LEGA NAVALE ITALIANA
SEZIONE SIRACUSA
REGOLAMENTO INTERNO DI SEZIONE
(approvato dall’Assemblea ordinaria dei Soci in data 09.12.2018)
CAPO 1° - GENERALITÁ
ART. 1 Tutti i Soci iscritti presso la Sezione di Siracusa della Lega Navale Italiana si impegnano ad osservare
le norme statutarie e di realizzarne le direttive e finalità.
ART. 2 Allo scopo di sviluppare gli sport nautici la Sezione promuove la costituzione dei Gruppi Sportivi
Dilettantistici di cui all’art.1 del Regolamento per i Gruppi Sportivi L.N.I.
Ogni Socio, se richiesto, è tenuto a prestare la sua collaborazione in occasione di manifestazioni sportive
organizzate dalla Sezione.
I Soci proprietari di imbarcazioni non si potranno esimere dal mettere a disposizione della Sezione il proprio
mezzo nel limite di al meno una sola volta nell’arco di un anno.
CAPO 2° – SOCI
ART. 3 I Soci della L.N.I. delle varie categorie (art. 6 dello Statuto e art. 4 del Regolamento allo Statuto),
iscritti alla Sezione, possono fare parte dei Gruppi Sportivi costituiti o costituendi osservando le modalità di
cui all’art. 3 del Regolamento per i Gruppi Sportivi L.N.I.
La qualifica di “sportivo” potrà essere attribuita solo a coloro che esercitano effettiva attività agonistica
nell’ambito del Gruppo Sportivo di appartenenza. La qualifica di “allievo” sarà attribuita invece a coloro che
si addestrano alla attività sportiva.
I Soci inferiori a 18 anni di età saranno iscritti nella classe “juniores”. Questi ultimi non partecipano alle
Assemblee Ordinarie e Straordinarie dei Soci, né hanno diritto al voto. I figli dei Soci se titolari di reddito e
età superiore a 33 anni possono essere ammessi a soci della sezione con gravame del conferimento una
tantum ridotta a 500,00€ per l'utilizzo dei beni strumentali, in caso di richiesta e assegnazione di posto
barca dovrà essere conguagliata la quota una tantum a quella fissata per l'anno dal C.D.
I figli dei soci possono essere ammessi a soci della sezione senza il gravame del conferimento una tantum
per l’utilizzo dei beni strumentali, se non titolari di reddito e di età non superiore ad anni 33 (trentatre).
ART. 4 L’ammissione alla Sezione è disciplinata dall’art. 6 dello Statuto e dall’art. 5 del Regolamento
statutario.
L’ammissione ai Gruppi Sportivi della Sezione è disciplinata dagli artt. 3 e 4 del Regolamento per i Gruppi
Sportivi L.N.I.
L’adesione del Socio ai Gruppi Sportivi è volontaria, salvo quanto previsto dai Regolamenti delle Federazioni
Sportive.
ART. 5 Nelle domande di ammissione o di riammissione alla Sezione, il cui testo deve essere conforme allo
schema di cui allo allegato A del Regolamento statutario, gli aspiranti, dopo avere preso attenta visione
dello Statuto, del Regolamento allo Statuto e del Regolamento Interno di Sezione vigenti, dovranno :
1. indicare la categoria nella quale desiderano essere inquadrati,
2. se Soci di altro Organo periferico L.N.I., indicare il numero della tessera, la Sede di iscrizione e la data;
3. se non Soci della L.N.I. dichiarare di non essere mai stati iscritti alla L.N.I., ed anche il motivo di
eventuale precedente perdita della qualità di Socio L.N.I.;
4. sottoscrivere il formale impegno di accettazione e di disciplinata osservanza delle norme statutarie e
regolamentari. Per la riammissione di Soci dimissionari la normativa di riferimento è quella dettata dall’Art.
7, comma 7, para. 3 del Regolamento statutario.
ART. 6 La qualità di Socio della L.N.I. può venire a cessare in relazione a quanto previsto dagli artt. 7 e 8
dello Statuto e dagli artt. 7 e 9 del Regolamento statutario.
ART. 7 Dai Soci della Sezione è dovuto, in via anticipata e comunque entro il giorno dieci di ogni mese, il
pagamento della quota associativa, supplementare alla quota nazionale (art.6 del Regolamento allo
Statuto) determinata dal C.D. a copertura delle esigenze annuali di bilancio approvate dall’Assemblea dei
Soci della Sezione. Il pagamento nei termini di cui sopra potrà intervenire o direttamente in Segreteria o a
mezzo di disposizione bancaria permanente a favore della Sezione sul c/c intrattenuto con il M.P.S. -codice
IBAN_IT04- V010-3017-1050-0000-1093-552 ABI 01030 CAB 17105. Il mancato pagamento nei cinque giorni
successivi e cioè entro il giorno quindici del mese della quota associativa e delle altre debenze alla stessa
assimilate e relative alla fruizione dei servizi generali e particolari (conferimento una tantum per l’utilizzo
del posto barca, rimborsi, oneri di indebita sosta contabilizzati e richiesti, etc) determina lo stato di
morosità del Socio. Lo stato di morosità, comporta la automatica sospensione dell’utilizzazione dei servizi,
degli impianti e delle attrezzature, ivi compresa la gestione dell’imbarcazione se il Socio è titolare di posto
barca a terra o a mare. Inoltre, il Socio che sia in stato di morosità da oltre due mesi verrà tempestivamente
e formalmente diffidato dal Consiglio Direttivo di Sezione a sanare integralmente la morosità entro il
termine perentorio di giorni cinque dalla data: di ricezione della diffida che verrà notificata a mezzo
raccomandata A.R. nel domicilio indicato dal Socio all’atto della sua iscrizione o come risultante agli atti a
seguito di successive comunicazioni dello stesso. Nel caso in cui la raccomandata fosse respinta o restituita
dall’Ufficio Postale la Sezione per scadenza del termine di giacenza, la notifica si considera come avvenuta.
Il mancato adempimento del Socio nel termine così assegnato comporta:
l. la perdita della qualità di Socio;
2. l’immediata ed automatica decadenza del posto di ormeggio o del posto a terra con irreversibile
cancellazione dalla graduatoria generale;
3. l’obbligo a carico del Socio decaduto della rimozione dell’imbarcazione con trasferimento fuori dalle
aree e pertinenze sociali, entro cinque (5) giorni dalla ricezione della raccomandata. L’eventuale
adempimento successivo al termine perentorio sopra indicato avrà esclusivamente riflesso solo per quanto
relativo alla prosecuzione del rapporto associativo senza pregiudizio alcuno nei confronti dell’intervenuta
decadenza dell’ormeggio o posto a terra e dell’assegnazione ad altro Socio avente diritto nel contempo
effettuata . Eventuali esigenze di ormeggio o posto a terra del Socio, nei confronti del quale è stata
applicata la normativa di cui ai commi precedenti, dovranno essere oggetto di nuova richiesta come
previsto dall'articolo 16 e 17 del presente regolamento, per l'anno solare successivo.
ART. 8 I familiari conviventi per potere frequentare i locali sociali, in assenza del Socio titolare, debbono
essere tesserati con la Lega Navale Italiana. Il Consiglio Direttivo di Sezione ha la facoltà di imporre una
quota sociale minima, in aggiunta a quella nazionale.
