezione senza il gravame del conferimento una tantum 

per l’utilizzo dei beni strumentali, se non titolari di reddito e di età non superiore ad anni 33 (trentatre). 

 ART. 4 L’ammissione alla Sezione è disciplinata dall’art. 6 dello Statuto e dall’art. 5 del Regolamento 

statutario. 

L’ammissione ai Gruppi Sportivi della Sezione è disciplinata dagli artt. 3 e 4 del Regolamento per i Gruppi 

Sportivi L.N.I. 

L’adesione del Socio ai Gruppi Sportivi è volontaria, salvo quanto previsto dai Regolamenti delle Federazioni 

Sportive. 

 ART. 5 Nelle domande di ammissione o di riammissione alla Sezione, il cui testo deve essere conforme allo 

schema di cui allo allegato A del Regolamento statutario, gli aspiranti, dopo avere preso attenta visione 

dello Statuto, del Regolamento allo Statuto e del Regolamento Interno di Sezione vigenti, dovranno : 

1. indicare la categoria nella quale desiderano essere inquadrati, 

2. se Soci di altro Organo periferico L.N.I., indicare il numero della tessera, la Sede di iscrizione e la data; 

3. se non Soci della L.N.I. dichiarare di non essere mai stati iscritti alla L.N.I., ed anche il motivo di 

eventuale precedente perdita della qualità di Socio L.N.I.; 

4. sottoscrivere il formale impegno di accettazione e di disciplinata osservanza delle norme statutarie e 

regolamentari. Per la riammissione di Soci dimissionari la normativa di riferimento è quella dettata dall’Art. 

7, comma 7, para. 3 del Regolamento statutario. 

ART. 6 La qualità di Socio della L.N.I. può venire a cessare in relazione a quanto previsto dagli artt. 7 e 8 

dello Statuto e dagli artt. 7 e 9 del Regolamento statutario. 

 ART. 7 Dai Soci della Sezione è dovuto, in via anticipata e comunque entro il giorno dieci di ogni mese, il 

pagamento della quota associativa, supplementare alla quota nazionale (art.6 del Regolamento allo 

Statuto) determinata dal C.D. a copertura delle esigenze annuali di bilancio approvate dall’Assemblea dei 

Soci della Sezione. Il pagamento nei termini di cui sopra potrà intervenire o direttamente in Segreteria o a 

mezzo di disposizione bancaria permanente a favore della Sezione sul c/c intrattenuto con il M.P.S. -codice 

IBAN_IT04- V010-3017-1050-0000-1093-552 ABI 01030 CAB 17105. Il mancato pagamento nei cinque giorni 

successivi e cioè entro il giorno quindici del mese della quota associativa e delle altre debenze alla stessa 

assimilate e relative alla fruizione dei servizi generali e particolari (conferimento una tantum per l’utilizzo 

del posto barca, rimborsi, oneri di indebita sosta contabilizzati e richiesti, etc) determina lo stato di 

morosità del Socio. Lo stato di morosità, comporta la automatica sospensione dell’utilizzazione dei servizi, 

degli impianti e delle attrezzature, ivi compresa la gestione dell’imbarcazione se il Socio è titolare di posto 

barca a terra o a mare. Inoltre, il Socio che sia in stato di morosità da oltre due mesi verrà tempestivamente 

e formalmente diffidato dal Consiglio Direttivo di Sezione a sanare integralmente la morosità entro il 

termine perentorio di giorni cinque dalla data: di ricezione della diffida che verrà notificata a mezzo 

raccomandata A.R. nel domicilio indicato dal Socio all’atto della sua iscrizione o come risultante agli atti a 

seguito di successive comunicazioni dello stesso. Nel caso in cui la raccomandata fosse respinta o restituita 

dall’Ufficio Postale la Sezione per scadenza del termine di giacenza, la notifica si considera come avvenuta. 

Il mancato adempimento del Socio nel termine così assegnato comporta: 

 l. la perdita della qualità di Socio; 

 2. l’immediata ed automatica decadenza del posto di ormeggio o del posto a terra con irreversibile 

cancellazione dalla graduatoria generale; 

 3. l’obbligo a carico del Socio decaduto della rimozione dell’imbarcazione con trasferimento fuori dalle 

aree e pertinenze sociali, entro cinque (5) giorni dalla ricezione della raccomandata. L’eventuale 

adempimento successivo al termine perentorio sopra indicato avrà esclusivamente riflesso solo per quanto 

relativo alla prosecuzione del rapporto associativo senza pregiudizio alcuno nei confronti dell’intervenuta 

decadenza dell’ormeggio o posto a terra e dell’assegnazione ad altro Socio avente diritto nel contempo 

effettuata . Eventuali esigenze di ormeggio o posto a terra del Socio, nei confronti del quale è stata 

applicata la normativa di cui ai commi precedenti, dovranno essere oggetto di nuova richiesta come 

previsto dall'articolo 16 e 17 del presente regolamento, per l'anno solare successivo. 

ART. 8 I familiari conviventi per potere frequentare i locali sociali, in assenza del Socio titolare, debbono 

essere tesserati con la Lega Navale Italiana. Il Consiglio Direttivo di Sezione ha la facoltà di imporre una 

quota sociale minima, in aggiunta a quella nazionale. 

ART. 9 All’atto dell’iscrizione il nuovo Socio, che intenda utilizzare impianti e servizi esistenti nella Sezione 

ed annessa Sede Nautica, sarà tenuto al pagamento del conferimento “una tantum” per l’utilizzo dei beni 

strumentali esistenti, nella misura fissata annualmente dal C.D. di Sezione tenuti a guida, con riferimento 

alle posizioni di chiusura dell’esercizio precedente, gli incrementi e/o la riqualificazione di tale classe di 

beni. 

Gli assegnatari di ormeggio dovranno corrispondere il conferimento “una tantum” straordinario previsto 

dall’apposito Regolamento per la gestione del pontile attrezzato approvato dall’Assemblea dei Soci della 

Sezione nella tornata del 13 maggio 1989. 

CAPO 3° – QUOTE SUPPLEMENTARI 

ART. 10 La quota associativa mensile, quale integrazione delle quote supplementari e della quota 

nazionale, dovuta con le modalità di cui all’art. 7 del presente regolamento, è modulata in relazione ai 

servizi sociali utilizzati. 

Poiché il costo dei servizi viene ripartito tra tutti i Soci della Sezione in relazione all’uso dei servizi stessi si 

avrà : una quota supplementare mensile a carico di tutti i Soci, in quanto fruitori dei servizi sociali generali 

ed una quota supplementare mensile, in relazione all’utilizzo dei servizi sociali particolari che interesserà 

soltanto i Soci assegnatari di posto di ormeggio o posteggio nelle aree e pertinenze sociali. 

ART. 11 Delle quote associative ed una tantum introitate dovrà essere fatta esplicita annotazione nella 

scheda personale del Socio. 

ART. 12 Non è ammesso il rimborso del conferimento straordinario per l’utilizzo dei beni strumentali, delle 

quote associative e di altri versamenti alla Sezione, salvo il caso di errore documentabile. 

l'eventuale richiesta dovrà pervenire in segreteria entro e non oltre l'anno contabile successivo. 

