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PALINURO


Chi Siamo

Regolamento Interno

Regolamento del Gruppo Sportivo Vela

A – PREMESSA

Il presente Regolamento è suddiviso in due parti:

  • la prima, di carattere generale, riporta per linee generali, i principi informatori e la struttura giuridico-amministrativa della Sezione;
  • la seconda, riguarda argomenti, aspetti organizzativi e problematiche specifiche della Sezione e del Gruppo Sportivo che ne sono parte integrante. Uno specifico capitolo (o annesso) viene riservato a ciascuno dei Gruppi Sportivi-Culturali costituiti.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda agli artt. da 65 a 72 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 ed al discendente vigente Statuto di cui al Decreto del Ministero della Difesa, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 21 maggio 2012 ed alla normativa da esso discendente.

Nel presente Regolamento la dizione “Sezione” comprende sia la Sezione propriamente detta che i Gruppi Sportivi in essa costituiti.

Il presente Regolamento è approvato dall’Assemblea ordinaria della Sezione in data 15 aprile 2022.

Nel presente Regolamento la dizione “Statuto” rinvia a quello della LNI di cui al Decreto interministeriale Difesa – Trasporti del 21 maggio 2012.

Nel presente Regolamento la dizione “Regolamento allo Statuto” rinvia al Regolamento allo Statuto approvato con Determinazione n. 86 del 4 dicembre 2015 del Commissario Straordinario, e successive modificazioni.

B – PARTE PRIMA

FINALITA’ E STRUTTURA GIURIDICO- AMMINISTRATIVA

 

Art. 1

Finalità

 

La Sezione di Palinuro autorizzata dalla Presidenza Nazionale il 3 aprile 2023 (prot. LNIPN/RM/2023/0000478/EU 03/04/2023) ha per fine quello di perseguire gli scopi enunciati all’Art. 2 dello Statuto della L.N.I. di cui al Decreto interministeriale Difesa – Trasporti del 21 maggio 2012 ed ha sede a Palinuro (SA).

 

 

Art. 2

Autonomia

 

La Sezione gode di piena autonomia gestionale ed amministrativa ed ha patrimonio proprio. Essa è assimilata alle associazioni non riconosciute di cui all’art. 36 e segg. del Codice Civile e risponde, con il proprio patrimonio, di tutte le obbligazioni inerenti a rapporti da essa instaurati.

 

Art. 3

Apoliticità e assenza di scopo di lucro

 

La Sezione, che riunisce cittadini che volontariamente intendono perseguire gli scopi dell’Associazione, non svolge attività politica e non ha finalità di lucro.

Il rigetto totale di qualsiasi attività lucrativa si deve intendere nel senso che nessun utile o provento, anche derivante da iniziative volte all’autofinanziamento, potrà essere ripartito fra i Soci, ma dovrà essere, invece, reimpiegato esclusivamente per i fini di propaganda marinara e di promozione di attività nautiche particolarmente rivolte verso i giovani.

In caso di scioglimento di una struttura periferica, si rinvia a quanto già disposto dall’art. 31 dello Statuto denominato Attivo “per memoria”.

 

 

Art. 4

Rappresentanza legale ed organi elettivi collegiali

 

La Sezione è retta da un Presidente che ne ha la legale rappresentanza anche in giudizio. Gli organi collegiali sono: 

  • l’Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo di Sezione;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • il Collegio dei Probiviri.

L’Assemblea dei Soci delibera, a maggioranza, sulla programmazione dell’attività della Sezione e sulla gestione finanziaria (bilanci preventivi e consuntivi). È valida, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto (deleghe comprese) e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Ciascun Socio, con diritto di voto, non può essere portatore di più di due deleghe.

Essa elegge i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, i quali prestano la loro opera gratuitamente, restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Possono candidarsi a membri degli organi collegiali e possono esercitare il diritto di voto tutti i soci ordinari e assimilati di età superiore a 18 anni, in regola con il pagamento delle quote associative per l’anno in corso.  L’Assemblea straordinaria di Sezione è valida con la presenza di un numero di Soci aventi diritto di voto di almeno due terzi e di un terzo in seconda convocazione (deleghe comprese).