ART. 9 All’atto dell’iscrizione il nuovo Socio, che intenda utilizzare impianti e servizi esistenti nella Sezione
ed annessa Sede Nautica, sarà tenuto al pagamento del conferimento “una tantum” per l’utilizzo dei beni
strumentali esistenti, nella misura fissata annualmente dal C.D. di Sezione tenuti a guida, con riferimento
alle posizioni di chiusura dell’esercizio precedente, gli incrementi e/o la riqualificazione di tale classe di
beni.
Gli assegnatari di ormeggio dovranno corrispondere il conferimento “una tantum” straordinario previsto
dall’apposito Regolamento per la gestione del pontile attrezzato approvato dall’Assemblea dei Soci della
Sezione nella tornata del 13 maggio 1989.
CAPO 3° – QUOTE SUPPLEMENTARI
ART. 10 La quota associativa mensile, quale integrazione delle quote supplementari e della quota
nazionale, dovuta con le modalità di cui all’art. 7 del presente regolamento, è modulata in relazione ai
servizi sociali utilizzati.
Poiché il costo dei servizi viene ripartito tra tutti i Soci della Sezione in relazione all’uso dei servizi stessi si
avrà : una quota supplementare mensile a carico di tutti i Soci, in quanto fruitori dei servizi sociali generali
ed una quota supplementare mensile, in relazione all’utilizzo dei servizi sociali particolari che interesserà
soltanto i Soci assegnatari di posto di ormeggio o posteggio nelle aree e pertinenze sociali.
ART. 11 Delle quote associative ed una tantum introitate dovrà essere fatta esplicita annotazione nella
scheda personale del Socio.
ART. 12 Non è ammesso il rimborso del conferimento straordinario per l’utilizzo dei beni strumentali, delle
quote associative e di altri versamenti alla Sezione, salvo il caso di errore documentabile.
l'eventuale richiesta dovrà pervenire in segreteria entro e non oltre l'anno contabile successivo.
CAPO 4° - PONTILI E PIAZZALE
ART. 13 La estesa del tratto di pontile assegnato alle singole imbarcazioni dei Soci, potrà essere ridotta ad
insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo di Sezione, con relativo proporzionale rimborso agli assegnatari
calcolato sul con ferimento cauzionale iniziale, senza interessi o rivalutazioni.
Pontile Piccolo
Tenuto conto della situazione in atto nel Porto Piccolo di pregiudizio per quanto relativo alla sicurezza degli
ormeggi in relazione alla traversia, i Soci assegnatari di ormeggio hanno la facoltà, nel periodo 1 ottobre –
31 maggio, di tenere a posteggio a terra l’imbarcazione di proprietà - non superiore f.t a mt. 7,50 - nelle
aree e pertinenze sociali, a meno dei posti assegnati in testata pontile con dimensioni superiore a mt 7,50
che sono assoggettati alle regole del pontile grande.
Di converso, a carico dei Soci come sopra indicati, l’obbligo, nel restante periodo, ad occupare il posto di
ormeggio assegnato senza, ovviamente, pregiudizio alcuno per le eventuali operazioni di carenaggio o
manutenzione necessarie alla corretta gestione delle imbarcazioni.
Il mancato rispetto di tale obbligo, senza giustificato motivo, foriero di rilevanti problemi di gestione del
piazzale, è senz’altro passibile di provvedimenti amministrativi.
Al fine precipuo di razionalizzare le utenze al pontile piccolo, in particolare alla radice dello stesso e per
conflittualità di ingombro con il pontile grande, è tassativo che gli ormeggi dal N°1 al N° 25 vengano
occupati e mantenuti da imbarcazioni di lunghezza f.t. non superiore a mt. 6,00.
Pontile Grande
Relativamente alle utenze del pontile grande per i lavori di manutenzione, riparazioni e/o carenaggio è
assegnato un tempo non superiore a giorni venti, esclusi i giorni di maltempo, nei mesi che vanno da
Agosto e Aprile compreso , mentre per i mesi di maggiore richiesta Maggio Giugno e Luglio giorni 15 esclusi
i giorni di maltempo.
Gli assegnatari degli ormeggi che intendessero eseguire a terra lavori alle loro imbarcazioni presenteranno
apposita domanda indicando la natura dei lavori, la data di inizio e la presumibile durata degli stessi, anche
se inferiore ai venti giorni assegnati.
Qualora, nel corso di normali lavori di manutenzione, si verificasse la necessità di lavori straordinari
imprevisti ed imprevedibili, il Socio interessato, assegnatario dell’ormeggio, dovrà richiedere per iscritto
esplicita autorizzazione di proroga motivandone in dettaglio la necessità. II Presidente potrà concedere la
proroga richiesta, che non potrà comunque superare giorni dieci, esclusi sempre i giorni di maltempo, dopo
avere acquisito per iscritto sulla richiesta il favorevole parere del Consigliere Direttore della Sede a Mare e
con oneri di sosta a carico del Socio nella misura di € 10,00 (dieci) giornaliere.
L’ingiustificato protrarsi della sosta a terra, In eccedenza ai giorni assegnati o alla eventuale proroga
concessa di giorni dieci, comporterà a carico del Socio inadempiente l’applicazione di oneri di indebita sosta
pari a € 20,00 (venti) al giorno e per un massimo di giorni dieci. Raggiunto complessivamente il tetto di
giorni trentacinque o quaranta di sosta a terra (quindici o venti più dieci più dieci) e salvi gli oneri a carico
del Socio nelle misure sopra indicate il Socio sarà diffidato a rimuovere immediatamente l’imbarcazione
salvo che non sussistano obiettive condizioni ostative al varo favorevolmente valutate dal Consigliere
Direttore della Sede a Mare.
Piazzale NORD.
Il piazzale nord è riservato agli assegnatari dei posti barca al pontile piccolo con imbarcazione non superiore
a mt 7,5 e agli assegnatari di posti a terra .
Per i soci con imbarcazioni FT non superiori a mt 7,5, non assegnatari o rinunciatari di posto al pontile
piccolo con necessità di esigenze di movimentazioni frequenti verranno individuati 3 stalli che saranno
numerati ed assegnati ai soci che ne faranno richiesta previo il pagamento di una quota fissa mensile di
10 €.
L’individuazione e l’assegnazione dei posti sarà formulata dal C.D., su proposta del Consigliere Direttore
della Sede a mare, cercando di favorire le esigenze di maggiore movimentazione di ciascun Socio.
CAPO 5° - SERVIZI SOCIALI
ART. 14 Si definiscono “servizi sociali particolari” gli ormeggi, i posteggi a terra, il locale per deposito motori
e gli impianti di sollevamento delle imbarcazioni. Si definiscono “servizi sociali generali” quelli rimanenti.
ART. 15 Sono ammessi a fruire dei servizi sociali particolari solo i Soci in regola con i pagamenti dovuti per
tale tipologia di servizi che presuppongono imbarcazioni a carico.
ART. 16 Il consiglio direttivo di sezione predispone annualmente la graduatoria di merito dei soci.
La graduatoria di merito costituisce lo strumento esclusivo attraverso cui il socio può ottenere la prima
assegnazione, o il successivo mantenimento del posto barca, e il godimento dei servizi accessori forniti dalla
Sezione. (pontile grande, pontile piccolo, piazzale e armadietti ).
Nella attribuzione del punteggio sono escluse assegnazioni privilegiate per soci e o componenti del CD per
manifestazioni non istituzionali .