CAPO 4° - PONTILI E PIAZZALE 

ART. 13 La estesa del tratto di pontile assegnato alle singole imbarcazioni dei Soci, potrà essere ridotta ad 

insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo di Sezione, con relativo proporzionale rimborso agli assegnatari 

calcolato sul con ferimento cauzionale iniziale, senza interessi o rivalutazioni. 

Pontile Piccolo 

 Tenuto conto della situazione in atto nel Porto Piccolo di pregiudizio per quanto relativo alla sicurezza degli 

ormeggi in relazione alla traversia, i Soci assegnatari di ormeggio hanno la facoltà, nel periodo 1 ottobre – 

31 maggio, di tenere a posteggio a terra l’imbarcazione di proprietà - non superiore f.t a mt. 7,50 - nelle 

aree e pertinenze sociali, a meno dei posti assegnati in testata pontile con dimensioni superiore a mt 7,50 

che sono assoggettati alle regole del pontile grande. 

Di converso, a carico dei Soci come sopra indicati, l’obbligo, nel restante periodo, ad occupare il posto di 

ormeggio assegnato senza, ovviamente, pregiudizio alcuno per le eventuali operazioni di carenaggio o 

manutenzione necessarie alla corretta gestione delle imbarcazioni. 

Il mancato rispetto di tale obbligo, senza giustificato motivo, foriero di rilevanti problemi di gestione del 

piazzale, è senz’altro passibile di provvedimenti amministrativi. 

Al fine precipuo di razionalizzare le utenze al pontile piccolo, in particolare alla radice dello stesso e per 

conflittualità di ingombro con il pontile grande, è tassativo che gli ormeggi dal N°1 al N° 25 vengano 

occupati e mantenuti da imbarcazioni di lunghezza f.t. non superiore a mt. 6,00. 

Pontile Grande 

 Relativamente alle utenze del pontile grande per i lavori di manutenzione, riparazioni e/o carenaggio è 

assegnato un tempo non superiore a giorni venti, esclusi i giorni di maltempo, nei mesi che vanno da 

Agosto e Aprile compreso , mentre per i mesi di maggiore richiesta Maggio Giugno e Luglio giorni 15 esclusi 

i giorni di maltempo. 

Gli assegnatari degli ormeggi che intendessero eseguire a terra lavori alle loro imbarcazioni presenteranno 

apposita domanda indicando la natura dei lavori, la data di inizio e la presumibile durata degli stessi, anche 

se inferiore ai venti giorni assegnati. 

Qualora, nel corso di normali lavori di manutenzione, si verificasse la necessità di lavori straordinari 

imprevisti ed imprevedibili, il Socio interessato, assegnatario dell’ormeggio, dovrà richiedere per iscritto 

esplicita autorizzazione di proroga motivandone in dettaglio la necessità. II Presidente potrà concedere la 

proroga richiesta, che non potrà comunque superare giorni dieci, esclusi sempre i giorni di maltempo, dopo 

avere acquisito per iscritto sulla richiesta il favorevole parere del Consigliere Direttore della Sede a Mare e 

con oneri di sosta a carico del Socio nella misura di € 10,00 (dieci) giornaliere. 

L’ingiustificato protrarsi della sosta a terra, In eccedenza ai giorni assegnati o alla eventuale proroga 

concessa di giorni dieci, comporterà a carico del Socio inadempiente l’applicazione di oneri di indebita sosta 

pari a € 20,00 (venti) al giorno e per un massimo di giorni dieci. Raggiunto complessivamente il tetto di 

giorni trentacinque o quaranta di sosta a terra (quindici o venti più dieci più dieci) e salvi gli oneri a carico 

del Socio nelle misure sopra indicate il Socio sarà diffidato a rimuovere immediatamente l’imbarcazione 

salvo che non sussistano obiettive condizioni ostative al varo favorevolmente valutate dal Consigliere 

Direttore della Sede a Mare. 

Piazzale NORD. 

Il piazzale nord è riservato agli assegnatari dei posti barca al pontile piccolo con imbarcazione non superiore 

a mt 7,5 e agli assegnatari di posti a terra . 

Per i soci con imbarcazioni FT non superiori a mt 7,5, non assegnatari o rinunciatari di posto al pontile 

piccolo con necessità di esigenze di movimentazioni frequenti verranno individuati 3 stalli che saranno 

numerati ed assegnati ai soci che ne faranno richiesta previo il pagamento di una quota fissa mensile di 

10 €. 

L’individuazione e l’assegnazione dei posti sarà formulata dal C.D., su proposta del Consigliere Direttore 

della Sede a mare, cercando di favorire le esigenze di maggiore movimentazione di ciascun Socio. 

CAPO 5° - SERVIZI SOCIALI 

ART. 14 Si definiscono “servizi sociali particolari” gli ormeggi, i posteggi a terra, il locale per deposito motori 

e gli impianti di sollevamento delle imbarcazioni. Si definiscono “servizi sociali generali” quelli rimanenti. 

ART. 15 Sono ammessi a fruire dei servizi sociali particolari solo i Soci in regola con i pagamenti dovuti per 

tale tipologia di servizi che presuppongono imbarcazioni a carico. 

ART. 16 Il consiglio direttivo di sezione predispone annualmente la graduatoria di merito dei soci. 

 La graduatoria di merito costituisce lo strumento esclusivo attraverso cui il socio può ottenere la prima 

assegnazione, o il successivo mantenimento del posto barca, e il godimento dei servizi accessori forniti dalla 

Sezione. (pontile grande, pontile piccolo, piazzale e armadietti ). 

Nella attribuzione del punteggio sono escluse assegnazioni privilegiate per soci e o componenti del CD per 

manifestazioni non istituzionali . 

La graduatoria di merito definitiva, deve essere pubblicata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a 

quello di riferimento. 

L’assegnazione del posto barca determinata secondo la graduatoria annuale dei soci aventi diritto formata 

sulla base dei rispettivi punti di merito, attribuiti secondo i parametri di cui alla Tabella allegata al presente 

regolamento. 

L’attribuzione dei punti di merito è incompatibile, con la corresponsione di compensi, emolumenti o altri 

vantaggi di natura patrimoniale, comunque denominati, con la sola esclusione dei rimborsi delle spese vive 

eventualmente sostenute dal socio (precedentemente autorizzate) 

Il mantenimento dell’assegnazione del posto barca per più anni consecutivi e subordinato al 

conseguimento da parte del socio del punteggio minimo di merito in relazione ai posti barca disponibili. 

I punti di merito per conseguire l’assegnazione/mantenimento annuale sono consumati al termine del 

periodo di assegnazione e devono essere espunti ogni anno dal computo della graduatoria di merito ad 

eccezione dei punti di anzianità di tesseramento. 

A parità di punteggio prevarrà il socio con più anzianità di iscrizione. In caso di ulteriore parità si procederà 

a sorteggio. 

La lista di attesa sarà pertanto costituita dai soci non assegnatari di posto barca e andrà utilizzata a 

scorrimento nei casi previsti dai successivi art. 25 26 e 27 del presente regolamento. 

Art. 17 Per essere compreso nella graduatoria di merito annuale il socio deve presentare apposita 

domanda alla Sezione, con predissequo modello di accreditamento del punteggio conseguito in virtù delle 

attività svolte dal Socio durante l’anno secondo lo schema dei facsimile allegato al presente Regolamento. 