 

Art. 5

Elezioni del Presidente e distribuzione delle cariche

 

Il Consiglio Direttivo di Sezione, nella seduta di insediamento, elegge nel suo seno il Presidente della Sezione, nomina il Vicepresidente e attribuisce le altre cariche fra i consiglieri.

Sono obbligatorie le seguenti cariche: Segretario, Tesoriere e il Consigliere agli Sport.

Non sono ammessi abbinamenti dei predetti incarichi obbligatori, ivi compresi quelli del Presidente e Vicepresidente.

Le altre cariche, eventualmente abbinabili fra loro, che si ritengono necessarie per la vita della Sezione sono: Consigliere alla propaganda marinara nelle scuole, Consigliere alle attività culturali, Consigliere alla tutela ecologica dell’ambiente.

Nelle Sezioni con più di 1000 Soci possono essere nominati due Vicepresidenti.

 

Art. 6

Collegio Revisori dei Conti

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo collegiale di controllo della Sezione, il quale svolge in piena autonomia il mandato conferitogli dall’Assemblea dei Soci, esercitando le proprie funzioni di sindacato sulla gestione finanziaria contabile e patrimoniale.

In particolare esercita:

  • il controllo di legittimità degli adempimenti contabili e amministrativi della Sezione;
  • l’esame e la revisione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Sezione redigendo apposita relazione per l’Assemblea dei soci;
  • l’accertamento della regolare tenuta dei libri contabili;
  • le verifiche di cassa.

I Revisori dei Conti sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio.

 

Art. 7

Collegio Probiviri

 

Il Collegio dei Probiviri è l’organo disciplinare della Sezione il quale svolge, in 1a o 2a istanza, a seconda del grado di giudizio, il mandato conferitogli dall’Assemblea dei Soci in piena autonomia e con le più ampie facoltà inquirenti su:

  • controversie fra Soci o fra Soci e Dirigenza della Sezione che esorbitino dalla competenza del titolare; 
  • i ricorsi dei Soci avverso i provvedimenti presi dal Presidente della Sezione;
  • le azioni compiute dai Soci ritenute contrarie alle finalità dell’Associazione indicate nell’Art. 8 n. 1 del Regolamento. L’esistenza del Collegio dei Probiviri di Sezione a carattere elettivo stabilito dallo Statuto (art. 26 n.2) configura una struttura permanente endo-associativa come collegio arbitrale che escludendo esplicitamente la possibilità di ricorso alle attività giudiziarie, integra una valida clausola compromissoria.

 

Art. 8

Incompatibilità fra le varie cariche

 

Data l’apoliticità dell’Associazione è buona norma che i Soci che rivestono cariche politiche non assumano incarichi direttivi presso la Sezione.

Non possono essere eletti alla carica di Revisori dei Conti o di Probiviri, e se eletti decadono dall’incarico, i soci che siano parenti o affini entro il quarto grado del Presidente o di membri del Consiglio Direttivo.

Non possono essere candidati alle cariche Sociali, i Soci che ricoprono analoghi incarichi in altri sodalizi nautici nello stesso Comune. È assolutamente vietato ai membri del Consiglio Direttivo ed ai loro familiari di svolgere nell’ambito della Sezione attività lucrative di qualsiasi natura, salvo che si tratti di compensi a istruttori delle varie discipline nautiche fissati dalle federazioni sportive del CONI.

 

Art. 9

Procedimenti disciplinari e contenzioso amministrativo

 

Il Presidente della Sezione che venga a conoscenza di un’azione o di un comportamento censurabile di un Socio dispone una inchiesta preliminare per l’accertamento dei fatti ascoltando le parti ed eventuali testimoni.

In base ai risultati dell’inchiesta, ove il fatto non rivesta carattere di particolare gravità, il Presidente è tenuto a ricercare la bonaria composizione della vertenza. Se questa non viene raggiunta, applica una delle misure amministrative che rientrano nei suoi poteri:

  • richiamo scritto, senza pubblicazione;
  • sospensione della frequenza della sede per un periodo non superiore a 30 giorni.

Avverso il provvedimento di sospensione della frequenza della sede il socio può appellarsi al Collegio dei probiviri della Sezione il cui giudizio in seconda istanza è definitivo.