La graduatoria di merito definitiva, deve essere pubblicata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a
quello di riferimento.
L’assegnazione del posto barca determinata secondo la graduatoria annuale dei soci aventi diritto formata
sulla base dei rispettivi punti di merito, attribuiti secondo i parametri di cui alla Tabella allegata al presente
regolamento.
L’attribuzione dei punti di merito è incompatibile, con la corresponsione di compensi, emolumenti o altri
vantaggi di natura patrimoniale, comunque denominati, con la sola esclusione dei rimborsi delle spese vive
eventualmente sostenute dal socio (precedentemente autorizzate)
Il mantenimento dell’assegnazione del posto barca per più anni consecutivi e subordinato al
conseguimento da parte del socio del punteggio minimo di merito in relazione ai posti barca disponibili.
I punti di merito per conseguire l’assegnazione/mantenimento annuale sono consumati al termine del
periodo di assegnazione e devono essere espunti ogni anno dal computo della graduatoria di merito ad
eccezione dei punti di anzianità di tesseramento.
A parità di punteggio prevarrà il socio con più anzianità di iscrizione. In caso di ulteriore parità si procederà
a sorteggio.
La lista di attesa sarà pertanto costituita dai soci non assegnatari di posto barca e andrà utilizzata a
scorrimento nei casi previsti dai successivi art. 25 26 e 27 del presente regolamento.
Art. 17 Per essere compreso nella graduatoria di merito annuale il socio deve presentare apposita
domanda alla Sezione, con predissequo modello di accreditamento del punteggio conseguito in virtù delle
attività svolte dal Socio durante l’anno secondo lo schema dei facsimile allegato al presente Regolamento.
I termini di presentazione della domanda e della documentazione richiesta sono tassativamente fissati nel
giorno 01 novembre di ogni anno.
Ricevute le domande dei Soci richiedenti, corredate dal modulo di accreditamento del punteggio
conseguito, il C.D. della sezione entro il 1 dicembre, provvederà a:
a. Svolgere gli opportuni controlli di regolarità delle predette istanze, di verifica delle attività svolte dai soci
e di formazione della lista dei risultati finali
b. Pubblicare la graduatoria provvisoria di assegnazione dei posti barca
c. Comunicare al Socio con lettera o Mail:
• Le quote del tesseramento ed i contributi associativi per il rinnovo annuale accordato ai soci assegnatari
in regola con gli adempimenti stabiliti
• La decadenza dal rinnovo delle assegnazioni ai soci che risultano non aver conseguito nell’anno trascorso i
punti previsti della graduatoria di merito .
d. Assegnare i nuovi posti disponibili : tali posti possono essere assegnati ai Soci richiedenti che risultano
detenere il necessario e verificato punteggio
e. Esporre la graduatoria definitiva in bacheca.
ART. 18 La graduatoria di merito, congelata al 31 dicembre è valida per l’assegnazione/mantenimento
nell’anno successivo, in ogni sua componente, entra in vigore dalla data di pubblicazione nella bacheca
della Sezione , e mantiene validità fino alla pubblicazione della graduatoria di merito dell’anno successivo.
Al fine di consentire la rettifica di errori materiali nella compilazione, o di procedere a correzioni
nell’attribuzione dei punteggi, ovvero di sollevare qualunque altro tipo di doglianza avverso la loro
posizione in graduatoria, i soci interessati possono proporre reclamo, in forma scritta, entro il termine
perentorio di quindici giorni dalla data della pubblicazione della graduatoria medesima.
Il reclamo, indirizzato al C.D., viene da questo deciso entro 15 giorni dalla ricezione.
Avverso la decisione negativa è ammesso ricorso, entro i successivi 15 giorni dalla comunicazione, innanzi al
Collegio dei Probiviri di Sezione , la procedura dettata dalle norme dello Statuto e del Regolamento allo
Statuto in materia di contenzioso amministrativo tra gli organi della Sezione a ed i soci.
Salvo diversa deliberazione dell’organo decidente la proposizione del reclamo, non sospende l’efficacia
della graduatoria.
La proposizione di un reclamo o di un ricorso manifestamente infondato, ovvero presentato a meri fini
dilatori o emulativi, può esporre il socio a procedimento disciplinare per violazione del combinato disposto
degli articoli 5 dello Statuto, e 3 ed 8 del Regolamento allo Statuto.
ART.19 Pubblicazione ed efficacia della graduatoria.
La pubblicazione della graduatoria annuale di merito conferisce ai soci in essa iscritti una legittima
aspettativa di diritto. Essa non può essere derogata o modificata se non per errore di calcolo
nell’attribuzione dei punteggi, ovvero per decadenza dichiarata ai sensi del successivo articolo 30, comma
secondo, del presente regolamento.
ART.20. Divieto di assegnazione a tempo indeterminato, a meno di quanto previsto a successivo articolo 22
primo comma del presente regolamento.
Nel perseguimento delle finalità di cui all’articolo 2, let. b)e d), dello Statuto, ed allo scopo di consentire a
tutti i soci di accedere al beneficio, nel tempo ed in base alle priorità stabilite dal presente regolamento, è
vietata l’assegnazione di posti barca a tempo indeterminato.
ART.21 . Unità in comproprietà. Divieto di cumulo dei punteggi
I punteggi attribuiti ai soci comproprietari di un’unita da diporto non sono cumulabili ai fini della
formazione della graduatoria di merito, relativamente all’unita in comproprietà.
Per l’effetto, ai fini dell’assegnazione/mantenimento sono conteggiati i soli punti maturati dal socio che
indicato come assegnatario o aspirante tale.
I punteggi maturati dai singoli soci comproprietari, da computarsi in ogni caso, diventano fruibili da parte di
ciascun socio nel caso di scioglimento della comunione ovvero di cessione, a qualsiasi titolo, della quota
proprietaria, ma solo per la richieste di una nuova assegnazione, In nessun caso l’eventuale società nella
comproprietà di una barca può dare luogo alla trasmissione del posto barca da parte del socio assegnatario
al comproprietario
ART.22 Esenzioni e assegnazioni riservate ai disabili
Sono esentati dal partecipare alle graduatorie i soci con più di 40 anni di iscrizione alla LNI e/o con più di 70
anni di età, purché non comproprietari della propria imbarcazione con comproprietà stipulata in data
successiva a quella di assegnazione del posto barca, salvo quanto disposto dall’art. 25 del presente
regolamento. Le domande di esenzione dovranno comunque essere avanzate, anno per anno, all’Organo di
governo della Sezione.
Assegnazioni riservate ai disabili
Nel rispetto delle finalità statutarie della Lega Navale Italiana, ed in funzione della disponibilità dei posti
barca, la sezione deve riservare i posti ai soci disabili nella misura stabilita dall’art. 49 nonies, comma 3°, del
Codice della Nautica da diporto e succ. mod. ed int.. Ai fini dell’assegnazione di tali eventuali posti riservati,
il C.D. di sezione applicherà una procedura privilegiata di assegnazione, fuori graduatoria di merito, per
soddisfare richieste da parte di soci disabili.
Al fine di garantire l’effettivo godimento dei suddetti posti riservati, le S.P. sono tenute a rimuovere le
barriere architettoniche dalle proprie basi nautiche compatibilmente con le proprie capacità finanziarie.