I termini di presentazione della domanda e della documentazione richiesta sono tassativamente fissati nel 

giorno 01 novembre di ogni anno. 

Ricevute le domande dei Soci richiedenti, corredate dal modulo di accreditamento del punteggio 

conseguito, il C.D. della sezione entro il 1 dicembre, provvederà a: 

a. Svolgere gli opportuni controlli di regolarità delle predette istanze, di verifica delle attività svolte dai soci 

e di formazione della lista dei risultati finali 

b. Pubblicare la graduatoria provvisoria di assegnazione dei posti barca 

c. Comunicare al Socio con lettera o Mail: 

• Le quote del tesseramento ed i contributi associativi per il rinnovo annuale accordato ai soci assegnatari 

in regola con gli adempimenti stabiliti 

• La decadenza dal rinnovo delle assegnazioni ai soci che risultano non aver conseguito nell’anno trascorso i 

punti previsti della graduatoria di merito . 

d. Assegnare i nuovi posti disponibili : tali posti possono essere assegnati ai Soci richiedenti che risultano 

detenere il necessario e verificato punteggio 

e. Esporre la graduatoria definitiva in bacheca. 

ART. 18 La graduatoria di merito, congelata al 31 dicembre è valida per l’assegnazione/mantenimento 

nell’anno successivo, in ogni sua componente, entra in vigore dalla data di pubblicazione nella bacheca 

della Sezione , e mantiene validità fino alla pubblicazione della graduatoria di merito dell’anno successivo. 

Al fine di consentire la rettifica di errori materiali nella compilazione, o di procedere a correzioni 

nell’attribuzione dei punteggi, ovvero di sollevare qualunque altro tipo di doglianza avverso la loro 

posizione in graduatoria, i soci interessati possono proporre reclamo, in forma scritta, entro il termine 

perentorio di quindici giorni dalla data della pubblicazione della graduatoria medesima. 

Il reclamo, indirizzato al C.D., viene da questo deciso entro 15 giorni dalla ricezione. 

Avverso la decisione negativa è ammesso ricorso, entro i successivi 15 giorni dalla comunicazione, innanzi al 

Collegio dei Probiviri di Sezione , la procedura dettata dalle norme dello Statuto e del Regolamento allo 

Statuto in materia di contenzioso amministrativo tra gli organi della Sezione a ed i soci. 

Salvo diversa deliberazione dell’organo decidente la proposizione del reclamo, non sospende l’efficacia 

della graduatoria. 

La proposizione di un reclamo o di un ricorso manifestamente infondato, ovvero presentato a meri fini 

dilatori o emulativi, può esporre il socio a procedimento disciplinare per violazione del combinato disposto 

degli articoli 5 dello Statuto, e 3 ed 8 del Regolamento allo Statuto. 

ART.19 Pubblicazione ed efficacia della graduatoria. 

La pubblicazione della graduatoria annuale di merito conferisce ai soci in essa iscritti una legittima 

aspettativa di diritto. Essa non può essere derogata o modificata se non per errore di calcolo 

nell’attribuzione dei punteggi, ovvero per decadenza dichiarata ai sensi del successivo articolo 30, comma 

secondo, del presente regolamento. 

ART.20. Divieto di assegnazione a tempo indeterminato, a meno di quanto previsto a successivo articolo 22 

primo comma del presente regolamento. 

Nel perseguimento delle finalità di cui all’articolo 2, let. b)e d), dello Statuto, ed allo scopo di consentire a 

tutti i soci di accedere al beneficio, nel tempo ed in base alle priorità stabilite dal presente regolamento, è 

vietata l’assegnazione di posti barca a tempo indeterminato. 

ART.21 . Unità in comproprietà. Divieto di cumulo dei punteggi 

I punteggi attribuiti ai soci comproprietari di un’unita da diporto non sono cumulabili ai fini della 

formazione della graduatoria di merito, relativamente all’unita in comproprietà. 

Per l’effetto, ai fini dell’assegnazione/mantenimento sono conteggiati i soli punti maturati dal socio che 

indicato come assegnatario o aspirante tale. 

I punteggi maturati dai singoli soci comproprietari, da computarsi in ogni caso, diventano fruibili da parte di 

ciascun socio nel caso di scioglimento della comunione ovvero di cessione, a qualsiasi titolo, della quota 

proprietaria, ma solo per la richieste di una nuova assegnazione, In nessun caso l’eventuale società nella 

comproprietà di una barca può dare luogo alla trasmissione del posto barca da parte del socio assegnatario 

al comproprietario 

ART.22 Esenzioni e assegnazioni riservate ai disabili 

Sono esentati dal partecipare alle graduatorie i soci con più di 40 anni di iscrizione alla LNI e/o con più di 70 

anni di età, purché non comproprietari della propria imbarcazione con comproprietà stipulata in data 

successiva a quella di assegnazione del posto barca, salvo quanto disposto dall’art. 25 del presente 

regolamento. Le domande di esenzione dovranno comunque essere avanzate, anno per anno, all’Organo di 

governo della Sezione. 

 Assegnazioni riservate ai disabili 

Nel rispetto delle finalità statutarie della Lega Navale Italiana, ed in funzione della disponibilità dei posti 

barca, la sezione deve riservare i posti ai soci disabili nella misura stabilita dall’art. 49 nonies, comma 3°, del 

Codice della Nautica da diporto e succ. mod. ed int.. Ai fini dell’assegnazione di tali eventuali posti riservati, 

il C.D. di sezione applicherà una procedura privilegiata di assegnazione, fuori graduatoria di merito, per 

soddisfare richieste da parte di soci disabili. 

Al fine di garantire l’effettivo godimento dei suddetti posti riservati, le S.P. sono tenute a rimuovere le 

barriere architettoniche dalle proprie basi nautiche compatibilmente con le proprie capacità finanziarie. 

I richiedenti devono presentare domanda corredata da apposito certificato rilasciato dalla competente 

Autorità Sanitaria, ai sensi dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, comma 3. 

In ogni caso la titolarità del posto barca privilegiato deve essere riconosciuto solo ed 

esclusivamente alla persona diversamente abile. 

E’ fatto divieto assoluto l’utilizzo dell’imbarcazione da parte di familiari e/o accompagnatori senza la 

presenza a bordo del titolare dell’assegnazione privilegiata, se non espressamente autorizzato dal 

presidente di sezione o suo delegato per comprovate e documentate esigenze (es. manutenzione natante). 

E’ parimente proibito il subentro personale nell’assegnazione privilegiata del posto barca da parte di terzi 

(familiari e non). 

Qualora il numero delle domande sia superiore alla disponibilità dei posti riservati, sarà data priorità ai soci 

con disabilita motoria, ed in caso di parità di punteggio tra i suddetti soci, saranno utilizzati i parametri 

previsti dalla graduatoria di merito. 

Per esigenze di promozione sociale oppure di ospitalità saltuaria, la S.P. ha facoltà di concedere ad 

eventuali ospiti disabili, in eccezionale deroga alla norma regolamentare sull’uso delle strutture della sede 

nautica riservato esclusivamente ai soci, l’uso temporaneo delle proprie attrezzature per agevolare 

l’imbarco e lo sbarco degli stessi che ne facciano richiesta, previa sottoscrizione da parte degli stessi ospiti 

disabili di idonea ed integrale liberatoria di responsabilità in favore della Lega Navale Italiana, del C.D. di 

sezione e degli operatori presenti alle manovre. 