I richiedenti devono presentare domanda corredata da apposito certificato rilasciato dalla competente
Autorità Sanitaria, ai sensi dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, comma 3.
In ogni caso la titolarità del posto barca privilegiato deve essere riconosciuto solo ed
esclusivamente alla persona diversamente abile.
E’ fatto divieto assoluto l’utilizzo dell’imbarcazione da parte di familiari e/o accompagnatori senza la
presenza a bordo del titolare dell’assegnazione privilegiata, se non espressamente autorizzato dal
presidente di sezione o suo delegato per comprovate e documentate esigenze (es. manutenzione natante).
E’ parimente proibito il subentro personale nell’assegnazione privilegiata del posto barca da parte di terzi
(familiari e non).
Qualora il numero delle domande sia superiore alla disponibilità dei posti riservati, sarà data priorità ai soci
con disabilita motoria, ed in caso di parità di punteggio tra i suddetti soci, saranno utilizzati i parametri
previsti dalla graduatoria di merito.
Per esigenze di promozione sociale oppure di ospitalità saltuaria, la S.P. ha facoltà di concedere ad
eventuali ospiti disabili, in eccezionale deroga alla norma regolamentare sull’uso delle strutture della sede
nautica riservato esclusivamente ai soci, l’uso temporaneo delle proprie attrezzature per agevolare
l’imbarco e lo sbarco degli stessi che ne facciano richiesta, previa sottoscrizione da parte degli stessi ospiti
disabili di idonea ed integrale liberatoria di responsabilità in favore della Lega Navale Italiana, del C.D. di
sezione e degli operatori presenti alle manovre.
ART. 23 Il posto barca, nei pontili grande e piccolo e nel piazzale, è concesso al Socio e non alla sua
imbarcazione. L’assegnazione e/o il mantenimento del posto barca ha durata annuale, salvo decadenza o
revoca.
Ciascun socio assegnatario può essere assegnatario di un solo posto barca.
Allo scadere dell’anno tutti i posti barca saranno nuovamente assegnati e/o mantenuti in base alle
domande presentate con i punteggi della graduatoria generale. ). La graduatoria generale sarà aggiornata
secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 18 e 19 secondo i parametri delle tabelle allegate.
“Per i posti barca che si rendessero liberi durante l’anno, l’assegnazione avverrà in base alla graduatoria
generale. Tale graduatoria sarà utilizzata anche per l’assegnazione dei posti provvisori.
Il Socio assegnatario di posto provvisorio che, in relazione a proprie esigenze, intende avvalersi della
possibilità di rinuncia della utenza assegnata decade automaticamente dell’assegnazione provvisoria con
tempestivo ed immediato trasferimento della imbarcazione fuori dalle aree e pertinenze sociali e potrà
reiterare la richiesta per la medesima classe di utenza come previsto dall'art.17
L’assegnazione provvisoria comporta a carico del Socio il solo gravame per i servizi sociali particolari.
ART.24 Condizioni per l’assegnazione e il mantenimento
Per essere assegnatario di un posto barca il socio deve soddisfare le seguenti condizioni:
a) essere socio ordinario della sezione
b) essere in regola con il tesseramento per l’anno in corso, con il pagamento dell’eventuale quota una
tantum di entratura e con il pagamento delle quote ordinarie.
c) oltre a disporre dell’unità da diporto secondo quanto stabilito dall' articolo 25, il socio deve altresì
dichiarare che la sua unità batte bandiera di Stato appartenente alla Comunità Europea
d) avere iscritto l’unita da diporto nel Registro del Naviglio della Lega Navale Italiana ed essere in regola con
il versamento della relativa quota di iscrizione annuale.
e) aver ottemperato agli obblighi di legge per quanto attiene all’assicurazione obbligatoria dell’unità
relativamente alla responsabilità civile.
A tal fine, i Soci assegnatari, prima dell’occupazione del posto o all’atto del rinnovo annuale, dovranno
consegnare altresì fotocopia della suddetta polizza assicurativa, valida e con validità rinnovata per tutto il
periodo dell’assegnazione del posto.
f) aver presentato nei termini l’istanza di assegnazione del posto barca (vds. allegato al presente
regolamento), che deve contenere:
1) una dichiarazione di essere a conoscenza ed accettare che la concessione del posto barca non implica, in
alcun caso, la presa in custodia dell’unità da diporto da parte della sezione e pertanto essa resta in
affidamento del proprietario titolare dell’assegnazione.
2) una clausola, da sottoscrivere, di manleva di ogni responsabilità della S.P. per il furto, anche parziale, del
natante/imbarcazione, contenuto nella predetta istanza. Coloro i quali saranno sprovvisti di tale copertura
assicurativa e si rifiuteranno di sottoscrivere la predetta manleva di responsabilità, non potranno in nessun
caso essere assegnatari di posto barca.
3) assumere l’impegno di utilizzare l’unita da diporto in modo da assecondare l’opera di propaganda della
sezione, secondo i principi di cui all’articolo 3 dello Statuto.
4) utilizzare con continuità i Servizi Sociali in assegnazione, salvo cause motivate per iscritto e accettate dal
C.D.
5) conseguire ogni anno il punteggio minimo stabilito dal regolamento della graduatoria di merito, per
ottenere il rinnovo annuale dell’assegnazione, salvo giustificato motivo comunicato per iscritto e accettato
dal C.D. per sospendere il provvedimento di revoca.
Il consiglio direttivo fissa il punteggio minimo in 1 punto di merito
ART. 25 Regime proprietario dell’unità da diporto
La proprietà dell’unità da diporto soggetta alle seguenti condizioni:
a) qualora l’unità non sia soggetta ad immatricolazione, il socio deve allegare alla domanda di assegnazione
di posto barca un documento o una dichiarazione da cui risulti il titolo in base al quale l’unità detenuta o
posseduta.
b) in caso di comproprietà dell’unità devono essere riportati i nominativi di tutti i soci comproprietari, e
deve essere indicato tra questi il nominativo del socio che assumerà la titolarità dell’assegnazione del posto
barca.
c) in caso di due soli soci comproprietari, l’assegnazione può essere compiuta nei confronti del socio di
maggioranza. Ove i soci comproprietari, siano più di due, l’assegnazione può essere effettuata nei confronti
del socio con quota maggioritaria o paritaria.
I requisiti concernenti la proprietà dell’unita devono risultare da:
. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritta da tutti i soci comproprietario
. dal contratto di acquisto, da depositare in originale ovvero in copia autentica
d) l’assegnazione di un posto barca, nel caso di soci coniugi in regime di comunione, ovvero nel caso in cui
uno solo di essi sia intestatario dell’unita da diporto, può essere richiesta dal coniuge che ha maggiore
punteggio .
Il Socio, proprietario dell’imbarcazione e già assegnatario di ormeggio o posteggio, che successivamente
alla assegnazione, divenga comproprietario dell’imbarcazione con altro o altri Soci o che sostituisca la
propria imbarcazione con altra di cui ne è comproprietario, è l’unico legittimato a richiedere la utilizzazione
dei “servizi sociali particolari”.
É ammessa la comproprietà sia di imbarcazioni immatricolate che di natanti solo nel caso in cui i
comproprietari siano già soci della Sezione .
Ove a causa di dimissione o a seguito di attivazione di procedura di rinunzia dell’utenza assegnata, dovesse
venire a mancare il titolare del posto barca può subentrare nell’assegnazione altro Socio ordinario
comproprietario, salvi sempre i diritti maturati da altri Soci in relazione a precedenti prenotazioni per la
medesima classe di utenza e/o posteggio.