ART. 23 Il posto barca, nei pontili grande e piccolo e nel piazzale, è concesso al Socio e non alla sua 

imbarcazione. L’assegnazione e/o il mantenimento del posto barca ha durata annuale, salvo decadenza o 

revoca. 

Ciascun socio assegnatario può essere assegnatario di un solo posto barca. 

Allo scadere dell’anno tutti i posti barca saranno nuovamente assegnati e/o mantenuti in base alle 

domande presentate con i punteggi della graduatoria generale. ). La graduatoria generale sarà aggiornata 

secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 18 e 19 secondo i parametri delle tabelle allegate. 

“Per i posti barca che si rendessero liberi durante l’anno, l’assegnazione avverrà in base alla graduatoria 

generale. Tale graduatoria sarà utilizzata anche per l’assegnazione dei posti provvisori. 

 Il Socio assegnatario di posto provvisorio che, in relazione a proprie esigenze, intende avvalersi della 

possibilità di rinuncia della utenza assegnata decade automaticamente dell’assegnazione provvisoria con 

tempestivo ed immediato trasferimento della imbarcazione fuori dalle aree e pertinenze sociali e potrà 

reiterare la richiesta per la medesima classe di utenza come previsto dall'art.17 

L’assegnazione provvisoria comporta a carico del Socio il solo gravame per i servizi sociali particolari. 

ART.24 Condizioni per l’assegnazione e il mantenimento 

Per essere assegnatario di un posto barca il socio deve soddisfare le seguenti condizioni: 

a) essere socio ordinario della sezione 

b) essere in regola con il tesseramento per l’anno in corso, con il pagamento dell’eventuale quota una 

tantum di entratura e con il pagamento delle quote ordinarie. 

c) oltre a disporre dell’unità da diporto secondo quanto stabilito dall' articolo 25, il socio deve altresì 

dichiarare che la sua unità batte bandiera di Stato appartenente alla Comunità Europea 

d) avere iscritto l’unita da diporto nel Registro del Naviglio della Lega Navale Italiana ed essere in regola con 

il versamento della relativa quota di iscrizione annuale. 

e) aver ottemperato agli obblighi di legge per quanto attiene all’assicurazione obbligatoria dell’unità 

relativamente alla responsabilità civile. 

A tal fine, i Soci assegnatari, prima dell’occupazione del posto o all’atto del rinnovo annuale, dovranno 

consegnare altresì fotocopia della suddetta polizza assicurativa, valida e con validità rinnovata per tutto il 

periodo dell’assegnazione del posto. 

f) aver presentato nei termini l’istanza di assegnazione del posto barca (vds. allegato al presente 

regolamento), che deve contenere: 

1) una dichiarazione di essere a conoscenza ed accettare che la concessione del posto barca non implica, in 

alcun caso, la presa in custodia dell’unità da diporto da parte della sezione e pertanto essa resta in 

affidamento del proprietario titolare dell’assegnazione. 

2) una clausola, da sottoscrivere, di manleva di ogni responsabilità della S.P. per il furto, anche parziale, del 

natante/imbarcazione, contenuto nella predetta istanza. Coloro i quali saranno sprovvisti di tale copertura 

assicurativa e si rifiuteranno di sottoscrivere la predetta manleva di responsabilità, non potranno in nessun 

caso essere assegnatari di posto barca. 

3) assumere l’impegno di utilizzare l’unita da diporto in modo da assecondare l’opera di propaganda della 

sezione, secondo i principi di cui all’articolo 3 dello Statuto. 

4) utilizzare con continuità i Servizi Sociali in assegnazione, salvo cause motivate per iscritto e accettate dal 

C.D. 

5) conseguire ogni anno il punteggio minimo stabilito dal regolamento della graduatoria di merito, per 

ottenere il rinnovo annuale dell’assegnazione, salvo giustificato motivo comunicato per iscritto e accettato 

dal C.D. per sospendere il provvedimento di revoca. 

Il consiglio direttivo fissa il punteggio minimo in 1 punto di merito 

ART. 25 Regime proprietario dell’unità da diporto 

La proprietà dell’unità da diporto soggetta alle seguenti condizioni: 

a) qualora l’unità non sia soggetta ad immatricolazione, il socio deve allegare alla domanda di assegnazione 

di posto barca un documento o una dichiarazione da cui risulti il titolo in base al quale l’unità detenuta o 

posseduta. 

b) in caso di comproprietà dell’unità devono essere riportati i nominativi di tutti i soci comproprietari, e 

deve essere indicato tra questi il nominativo del socio che assumerà la titolarità dell’assegnazione del posto 

barca. 

c) in caso di due soli soci comproprietari, l’assegnazione può essere compiuta nei confronti del socio di 

maggioranza. Ove i soci comproprietari, siano più di due, l’assegnazione può essere effettuata nei confronti 

del socio con quota maggioritaria o paritaria. 

I requisiti concernenti la proprietà dell’unita devono risultare da: 

. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritta da tutti i soci comproprietario 

. dal contratto di acquisto, da depositare in originale ovvero in copia autentica 

d) l’assegnazione di un posto barca, nel caso di soci coniugi in regime di comunione, ovvero nel caso in cui 

uno solo di essi sia intestatario dell’unita da diporto, può essere richiesta dal coniuge che ha maggiore 

punteggio . 

Il Socio, proprietario dell’imbarcazione e già assegnatario di ormeggio o posteggio, che successivamente 

alla assegnazione, divenga comproprietario dell’imbarcazione con altro o altri Soci o che sostituisca la 

propria imbarcazione con altra di cui ne è comproprietario, è l’unico legittimato a richiedere la utilizzazione 

dei “servizi sociali particolari”. 

É ammessa la comproprietà sia di imbarcazioni immatricolate che di natanti solo nel caso in cui i 

comproprietari siano già soci della Sezione . 

Ove a causa di dimissione o a seguito di attivazione di procedura di rinunzia dell’utenza assegnata, dovesse 

venire a mancare il titolare del posto barca può subentrare nell’assegnazione altro Socio ordinario 

comproprietario, salvi sempre i diritti maturati da altri Soci in relazione a precedenti prenotazioni per la 

medesima classe di utenza e/o posteggio. 

ART. 26 È tassativamente vietata l’assegnazione e l’utilizzo di un posto barca a non Soci. 

E’ tassativamente vietata l’assegnazione di post barca a soci che abbiano in comproprietà unita da diporto 

con non soci. L’assegnazione altresì vietata ai soci che siano titolari, nei confronti dell’unità, di diritti diversi 

da quello di proprietà, quali quelli di usufrutto, di uso, di comodato, di locazione, di affitto, con le sole 

eccezioni del leasing nautico e del comodato d’uso stipulato con un ente istituzionale (Regioni, Province, 

Comuni, Autorità Portuali, A.U.S.L., ecc.) entrambe adeguatamente documentate. 

ART. 27 Inalienabilità del posto barca. 

 Il posto barca assegnato, con durata annuale, rinnovabile, al socio dalla sezione , la quale resta l’esclusiva 

titolare del rapporto concessorio con l’Amministrazione pubblica. Esso non cedibile ne alienabile con o 

senza l’unita da diporto che lo occupa. Per l’effetto, da considerarsi nulla, ai sensi dell’articolo 1418 c.c., 

ogni diversa pattuizione in contrasto con le norme del presente regolamento. 