ART. 26 È tassativamente vietata l’assegnazione e l’utilizzo di un posto barca a non Soci.
E’ tassativamente vietata l’assegnazione di post barca a soci che abbiano in comproprietà unita da diporto
con non soci. L’assegnazione altresì vietata ai soci che siano titolari, nei confronti dell’unità, di diritti diversi
da quello di proprietà, quali quelli di usufrutto, di uso, di comodato, di locazione, di affitto, con le sole
eccezioni del leasing nautico e del comodato d’uso stipulato con un ente istituzionale (Regioni, Province,
Comuni, Autorità Portuali, A.U.S.L., ecc.) entrambe adeguatamente documentate.
ART. 27 Inalienabilità del posto barca.
Il posto barca assegnato, con durata annuale, rinnovabile, al socio dalla sezione , la quale resta l’esclusiva
titolare del rapporto concessorio con l’Amministrazione pubblica. Esso non cedibile ne alienabile con o
senza l’unita da diporto che lo occupa. Per l’effetto, da considerarsi nulla, ai sensi dell’articolo 1418 c.c.,
ogni diversa pattuizione in contrasto con le norme del presente regolamento.
ART. 28 Il Socio assegnatario di posto barca, cui è stato inflitto il provvedimento della sospensione dalla
frequenza della Sede sociale e nautica o della sospensione dall’esercizio dei diritti di Socio in via disciplinare
o precauzionale, può accedere alla Sede nautica esclusivamente per accudire alla manutenzione della
propria unità da diporto, per accertarne la conservazione e la sicurezza agli ormeggi in relazione alle
mutevoli condizioni atmosferiche, nonché per rimuoverla nel caso in cui decada dalla concessione o
richieda di trasferirla in un ormeggio esterno alle aree e pertinenze della Sezione per la durata della
sospensione.
ART.29 La concessione di un posto barca non implica, in alcun caso, la presa in custodia dell’unità da
diporto da parte della Sezione. Essa resta nella piena disponibilità ed in affidamento del proprietario,
titolare dell’assegnazione.
ART.30 Decadenza dall’assegnazione del posto barca
Costituiscono cause di decadenza dall’assegnazione del posto barca:
a) la perdita della qualità di socio, per una delle cause previste dall’articolo 6 dello Statuto
b) il mancato pagamento della quota associativa annuale, ivi comprese le indennità di mora entro la data
del 30 settembre di ogni anno, della quota d’iscrizione dell’unita da diporto al Registro del Naviglio della
Lega Navale Italiana, della quota sociale per il posto barca e dell’eventuale quota di entrata a fondo
perduto contestualmente al rilascio dell’Assegnazione, di cui al precedente articolo 4
c) la grave inosservanza rilevata delle norme in materia di sicurezza
d) la mancata tenuta in buone condizioni di efficienza e di navigabilità della propria imbarcazione
e) la mancata occupazione del posto barca, entro il termine di sei(6) mesi dall’assegnazione, senza
giustificato motivo, motivato per iscritto e accettato dal C.D.
f) il mancato utilizzo con continuità del posto barca in assegnazione, minimo sei volte l’anno, salvo cause
motivate per iscritto e accettate dal C.D. Le cause di forza maggiore non potranno essere addotte nel caso
di comproprietà delle barche
g) il rifiuto ingiustificato di utilizzare la propria unità da diporto per l’espletamento di attività istituzionali,
stabilite dagli organi di governo della Sezione in applicazione dell’articolo 3,n. 1, dello Statuto
h) il mancato conseguimento del punteggio di attività della graduatoria di merito necessario per ottenere il
rinnovo annuale dell’assegnazione, salvo cause di forza maggiore motivate per iscritto e accettate dal C.D..,
non può essere reiterato oltre il terzo anno consecutivo: dopo tale termine obbligatoria la revoca
dell’assegnazione che diviene cosi esecutiva e inappellabile.
i) l'utilizzo dell’assegnazione in difformità da quanto stabilito dalla sezione, con particolare riferimento alle
dimensioni ed alla allocazione
l) il mancato rispetto delle disposizioni, stabilite dal regolamento della Sezione, riguardanti qualità e
dimensione degli ormeggi delle barche, dei parabordi, delle sospendite, ecc.
m) il mancato indennizzo dei danni causati dall’assegnatario ad altri Soci o alla Sezione.
n) l’utilizzo dell’unita fruitrice del posto barca assegnato per lo svolgimento di attività commerciale
e/o lucrativa di qualsiasi genere, anche al di fuori della sede nautica della sezione.
ART.31 Al Socio deceduto, ancorchè assegnatario di posto barca, può subentrare per la durata residua
dell’anno solare di riferimento, senza corresponsione di quote una tantum, uno degli eredi legittimi entro il
secondo grado, purché soci Lega Navale italiana.
In mancanza di eredi o in caso di rinuncia da parte di questi ultimi, qualora il Socio deceduto assegnatario
di ormeggio o posteggio sia comproprietario di imbarcazione usufruente di tale servizio con altro Socio,
questi può chiedere il subentro nell’assegnazione del servizio in oggetto per la durata residua dell’anno
solare di riferimento, previa corresponsione della quota una tantum pontili.
Per l'anno successivo al fine del mantenimento dell'assegnazione posto barca si richiama all' Art.24
ART.32 Il C.D. potrà disporre per qualsiasi provata esigenza organizzativa, amministrativa o tecnica una
diversa assegnazione dei servizi sociali particolari.
Potranno essere attuati nell’interesse sociale provvedimenti eccezionali quali lo spostamento di
imbarcazioni, l’apertura e lo svuotamento di armadi, ecc.
Dette operazioni, salvo casi di eventi e calamità naturali, dovranno essere preceduti da lettera
raccomandata A.R. all’interessato, al domicilio da lui denunciato e, delle stesse operazioni, dovrà essere
redatto verbale alla presenza di almeno tre Soci, di cui uno deve essere il Consigliere Direttore della Sede a
Mare.
Nel verbale dovrà essere riportata la consistenza delle cose rinvenute nell’armadio nonché, quando si tratta
di imbarcazioni, delle loro condizioni. Comunicazione del provvedimento adottato dovrà essere
immediatamente notificata al Socio con raccomandata A.R.
ART.33 A tutela delle imbarcazioni ormeggiate ai pontili è tassativo l’uso di idonei ed efficienti parabordi.
Il Socio che intende impegnarsi in uscita in mare che si protragga oltre il giorno della partenza, deve
formalmente, con annotazione nell’apposito registro, fornire comunicazione al Consigliere Direttore della
Sede a Mare indicando anche la preventivata durata dell’assenza dal posto di ormeggio.
Comunicare i periodi di assenza superiori alle 48 h onde consentire il proficuo utilizzo dei posti barca da
parte della sezione.
È nella facoltà del Consigliere Direttore della Sede a Mare utilizzare temporaneamente il posto barca
rimasto vacante per esigenze della Sezione derivanti da manifestazioni nautiche organizzate dalla Sezione.