ART. 28 Il Socio assegnatario di posto barca, cui è stato inflitto il provvedimento della sospensione dalla 

frequenza della Sede sociale e nautica o della sospensione dall’esercizio dei diritti di Socio in via disciplinare 

o precauzionale, può accedere alla Sede nautica esclusivamente per accudire alla manutenzione della 

propria unità da diporto, per accertarne la conservazione e la sicurezza agli ormeggi in relazione alle 

mutevoli condizioni atmosferiche, nonché per rimuoverla nel caso in cui decada dalla concessione o 

richieda di trasferirla in un ormeggio esterno alle aree e pertinenze della Sezione per la durata della 

sospensione. 

ART.29 La concessione di un posto barca non implica, in alcun caso, la presa in custodia dell’unità da 

diporto da parte della Sezione. Essa resta nella piena disponibilità ed in affidamento del proprietario, 

titolare dell’assegnazione. 

ART.30 Decadenza dall’assegnazione del posto barca 

Costituiscono cause di decadenza dall’assegnazione del posto barca: 

a) la perdita della qualità di socio, per una delle cause previste dall’articolo 6 dello Statuto 

b) il mancato pagamento della quota associativa annuale, ivi comprese le indennità di mora entro la data 

del 30 settembre di ogni anno, della quota d’iscrizione dell’unita da diporto al Registro del Naviglio della 

Lega Navale Italiana, della quota sociale per il posto barca e dell’eventuale quota di entrata a fondo 

perduto contestualmente al rilascio dell’Assegnazione, di cui al precedente articolo 4 

c) la grave inosservanza rilevata delle norme in materia di sicurezza 

d) la mancata tenuta in buone condizioni di efficienza e di navigabilità della propria imbarcazione 

e) la mancata occupazione del posto barca, entro il termine di sei(6) mesi dall’assegnazione, senza 

giustificato motivo, motivato per iscritto e accettato dal C.D. 

f) il mancato utilizzo con continuità del posto barca in assegnazione, minimo sei volte l’anno, salvo cause 

motivate per iscritto e accettate dal C.D. Le cause di forza maggiore non potranno essere addotte nel caso 

di comproprietà delle barche 

g) il rifiuto ingiustificato di utilizzare la propria unità da diporto per l’espletamento di attività istituzionali, 

stabilite dagli organi di governo della Sezione in applicazione dell’articolo 3,n. 1, dello Statuto 

h) il mancato conseguimento del punteggio di attività della graduatoria di merito necessario per ottenere il 

rinnovo annuale dell’assegnazione, salvo cause di forza maggiore motivate per iscritto e accettate dal C.D.., 

non può essere reiterato oltre il terzo anno consecutivo: dopo tale termine obbligatoria la revoca 

dell’assegnazione che diviene cosi esecutiva e inappellabile. 

i) l'utilizzo dell’assegnazione in difformità da quanto stabilito dalla sezione, con particolare riferimento alle 

dimensioni ed alla allocazione 

l) il mancato rispetto delle disposizioni, stabilite dal regolamento della Sezione, riguardanti qualità e 

dimensione degli ormeggi delle barche, dei parabordi, delle sospendite, ecc. 

m) il mancato indennizzo dei danni causati dall’assegnatario ad altri Soci o alla Sezione. 

n) l’utilizzo dell’unita fruitrice del posto barca assegnato per lo svolgimento di attività commerciale 

e/o lucrativa di qualsiasi genere, anche al di fuori della sede nautica della sezione. 

ART.31 Al Socio deceduto, ancorchè assegnatario di posto barca, può subentrare per la durata residua 

dell’anno solare di riferimento, senza corresponsione di quote una tantum, uno degli eredi legittimi entro il 

secondo grado, purché soci Lega Navale italiana. 

 In mancanza di eredi o in caso di rinuncia da parte di questi ultimi, qualora il Socio deceduto assegnatario 

di ormeggio o posteggio sia comproprietario di imbarcazione usufruente di tale servizio con altro Socio, 

questi può chiedere il subentro nell’assegnazione del servizio in oggetto per la durata residua dell’anno 

solare di riferimento, previa corresponsione della quota una tantum pontili. 

Per l'anno successivo al fine del mantenimento dell'assegnazione posto barca si richiama all' Art.24 

ART.32 Il C.D. potrà disporre per qualsiasi provata esigenza organizzativa, amministrativa o tecnica una 

diversa assegnazione dei servizi sociali particolari. 

Potranno essere attuati nell’interesse sociale provvedimenti eccezionali quali lo spostamento di 

imbarcazioni, l’apertura e lo svuotamento di armadi, ecc. 

Dette operazioni, salvo casi di eventi e calamità naturali, dovranno essere preceduti da lettera 

raccomandata A.R. all’interessato, al domicilio da lui denunciato e, delle stesse operazioni, dovrà essere 

redatto verbale alla presenza di almeno tre Soci, di cui uno deve essere il Consigliere Direttore della Sede a 

Mare. 

Nel verbale dovrà essere riportata la consistenza delle cose rinvenute nell’armadio nonché, quando si tratta 

di imbarcazioni, delle loro condizioni. Comunicazione del provvedimento adottato dovrà essere 

immediatamente notificata al Socio con raccomandata A.R. 

ART.33 A tutela delle imbarcazioni ormeggiate ai pontili è tassativo l’uso di idonei ed efficienti parabordi. 

Il Socio che intende impegnarsi in uscita in mare che si protragga oltre il giorno della partenza, deve 

formalmente, con annotazione nell’apposito registro, fornire comunicazione al Consigliere Direttore della 

Sede a Mare indicando anche la preventivata durata dell’assenza dal posto di ormeggio. 

Comunicare i periodi di assenza superiori alle 48 h onde consentire il proficuo utilizzo dei posti barca da 

parte della sezione. 

È nella facoltà del Consigliere Direttore della Sede a Mare utilizzare temporaneamente il posto barca 

rimasto vacante per esigenze della Sezione derivanti da manifestazioni nautiche organizzate dalla Sezione. 

ART.34 Per fornire ospitalità in transito a imbarcazioni di Soci di altre strutture periferiche L.N.I. è tassativo 

che l’ospite esibisca in uno alla tessera L.N.I della Sezione di appartenenza anche il certificato di iscrizione al 

Registro del Naviglio completo del bollino per l’anno in corso. In eccedenza alle utenze all’uopo dedicate, 

maggiori esigenze di richieste di ospitalità potranno essere soddisfatte con allocazione delle imbarcazioni 

ospiti nei posti barca temporaneamente vacanti, previa informativa al Socio assegnatario. 

In caso di rientro del Socio titolare del posto barca occupato, questo dovrà essere immediatamente reso 

libero a cura dello stesso Consigliere Direttore della Sede a Mare. 

In via generale l’imbarcazione ospite, sia se allocata in utenza dedicata che messa a dimora in posto 

temporaneamente vacante, potrà usufruire del servizio gratuito per non più di tre giorni. (Circolari L.N.I. 

n.153/1995 e n.176/1998 ) e per un massimo di due volte nel corso dell’anno solare, nella ipotesi che 

l'imbarcazione ospite abbia necessita di ormeggio oltre il terzo giorno, questi, se non ci sono prenotazioni di 

soci in transito potrà ancora utilizzare l'ormeggio versando un contributo di 15 € giorno per 

sponsorizzazioni ad attività sociali e lasciare il posto all'arrivo di un nuovo socio in transito. 