ART.34 Per fornire ospitalità in transito a imbarcazioni di Soci di altre strutture periferiche L.N.I. è tassativo
che l’ospite esibisca in uno alla tessera L.N.I della Sezione di appartenenza anche il certificato di iscrizione al
Registro del Naviglio completo del bollino per l’anno in corso. In eccedenza alle utenze all’uopo dedicate,
maggiori esigenze di richieste di ospitalità potranno essere soddisfatte con allocazione delle imbarcazioni
ospiti nei posti barca temporaneamente vacanti, previa informativa al Socio assegnatario.
In caso di rientro del Socio titolare del posto barca occupato, questo dovrà essere immediatamente reso
libero a cura dello stesso Consigliere Direttore della Sede a Mare.
In via generale l’imbarcazione ospite, sia se allocata in utenza dedicata che messa a dimora in posto
temporaneamente vacante, potrà usufruire del servizio gratuito per non più di tre giorni. (Circolari L.N.I.
n.153/1995 e n.176/1998 ) e per un massimo di due volte nel corso dell’anno solare, nella ipotesi che
l'imbarcazione ospite abbia necessita di ormeggio oltre il terzo giorno, questi, se non ci sono prenotazioni di
soci in transito potrà ancora utilizzare l'ormeggio versando un contributo di 15 € giorno per
sponsorizzazioni ad attività sociali e lasciare il posto all'arrivo di un nuovo socio in transito.
ART.35 I Soci potranno essere assegnatari solo di un ormeggio o di un posteggio, in alternativa, con la sola
eccezione della previsione di cui al comma 2 dell’art.13 (pontile piccolo). Gli assegnatari di un ormeggio
che dispongono di un battellino “tender” dovranno servirsene in modo da non occupare, in mare e a terra,
lo spazio riservato alle esigenze degli altri associati o utilizzato dalla Sezione per le varie necessità sociali.
Ove riscontrata dal Consigliere Direttore della Sede a Mare la compatibilità del posizionamento a terra, il
“tender” sconterà il gravame mensile della quota supplementare determinato sulla base delle aliquote
vigenti con un minimo di Euro 10,00 mensili.
Quanto immediatamente precede torna altresì applicabile nei confronti di derive e similari non disponibili
per la Scuola di Vela.
ART.36 Le operazioni di ormeggio e disormeggio di una imbarcazione nonché di sistemazione a posteggio o
a terra per qualsiasi motivo dovranno essere sempre curate dal Socio proprietario o, su delega scritta di
questi depositata in Segreteria, da Soci della Sezione, dal personale di servizio nominativamente indicato o
da Ditta dal Socio all’uopo delegata.
In caso di delega il Socio proprietario dovrà sempre espressamente dichiarare sulla stessa che si assume la
responsabilità degli eventuali danni derivanti dall’operazione.
Il Socio proprietario dell’imbarcazione manovrata risponderà comunque in proprio degli eventuali danni
subiti dall’imbarcazione manovrata come sopra o causati ad altri nel corso delle manovre o per inadeguata
sistemazione a terra dell’imbarcazione stessa.
In nessun caso sarà consentito, in assenza della specifica autorizzazione, la esecuzione di operazioni di
ormeggio, disormeggio, alaggio o varo. Qualora si verificassero inosservanze a questa norma il Socio sarà
passibile di provvedimenti amministrativi.
ART.37 L’assegnatario dell’ormeggio dovrà curare a sue spese la pulizia delle cime di ormeggio, provvedere
per tempo alla loro sostituzione nonché effettuare il controllo periodico dei corpi morti, ciò in quanto
responsabile della gestione dell’ormeggio sia nei confronti dell’infrastruttura sociale (pontile) che per danni
alle altre imbarcazioni.
ART.38 Deposito motori
I Soci ammessi al servizio deposito motori dovranno collocare gli stessi, debitamente muniti di etichetta
con il nome del proprietario, nello apposito locale e nello spazio che sarà loro assegnato.
A carico del Socio usufruente del servizio l’onere di depositare in Segreteria copia del certificato di
identificazione del motore nonché copia del certificato di assicurazione.
Al personale di servizio al piazzale, a cura del Socio proprietario del motore, dovrà essere comunicata, per
le opportune necessarie annotazioni, qualunque successiva movimentazione.
É vietato a chiunque depositare, anche temporaneamente, recipienti con carburante e serbatoi nel box
motori. Il Socio che non osserva le elementari norme di sicurezza contro gli incendi sarà passibile di
provvedimenti amministrativi.
ART.39 Armadi
A richiesta del Socio e compatibilmente alle disponibilità sarà assegnato negli appositi locali un armadietto
o la possibilità di metterne a dimora uno di proprietà. La utilizzazione e/o la allocazione sarà autorizzata a
seguito di richiesta, già di evidenza in apposita graduatoria. Il posizionamento di un armadietto di proprietà
del Socio ne comporta la automatica acquisizione ai beni della Sezione con iscrizione nel registro inventario
dei beni mobili. È fatto assoluto divieto agli assegnatari di conservare all’interno degli armadietti materiali
nocivi o depositarvi carburante o gas liquido. Il Socio che contravverrà a quanto sopra sarà passibile di
provvedimenti amministrativi e di revoca del servizio.
ART.40 Alaggi
Gli assegnatari di ormeggio o posteggio, contabilmente ed amministrativamente in regola con il
pagamento delle quote dovute, potranno avvalersi degli impianti di sollevamento per alare e varare la
imbarcazione di proprietà, compatibilmente con la disponibilità dei mezzi in questione da parte della
Sezione. La manovra degli impianti di sollevamento è affidata al personale della Sezione.
Le imbarcazioni tutte, a dimora nel pontile grande e quelle a dimora nel pontile piccolo di lunghezza f.t.
superiore a mt. 7,50 sono accreditate di numero 2 (due) alaggi/vari nell’arco dell’anno. Eventuali maggiori
esigenze potranno essere soddisfatte, a richiesta del Socio e previo accertamento della compatibilità con
altre operazioni programmate, per la fruizione del servizio il Socio sarà onerato di un contributo volontario
non inferiore ad C 50,00 (cinquanta). Per detta fattispecie la sosta a terra, sempre esclusi i giorni di
maltempo, non potrà eccedere giorni 10 (dieci). L’ingiustificato protrarsi della sosta a terra, in eccedenza al
dieci giorni assegnati, comporterà a carico del Socio Inadempiente l’applicazione di oneri di Indebita sosta
pari a € 20,00 (venti) al giorno.
Con riferimento alla messa in esercizio dell’impianto di depurazione e chiarificazione delle acque di lavaggio
delle carene è possibile, a richiesta del Socio ed ad esclusiva cura del personale di servizio, procedere
all’atto dell’alaggio alla pulizia dell’opera viva. A refusione dei costi vivi di esercizio dell’impianto le utenze
saranno gravate dei seguenti oneri : imbarcazioni fino a mt. 7,50 C 5,00 (cinque), imbarcazioni da mt. 7,50 a
mt. 10 C 10,00 (dieci), Imbarcazioni oltre mt. 10 C 15,00 (quindici). Gli alaggi motivati da esigenze d’uso
dell’idropulitrice o determinati da Interventi di brevissima durata nell’area di movimentazione del bigo,
previa sempre la necessaria autorizzazione amministrativa, saranno scontati dal plafond di alaggi
accreditati nell’anno solare.
ART.41 Sosta a terra delle imbarcazioni per riparazione o manutenzione.