ART.35 I Soci potranno essere assegnatari solo di un ormeggio o di un posteggio, in alternativa, con la sola 

eccezione della previsione di cui al comma 2 dell’art.13 (pontile piccolo). Gli assegnatari di un ormeggio 

che dispongono di un battellino “tender” dovranno servirsene in modo da non occupare, in mare e a terra, 

lo spazio riservato alle esigenze degli altri associati o utilizzato dalla Sezione per le varie necessità sociali. 

Ove riscontrata dal Consigliere Direttore della Sede a Mare la compatibilità del posizionamento a terra, il 

“tender” sconterà il gravame mensile della quota supplementare determinato sulla base delle aliquote 

vigenti con un minimo di Euro 10,00 mensili. 

Quanto immediatamente precede torna altresì applicabile nei confronti di derive e similari non disponibili 

per la Scuola di Vela. 

ART.36 Le operazioni di ormeggio e disormeggio di una imbarcazione nonché di sistemazione a posteggio o 

a terra per qualsiasi motivo dovranno essere sempre curate dal Socio proprietario o, su delega scritta di 

questi depositata in Segreteria, da Soci della Sezione, dal personale di servizio nominativamente indicato o 

da Ditta dal Socio all’uopo delegata. 

In caso di delega il Socio proprietario dovrà sempre espressamente dichiarare sulla stessa che si assume la 

responsabilità degli eventuali danni derivanti dall’operazione. 

Il Socio proprietario dell’imbarcazione manovrata risponderà comunque in proprio degli eventuali danni 

subiti dall’imbarcazione manovrata come sopra o causati ad altri nel corso delle manovre o per inadeguata 

sistemazione a terra dell’imbarcazione stessa. 

In nessun caso sarà consentito, in assenza della specifica autorizzazione, la esecuzione di operazioni di 

ormeggio, disormeggio, alaggio o varo. Qualora si verificassero inosservanze a questa norma il Socio sarà 

passibile di provvedimenti amministrativi. 

ART.37 L’assegnatario dell’ormeggio dovrà curare a sue spese la pulizia delle cime di ormeggio, provvedere 

per tempo alla loro sostituzione nonché effettuare il controllo periodico dei corpi morti, ciò in quanto 

responsabile della gestione dell’ormeggio sia nei confronti dell’infrastruttura sociale (pontile) che per danni 

alle altre imbarcazioni. 

ART.38 Deposito motori 

 I Soci ammessi al servizio deposito motori dovranno collocare gli stessi, debitamente muniti di etichetta 

con il nome del proprietario, nello apposito locale e nello spazio che sarà loro assegnato. 

A carico del Socio usufruente del servizio l’onere di depositare in Segreteria copia del certificato di 

identificazione del motore nonché copia del certificato di assicurazione. 

Al personale di servizio al piazzale, a cura del Socio proprietario del motore, dovrà essere comunicata, per 

le opportune necessarie annotazioni, qualunque successiva movimentazione. 

É vietato a chiunque depositare, anche temporaneamente, recipienti con carburante e serbatoi nel box 

motori. Il Socio che non osserva le elementari norme di sicurezza contro gli incendi sarà passibile di 

provvedimenti amministrativi. 

ART.39 Armadi 

 A richiesta del Socio e compatibilmente alle disponibilità sarà assegnato negli appositi locali un armadietto 

o la possibilità di metterne a dimora uno di proprietà. La utilizzazione e/o la allocazione sarà autorizzata a 

seguito di richiesta, già di evidenza in apposita graduatoria. Il posizionamento di un armadietto di proprietà 

del Socio ne comporta la automatica acquisizione ai beni della Sezione con iscrizione nel registro inventario 

dei beni mobili. È fatto assoluto divieto agli assegnatari di conservare all’interno degli armadietti materiali 

nocivi o depositarvi carburante o gas liquido. Il Socio che contravverrà a quanto sopra sarà passibile di 

provvedimenti amministrativi e di revoca del servizio. 

ART.40 Alaggi 

Gli assegnatari di ormeggio o posteggio, contabilmente ed amministrativamente in regola con il 

pagamento delle quote dovute, potranno avvalersi degli impianti di sollevamento per alare e varare la 

imbarcazione di proprietà, compatibilmente con la disponibilità dei mezzi in questione da parte della 

Sezione. La manovra degli impianti di sollevamento è affidata al personale della Sezione. 

Le imbarcazioni tutte, a dimora nel pontile grande e quelle a dimora nel pontile piccolo di lunghezza f.t. 

superiore a mt. 7,50 sono accreditate di numero 2 (due) alaggi/vari nell’arco dell’anno. Eventuali maggiori 

esigenze potranno essere soddisfatte, a richiesta del Socio e previo accertamento della compatibilità con 

altre operazioni programmate, per la fruizione del servizio il Socio sarà onerato di un contributo volontario 

non inferiore ad C 50,00 (cinquanta). Per detta fattispecie la sosta a terra, sempre esclusi i giorni di 

maltempo, non potrà eccedere giorni 10 (dieci). L’ingiustificato protrarsi della sosta a terra, in eccedenza al 

dieci giorni assegnati, comporterà a carico del Socio Inadempiente l’applicazione di oneri di Indebita sosta 

pari a € 20,00 (venti) al giorno. 

Con riferimento alla messa in esercizio dell’impianto di depurazione e chiarificazione delle acque di lavaggio 

delle carene è possibile, a richiesta del Socio ed ad esclusiva cura del personale di servizio, procedere 

all’atto dell’alaggio alla pulizia dell’opera viva. A refusione dei costi vivi di esercizio dell’impianto le utenze 

saranno gravate dei seguenti oneri : imbarcazioni fino a mt. 7,50 C 5,00 (cinque), imbarcazioni da mt. 7,50 a 

mt. 10 C 10,00 (dieci), Imbarcazioni oltre mt. 10 C 15,00 (quindici). Gli alaggi motivati da esigenze d’uso 

dell’idropulitrice o determinati da Interventi di brevissima durata nell’area di movimentazione del bigo, 

previa sempre la necessaria autorizzazione amministrativa, saranno scontati dal plafond di alaggi 

accreditati nell’anno solare. 

ART.41 Sosta a terra delle imbarcazioni per riparazione o manutenzione. 

 Con riferimento a quanto già previsto dall’art.13 le domande dei Soci saranno soddisfatte compatibilmente 

con la disponibilità di spazio tenute in debito conto la natura dei lavori specificati nella richiesta e la data di 

presentazione della stessa, salvo i casi di dichiarata ed accertata emergenza per i quali è prevista la 

precedenza assoluta. In caso di inosservanza delle presenti norme, mancanza di presenza o puntualità nelle 

operazioni di alaggio e varo nonché in caso di irregolare e non autorizzata sosta a terra, i Soci responsabili 

potranno essere anche passibili di provvedimenti amministrativi. 