Con riferimento a quanto già previsto dall’art.13 le domande dei Soci saranno soddisfatte compatibilmente
con la disponibilità di spazio tenute in debito conto la natura dei lavori specificati nella richiesta e la data di
presentazione della stessa, salvo i casi di dichiarata ed accertata emergenza per i quali è prevista la
precedenza assoluta. In caso di inosservanza delle presenti norme, mancanza di presenza o puntualità nelle
operazioni di alaggio e varo nonché in caso di irregolare e non autorizzata sosta a terra, i Soci responsabili
potranno essere anche passibili di provvedimenti amministrativi.
Qualora l’imbarcazione in sosta a terra dovesse recare impedimento alle operazioni di alaggio e/o varo di
altre imbarcazioni, il Consigliere Direttore della Sede a Mare potrà disporne lo spostamento richiedendo
l’intervento e la presenza del Socio proprietario. Nel caso in cui la sosta a terra dell’imbarcazione dovesse
prolungarsi, ferma la previa necessaria autorizzazione, ma il suo iniziale collocamento arrecasse
impedimento alla movimentazione di altre imbarcazioni, il Socio proprietario dell’imbarcazione dovrà
assumersi, se necessario alla movimentazione, l’onere della spesa di gru conseguenti al trasferimento,
manlevando sempre la Sezione da ogni responsabilità per gli eventuali danni subiti o causati in relazione
all’operazione.
Le imbarcazioni a terra, al fine di ottenere la loro assoluta stabilità, dovranno essere opportunamente
puntellate o sistemate sulle apposite idonee invasature a cura dei Soci proprietari, i quali sono i soli
responsabili della stabilità della sistemazione data alla loro imbarcazione e degli eventuali danni subiti o
causati.
ART.42 La presenza del personale della Sezione in servizio nella Sede Nautica è di assistenza al Socio nelle
operazioni di ormeggio, disormeggio, alaggio, movimentazione e varo.
Le coperture assicurative, che i Soci hanno inteso attivare con delega alla Amministrazione sostanziata con
la approvazione in sede di bilancio preventivo dello stanziamento relativo a premi assicurativi, operano nei
limiti dei massimali conseguiti e delle franchigie e scoperti previsti dalle condizioni di polizza. Per le
coperture assicurative di legge ed integrative attivate dai Soci proprietari di imbarcazioni a dimora nelle
aree e pertinenze sociali è tassativa la clausola di rinuncia alla rivalsa.
ART.43 Servizi sociali
I Soci sono personalmente responsabili dei danni provocati alle attrezzature sociali della Sezione.
La più recente generale attenzione in materia di tutela ambientale attrae gli accumulatori di corrente
continua nel novero dei materiali per i quali, in sede di dismissione d’uso, è necessario attivare precisa
procedura. Poiché già all’atto dell’acquisto della batteria, l’utente viene onerato di uno specifico costo
aggiuntivo per la distruzione della batteria fuori uso, è fatto assoluto divieto depositarle nell’ambito sociale.
É vietato, altresì, ai Soci depositare materiale in genere o cose di loro proprietà nell’ambito sociale. I
contravventori saranno passibili di provvedimenti disciplinari. I materiali e le cose che saranno rinvenuti
senza potere individuare il proprietario, saranno distrutti previa esposizione di avviso per giorni venti.
Acqua ed energia elettrica fornite dalla Sezione dovranno essere usate con moderazione evitando qualsiasi
spreco. La carica delle batterie dovrà essere eseguita dai Soci interessati.
L’uso dell’acqua dovrà avvenire, di norma, con l’impiego di manichette fornite di possibilità di chiusura
automatica del flusso.
ART.44 L’accesso ai locali della Sezione ed annessa Sede Nautica è riservato ai Soci della Sezione ed ai Soci
di altre Sezioni che dimostrino tale loro qualità. Saranno ammessi gli estranei in caso di manifestazioni
indette dalla Sezione o autorizzate dal Presidente. È consentito l’ingresso agli ospiti del Socio nel rispetto
dei limiti e delle modalità appresso specificate:
1. gli ospiti possono essere invitati solo dai Soci ordinari con tesseramento in regola presso la Sezione per
l’anno solare in corso, previa autorizzazione del Presidente e iscrizione nell’apposito registro;
2. gli ospiti sono ammessi a frequentare la Sede Sociale e/o Nautica della Sezione solo se accompagnati dal
Socio invitante il quale è personalmente responsabile delle loro azioni e di ogni eventuale danno da essi
causato;
3. per i rimborsi di costi puri il Socio ordinario è l’unico soggetto autorizzato ad avere rapporti diretti con gli
organismi della Sezione: egli, quindi, deve corrispondere personalmente la entità del rimborso
eventualmente in testa al suo ospite.
ART.45 Spetta al Consigliere Direttore della Sede a Mare il coordinamento del personale di servizio, delle
attività sul piazzale, la sorveglianza sullo stesso e su tutte le attrezzature sociali, nonché determinare la
esatta ubicazione a terra delle imbarcazioni in manutenzione nei piazzali nell’ottica di una sempre agevole e
corretta gestione delle stesse. Il Consigliere Direttore della Sede a Mare per la piccola manutenzione si
avvarrà del personale di servizio. Il personale di servizio, oltre alle incombenze di cui al comma 1 dell’art.
42, dovrà assolvere i seguenti compiti :
a) sorvegliare l’accesso alla Sede;
b) sorvegliare che le imbarcazioni all’ormeggio o a terra si trovino sempre in condizioni di rispetto delle
elementari norme di sicurezza;
c) tenere un registro di uscita e di entrata delle imbarcazioni sul quale i Soci indicheranno gli orari di
partenza e di presumibile rientro nonché meta della gita. Su tale registro dovrà essere annotata anche
l’ospitalità concessa ad imbarcazioni estranee alla Sezione
d) controllare il rientro delle imbarcazioni alla ora programmata : il tutto, ovviamente, per svolgere un
servizio nell’esclusivo interesse del Socio e della sua sicurezza;
e)curare la tenuta di un inventario per quanto concerne le attrezzature di piazzale;
f)curare la piccola manutenzione, l’ordine e la pulizia della Sede Nautica nonché l’efficienza dei mezzi
antincendio di cui è dotata;
g) segnalare al Consigliere Direttore della Sede a Mare ed ai Soci interessati tutte le anomalie riscontrate e
prendere, nel frattempo, tutti i provvedimenti necessari per assicurare l’integrità delle attrezzature sociali e
della proprietà dei singoli Soci;
h) rispettare e far rispettare le norme statutarie e regolamentari ed eseguire le direttive del C.D. e del
Consigliere Direttore della Sede a Mare;
i) eventuali abusi od anormalità nella condotta dei Soci o del personale di servizio dovranno essere
segnalati, volta a volta, dagli uni o dagli altri, al Consigliere Direttore della Sede a Mare, con annotazione
nell’apposito registro, perché ne informi tempestivamente il Presidente della Sezione per i provvedimenti
del caso.
ART.46 Presso la Sede Nautica è installata apparecchiatura ricetrasmittente VHF per assicurare un efficace
collegamento radio. Tale servizio è h24.
CAPO 6° AMMINISTRAZIONE
ART.47 L’Amministrazione della Sezione è disciplinata dal Capo 5 dello Statuto e dalle norme di cui agli artt.
dal n.24 al n. 34 del Regolamento allo Statuto.