Qualora l’imbarcazione in sosta a terra dovesse recare impedimento alle operazioni di alaggio e/o varo di 

altre imbarcazioni, il Consigliere Direttore della Sede a Mare potrà disporne lo spostamento richiedendo 

l’intervento e la presenza del Socio proprietario. Nel caso in cui la sosta a terra dell’imbarcazione dovesse 

prolungarsi, ferma la previa necessaria autorizzazione, ma il suo iniziale collocamento arrecasse 

impedimento alla movimentazione di altre imbarcazioni, il Socio proprietario dell’imbarcazione dovrà 

assumersi, se necessario alla movimentazione, l’onere della spesa di gru conseguenti al trasferimento, 

manlevando sempre la Sezione da ogni responsabilità per gli eventuali danni subiti o causati in relazione 

all’operazione. 

Le imbarcazioni a terra, al fine di ottenere la loro assoluta stabilità, dovranno essere opportunamente 

puntellate o sistemate sulle apposite idonee invasature a cura dei Soci proprietari, i quali sono i soli 

responsabili della stabilità della sistemazione data alla loro imbarcazione e degli eventuali danni subiti o 

causati. 

ART.42 La presenza del personale della Sezione in servizio nella Sede Nautica è di assistenza al Socio nelle 

operazioni di ormeggio, disormeggio, alaggio, movimentazione e varo. 

Le coperture assicurative, che i Soci hanno inteso attivare con delega alla Amministrazione sostanziata con 

la approvazione in sede di bilancio preventivo dello stanziamento relativo a premi assicurativi, operano nei 

limiti dei massimali conseguiti e delle franchigie e scoperti previsti dalle condizioni di polizza. Per le 

coperture assicurative di legge ed integrative attivate dai Soci proprietari di imbarcazioni a dimora nelle 

aree e pertinenze sociali è tassativa la clausola di rinuncia alla rivalsa. 

ART.43 Servizi sociali 

I Soci sono personalmente responsabili dei danni provocati alle attrezzature sociali della Sezione. 

La più recente generale attenzione in materia di tutela ambientale attrae gli accumulatori di corrente 

continua nel novero dei materiali per i quali, in sede di dismissione d’uso, è necessario attivare precisa 

procedura. Poiché già all’atto dell’acquisto della batteria, l’utente viene onerato di uno specifico costo 

aggiuntivo per la distruzione della batteria fuori uso, è fatto assoluto divieto depositarle nell’ambito sociale. 

É vietato, altresì, ai Soci depositare materiale in genere o cose di loro proprietà nell’ambito sociale. I 

contravventori saranno passibili di provvedimenti disciplinari. I materiali e le cose che saranno rinvenuti 

senza potere individuare il proprietario, saranno distrutti previa esposizione di avviso per giorni venti. 

Acqua ed energia elettrica fornite dalla Sezione dovranno essere usate con moderazione evitando qualsiasi 

spreco. La carica delle batterie dovrà essere eseguita dai Soci interessati. 

L’uso dell’acqua dovrà avvenire, di norma, con l’impiego di manichette fornite di possibilità di chiusura 

automatica del flusso. 

ART.44 L’accesso ai locali della Sezione ed annessa Sede Nautica è riservato ai Soci della Sezione ed ai Soci 

di altre Sezioni che dimostrino tale loro qualità. Saranno ammessi gli estranei in caso di manifestazioni 

indette dalla Sezione o autorizzate dal Presidente. È consentito l’ingresso agli ospiti del Socio nel rispetto 

dei limiti e delle modalità appresso specificate: 

1. gli ospiti possono essere invitati solo dai Soci ordinari con tesseramento in regola presso la Sezione per 

l’anno solare in corso, previa autorizzazione del Presidente e iscrizione nell’apposito registro; 

2. gli ospiti sono ammessi a frequentare la Sede Sociale e/o Nautica della Sezione solo se accompagnati dal 

Socio invitante il quale è personalmente responsabile delle loro azioni e di ogni eventuale danno da essi 

causato; 

3. per i rimborsi di costi puri il Socio ordinario è l’unico soggetto autorizzato ad avere rapporti diretti con gli 

organismi della Sezione: egli, quindi, deve corrispondere personalmente la entità del rimborso 

eventualmente in testa al suo ospite. 

ART.45 Spetta al Consigliere Direttore della Sede a Mare il coordinamento del personale di servizio, delle 

attività sul piazzale, la sorveglianza sullo stesso e su tutte le attrezzature sociali, nonché determinare la 

esatta ubicazione a terra delle imbarcazioni in manutenzione nei piazzali nell’ottica di una sempre agevole e 

corretta gestione delle stesse. Il Consigliere Direttore della Sede a Mare per la piccola manutenzione si 

avvarrà del personale di servizio. Il personale di servizio, oltre alle incombenze di cui al comma 1 dell’art. 

42, dovrà assolvere i seguenti compiti : 

a) sorvegliare l’accesso alla Sede; 

 b) sorvegliare che le imbarcazioni all’ormeggio o a terra si trovino sempre in condizioni di rispetto delle 

elementari norme di sicurezza; 

 c) tenere un registro di uscita e di entrata delle imbarcazioni sul quale i Soci indicheranno gli orari di 

partenza e di presumibile rientro nonché meta della gita. Su tale registro dovrà essere annotata anche 

l’ospitalità concessa ad imbarcazioni estranee alla Sezione 

d) controllare il rientro delle imbarcazioni alla ora programmata : il tutto, ovviamente, per svolgere un 

servizio nell’esclusivo interesse del Socio e della sua sicurezza; 

e)curare la tenuta di un inventario per quanto concerne le attrezzature di piazzale; 

f)curare la piccola manutenzione, l’ordine e la pulizia della Sede Nautica nonché l’efficienza dei mezzi 

antincendio di cui è dotata; 

g) segnalare al Consigliere Direttore della Sede a Mare ed ai Soci interessati tutte le anomalie riscontrate e 

prendere, nel frattempo, tutti i provvedimenti necessari per assicurare l’integrità delle attrezzature sociali e 

della proprietà dei singoli Soci; 

h) rispettare e far rispettare le norme statutarie e regolamentari ed eseguire le direttive del C.D. e del 

Consigliere Direttore della Sede a Mare; 

i) eventuali abusi od anormalità nella condotta dei Soci o del personale di servizio dovranno essere 

segnalati, volta a volta, dagli uni o dagli altri, al Consigliere Direttore della Sede a Mare, con annotazione 

nell’apposito registro, perché ne informi tempestivamente il Presidente della Sezione per i provvedimenti 

del caso. 

ART.46 Presso la Sede Nautica è installata apparecchiatura ricetrasmittente VHF per assicurare un efficace 

collegamento radio. Tale servizio è h24. 

CAPO 6° AMMINISTRAZIONE 

ART.47 L’Amministrazione della Sezione è disciplinata dal Capo 5 dello Statuto e dalle norme di cui agli artt. 

dal n.24 al n. 34 del Regolamento allo Statuto. 

La Sezione pertanto è retta da un Presidente che ne ha la rappresentanza legale. Organi collegiali della 

Sezione sono ( art.25 dello Statuto) : 1. l’Assemblea dei Soci della Sezione; 2. il Consiglio Direttivo; 3. il 

Collegio dei Revisori dei Conti; 4. il Collegio dei Probiviri i cui compiti sono dettagliatamente indicati dal 

Regolamento allo Statuto. 