La Sezione pertanto è retta da un Presidente che ne ha la rappresentanza legale. Organi collegiali della
Sezione sono ( art.25 dello Statuto) : 1. l’Assemblea dei Soci della Sezione; 2. il Consiglio Direttivo; 3. il
Collegio dei Revisori dei Conti; 4. il Collegio dei Probiviri i cui compiti sono dettagliatamente indicati dal
Regolamento allo Statuto.
ART.48 La Sezione si riserva di adire nei confronti dei Soci morosi, espulsi o dimissionari, le vie giudiziarie
per il recupero delle quote sociali scadute e non versate, nonché di qualsiasi altra somma di cui essi
risultino debitori verso la Sezione a qualsiasi titolo.
La indebita sosta di imbarcazioni nelle aree e pertinenze sociali a seguito di dimissione, espulsione o
decesso del Socio proprietario sarà onerata di un importo pari alla quota associativa mensile, maggiorata
del 50%.
ART.49. Esonero responsabilità della LNI e della Sezione per danni e furti totali o parziali
I Soci assegnatari, con la sottoscrizione del modulo di assegnazione del posto barca, dichiareranno con
clausola duplicemente sottoscritta ai sensi degli art. 1341 e 1342 cod. civ, di essere edotti e consapevoli che
la Lega Navale Italiana e i Dirigenti delle strutture periferiche, svolgendo attività gratuita e volontaria:
a. non assumono alcuna responsabilità per danni a persone o a cose indebitamente introdotte o introdotesi
illegalmente nell’area della Base Nautica di appartenenza del Socio
b. non rispondono dei danni dipendenti da condizioni meteo sfavorevoli o di danni che possono
derivare da eventuali furti totali, parziali e/o atti vandalici. La L.N.I. e i Dirigenti della sezione non
assumono eventuali responsabilità in caso di mancata stipula o rinnovo di idonea assicurazione
per R.C. da parte del Socio danneggiante
c. non rispondono in nessun caso dei danni derivanti alle persone e alle cose, sia durante la sosta
dell’imbarcazione all’ormeggio o in secco, sia durante le operazioni di alaggio e di varo od altro con
mezzi propri che dovranno avvenire in tal caso a spese, cura e carico del Socio assegnatario,
fatto salvo le operazioni con i mezzi sociali di Sezione
ART.50 Non sono ammesse raccolte di denaro a qualsiasi titolo senza la preventiva autorizzazione del
Consiglio Direttivo. In occasione di eventuali raccolte autorizzate dovrà essere sempre rilasciata ricevuta
delle somme introitate che, in ogni caso, dovranno essere versate alla cassa della Sezione.
Quest’ultima provvederà a soddisfare lo scopo per cui la raccolta è stata effettuata.
CAPO 7° DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ART.51 Le norme dettate dal presente Regolamento se afferenti ad argomenti trattati da precedenti
provvedimenti aventi carattere normativo hanno valenza di nuova regolamentazione della materia e di
modifica della previgente normativa.
ART 52 DISCIPLINA RESIDUALE
a. viene istituito il registro delle imbarcazioni sia della sezione che dei soci.
Il registro deve contenere il nominativo del socio assegnatario unitamente ai dati identificativi e tecnici
dell’unita da diporto, aggiornato in coerenza con i dati inseriti nella procedura telematica di iscrizione al
Registro del naviglio della Lega Navale Italiana, e con le etichette annuali stampate dalla procedura
telematica, da apporre sulla tessera del naviglio per attestarne la validità
b. Le modalità, l’elenco della documentazione richiesta ed i termini di presentazione della domanda per
l’inserimento nella graduatoria di merito
c. la tabella dei punteggi di merito sia per le attività istituzionali che per le attività sociali e individuali.
d. La possibilità di assegnare punti valevoli per l’inserimento nella graduatoria di merito di cui al precedente
articolo 16, nei limiti stabiliti dalla Tabella allegata al presente regolamento. Il punteggio massimo
complessivo attribuibile in relazione a specifiche attività locali o a particolari benemerenze dei soci non può
essere superiore a 1 punto anno.
SOMMARIO
CAPO 1 - GENERALITÀ
Art. l - Doveri dei Soci
Art. 2 - Doveri dei Soci
CAPO 2 - SOCI
Art. 3 - Qualifiche
Art. 4 - Ammissione
Art. 5 - Requisiti per la ammissione
Art. 6 - Cessazione rapporto associativo
Art. 7 - Quote associative, modalità di pagamento, stato di morosità
Art. 8 - Soci familiari
Art. 9 - Conferimento “una tantum” per l’utilizzo dei beni strumentali
CAPO 3 - QUOTE SUPPLEMENTARI
Art. l0 - Articolazione quote
Art. 11 - Scheda contabile del Socio
Art. 12 - Regime conferimenti “una tantum”
CAPO 4 - PONTILI E PIAZZALE
Art. 13 - Gestione pontile piccolo, pontile grande e piazzale
CAPO 5 - SERVIZI SOCIALI
Art. 14 - Definizione servizi sociali particolari e servizi sociali generali:
Art. 15 - Servizi sociali particolari: fruizione
Art. 16 - Servizi sociali particolari: graduatorie
Art. 17 - Definizione graduatoria per assegnazioni ormeggi
Art. 18 - Reclami alla graduatoria
Art. 19 - Pubblicazione ed efficacia graduatoria
Art. 20 - Divieto assegnazione a tempo indeterminato
Art. 21 - Graduatoria per le imbarcazioni in comproprietà
Art. 22 - Esenzioni e assegnazioni riservate
Art. 23 - Assegnazione
Art. 24 - Condizioni per assegnazione e mantenimento
Art. 25 - Comproprietà di imbarcazione
Art. 26 - Divieto assegnazione posto barca a noi soci
Art. 27 - Non cedibilità o alienabilità del posto barca
Art. 28 - Effetti della sospensione del rapporto associativo sulla gestione dei servizi sociali particolari
Art. 29 - Utilizzazione posto barca e custodia della imbarcazione
Art. 30 - Decadenza della concessione d’uso del posto barca
Art. 31 - Decesso del Socio titolare di servizi sociali particolari: effetti
Art. 32 - Consiglio Direttivo: prerogative per una diversa assegnazione di servizi sociali particolari
Art. 33 - Obbligo uso parabordi ed utilizzo posti barca vacanti
Art. 34 - Ospitalità
Art. 35 - Tender
Art. 36 - Presenza obbligatoria del Socio proprietario in caso di alaggio o varo dell'imbarcazione
Art. 37 - Responsabile attività del Socio relativamente alla manutenzione del posto di ormeggio
Art. 38 - Deposito motori e norme di sicurezza
Art. 39 - Armadi
Art. 40 - Alaggi
Art. 41 - Sosta a terra delle imbarcazioni per riparazioni o manutenzioni
Art. 42 - Personale di servizio e coperture assicurative
Art. 43 - Responsabilità dei Soci per danni causati alle attrezzature sociali. Tutela ambientale
Art. 44 - Frequenza locali sociali
Art. 45 - Compiti del Direttore della sede a mare e del personale di servizio
Art. 46 - Radioassistenza
CAPO 6 - AMMINISTRAZIONE
Art. 47 - Rappresentante legale e Organi Collegiali
Art. 48 - Morosità e recupero crediti
Art. 49 - Responsabilità
Art. 50 - Raccolte di denaro
CAPO 7 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE E DISCIPLINA RESIDUALE
Art. 51 – Disposizioni finali
Art. 52 - Attività residuali