ART.48 La Sezione si riserva di adire nei confronti dei Soci morosi, espulsi o dimissionari, le vie giudiziarie 

per il recupero delle quote sociali scadute e non versate, nonché di qualsiasi altra somma di cui essi 

risultino debitori verso la Sezione a qualsiasi titolo. 

La indebita sosta di imbarcazioni nelle aree e pertinenze sociali a seguito di dimissione, espulsione o 

decesso del Socio proprietario sarà onerata di un importo pari alla quota associativa mensile, maggiorata 

del 50%. 

ART.49. Esonero responsabilità della LNI e della Sezione per danni e furti totali o parziali 

I Soci assegnatari, con la sottoscrizione del modulo di assegnazione del posto barca, dichiareranno con 

clausola duplicemente sottoscritta ai sensi degli art. 1341 e 1342 cod. civ, di essere edotti e consapevoli che 

la Lega Navale Italiana e i Dirigenti delle strutture periferiche, svolgendo attività gratuita e volontaria: 

a. non assumono alcuna responsabilità per danni a persone o a cose indebitamente introdotte o introdotesi 

illegalmente nell’area della Base Nautica di appartenenza del Socio 

b. non rispondono dei danni dipendenti da condizioni meteo sfavorevoli o di danni che possono 

derivare da eventuali furti totali, parziali e/o atti vandalici. La L.N.I. e i Dirigenti della sezione non 

assumono eventuali responsabilità in caso di mancata stipula o rinnovo di idonea assicurazione 

per R.C. da parte del Socio danneggiante 

c. non rispondono in nessun caso dei danni derivanti alle persone e alle cose, sia durante la sosta 

dell’imbarcazione all’ormeggio o in secco, sia durante le operazioni di alaggio e di varo od altro con 

mezzi propri che dovranno avvenire in tal caso a spese, cura e carico del Socio assegnatario, 

fatto salvo le operazioni con i mezzi sociali di Sezione 

ART.50 Non sono ammesse raccolte di denaro a qualsiasi titolo senza la preventiva autorizzazione del 

Consiglio Direttivo. In occasione di eventuali raccolte autorizzate dovrà essere sempre rilasciata ricevuta 

delle somme introitate che, in ogni caso, dovranno essere versate alla cassa della Sezione. 

Quest’ultima provvederà a soddisfare lo scopo per cui la raccolta è stata effettuata. 

CAPO 7° DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

ART.51 Le norme dettate dal presente Regolamento se afferenti ad argomenti trattati da precedenti 

provvedimenti aventi carattere normativo hanno valenza di nuova regolamentazione della materia e di 

modifica della previgente normativa. 

ART 52 DISCIPLINA RESIDUALE 

a. viene istituito il registro delle imbarcazioni sia della sezione che dei soci. 

Il registro deve contenere il nominativo del socio assegnatario unitamente ai dati identificativi e tecnici 

dell’unita da diporto, aggiornato in coerenza con i dati inseriti nella procedura telematica di iscrizione al 

Registro del naviglio della Lega Navale Italiana, e con le etichette annuali stampate dalla procedura 

telematica, da apporre sulla tessera del naviglio per attestarne la validità 

b. Le modalità, l’elenco della documentazione richiesta ed i termini di presentazione della domanda per 

l’inserimento nella graduatoria di merito 

c. la tabella dei punteggi di merito sia per le attività istituzionali che per le attività sociali e individuali. 

d. La possibilità di assegnare punti valevoli per l’inserimento nella graduatoria di merito di cui al precedente 

articolo 16, nei limiti stabiliti dalla Tabella allegata al presente regolamento. Il punteggio massimo 

complessivo attribuibile in relazione a specifiche attività locali o a particolari benemerenze dei soci non può 

essere superiore a 1 punto anno. 

SOMMARIO 

 CAPO 1 - GENERALITÀ 

 Art. l - Doveri dei Soci 

 Art. 2 - Doveri dei Soci 

 CAPO 2 - SOCI 

Art. 3 - Qualifiche 

Art. 4 - Ammissione 

Art. 5 - Requisiti per la ammissione 

Art. 6 - Cessazione rapporto associativo 

Art. 7 - Quote associative, modalità di pagamento, stato di morosità 

Art. 8 - Soci familiari 

Art. 9 - Conferimento “una tantum” per l’utilizzo dei beni strumentali 

 CAPO 3 - QUOTE SUPPLEMENTARI 

Art. l0 - Articolazione quote 

 Art. 11 - Scheda contabile del Socio 

 Art. 12 - Regime conferimenti “una tantum” 

 CAPO 4 - PONTILI E PIAZZALE 

 Art. 13 - Gestione pontile piccolo, pontile grande e piazzale 

 CAPO 5 - SERVIZI SOCIALI 

 Art. 14 - Definizione servizi sociali particolari e servizi sociali generali: 

 Art. 15 - Servizi sociali particolari: fruizione 

Art. 16 - Servizi sociali particolari: graduatorie 

Art. 17 - Definizione graduatoria per assegnazioni ormeggi 

Art. 18 - Reclami alla graduatoria 

Art. 19 - Pubblicazione ed efficacia graduatoria 

Art. 20 - Divieto assegnazione a tempo indeterminato 

Art. 21 - Graduatoria per le imbarcazioni in comproprietà 

Art. 22 - Esenzioni e assegnazioni riservate 

Art. 23 - Assegnazione 

Art. 24 - Condizioni per assegnazione e mantenimento 

Art. 25 - Comproprietà di imbarcazione 

 Art. 26 - Divieto assegnazione posto barca a noi soci 

 Art. 27 - Non cedibilità o alienabilità del posto barca 

Art. 28 - Effetti della sospensione del rapporto associativo sulla gestione dei servizi sociali particolari 

 Art. 29 - Utilizzazione posto barca e custodia della imbarcazione 

 Art. 30 - Decadenza della concessione d’uso del posto barca 

Art. 31 - Decesso del Socio titolare di servizi sociali particolari: effetti 

Art. 32 - Consiglio Direttivo: prerogative per una diversa assegnazione di servizi sociali particolari 

Art. 33 - Obbligo uso parabordi ed utilizzo posti barca vacanti 

Art. 34 - Ospitalità 

Art. 35 - Tender 

Art. 36 - Presenza obbligatoria del Socio proprietario in caso di alaggio o varo dell'imbarcazione 

Art. 37 - Responsabile attività del Socio relativamente alla manutenzione del posto di ormeggio 

 Art. 38 - Deposito motori e norme di sicurezza 

Art. 39 - Armadi 

Art. 40 - Alaggi 

Art. 41 - Sosta a terra delle imbarcazioni per riparazioni o manutenzioni 

Art. 42 - Personale di servizio e coperture assicurative 

Art. 43 - Responsabilità dei Soci per danni causati alle attrezzature sociali. Tutela ambientale 

Art. 44 - Frequenza locali sociali 

Art. 45 - Compiti del Direttore della sede a mare e del personale di servizio 

Art. 46 - Radioassistenza 

CAPO 6 - AMMINISTRAZIONE 

Art. 47 - Rappresentante legale e Organi Collegiali 

Art. 48 - Morosità e recupero crediti 

Art. 49 - Responsabilità 

Art. 50 - Raccolte di denaro 

CAPO 7 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE E DISCIPLINA RESIDUALE 

Art. 51 – Disposizioni finali 

Art. 52 - Attività residuali  

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