Qualora il Presidente della Sezione, sulla base dell’inchiesta preliminare, non ritenga il caso risolvibile nell’ambito della potestà sanzionatoria concessagli, trasmette gli atti dell’inchiesta preliminare ai Probiviri della Sezione per il giudizio di competenza.

Il Collegio dei probiviri di Sezione può, o esprimere giudizio di proscioglimento, o deliberare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- la deplorazione;

- la sospensione dai diritti di socio per un periodo non superiore a 6 mesi;

- il deferimento al Collegio dei Probiviri Nazionali nel caso ritenga che vi siano le condizioni per infliggere il provvedimento della radiazione.

Avverso i provvedimenti sanzionatori di cui sopra il socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri Nazionali che giudicherà in seconda istanza.

Nel caso di una controversia fra soci, riguardante la vita e l’attività sociale, ove essi concordino di affidare la vertenza ad un lodo arbitrale, il Presidente inviterà le parti, a formalizzare la controversia in un esposto circostanziato che verrà trasmesso ai Probiviri per un parere atto a risolverla in via definitiva.

Della decisione verbalizzata dei Probiviri il Presidente darà formale comunicazione alle parti invitandole ad attenervisi.

Il Collegio dei Probiviri della Sezione è anche chiamato ad esercitare il lodo arbitrale nel caso di controversie fra un Socio e gli organi della Sezione.

La decisione del Collegio è definitiva ed il Socio ricorrente ad essa deve scrupolosamente attenersi.

In tal caso, tuttavia, il Socio può appellarsi ai Probiviri Nazionali qualora nel lodo arbitrale si rilevi, palesemente, la violazione o l’errata applicazione delle norme dello Statuto e dei regolamenti vigenti.

 

Art. 10

Rendimento dei Conti

 

Il Presidente della Sezione, rende conto della propria gestione all’Assemblea dei Soci mediante la presentazione dei bilanci consuntivo, finanziario e patrimoniale chiusi al 31 dicembre di ciascun anno.

Egli è, altresì, tenuto a presentare all’Assemblea dei Soci, il bilancio preventivo per l’anno successivo con una relazione illustrativa dei programmi e delle realizzazioni che intende perseguire con i fondi a disposizione.

I bilanci consuntivo e preventivo di cui sopra, prima di essere presentati all’Assemblea dei Soci devono essere sottoposti all’esame dei Revisori dei Conti i quali:

- sul conto consuntivo presenteranno una relazione nella quale esprimeranno il proprio giudizio sulla gestione finanziaria in genere, sugli investimenti patrimoniali e sulla legittimità, titolo per titolo, delle spese in relazione agli stanziamenti preventivati;

- sul bilancio preventivo esprimeranno il proprio parere sulla congruità delle somme stanziate per ciascun titolo di spesa, accertando che giusta priorità sia data alle spese istituzionali e di propaganda marinara. Dovranno altresì accertare che il bilancio preventivo chiuda in pareggio verificando l’attendibilità delle entrate a fronte delle spese.

 

Art. 11

Benemerenze e provvedimenti di clemenza

 

Il Consiglio Direttivo della Sezione può avanzare proposte alla Presidenza Nazionale per il conferimento da parte del Consiglio Direttivo Nazionale della qualifica di “Socio Benemerito” a Soci che per benemerenze nel campo nazionale o anche solo nel settore marittimo o anche per atti compiuti a favore dell’Associazione, diano ad essa lustro e meritino riconoscimento.

Analoga procedura può essere seguita per le proposte relative ad eventuali provvedimenti di clemenza.

 

 

C – PARTE SECONDA

Regolamento del gruppo sportivo L.N.I. della Sezione di Palinuro

 

  • Art. 1

 

Il Gruppo Sportivo Vela è stato istituito, su autorizzazione della Presidenza Nazionale, allo scopo di promuovere e sviluppare lo sport nautico della vela.

 

Art. 2

 

La Lega Navale Italiana Sezione di Palinuro ha richiesto, con lettera PEC del 30 marzo 2023 di istituire un Gruppo Sportivo Vela che è stato autorizzato dalla Presidenza Nazionale con provvedimento del 3 aprile 2023 prot. n. LNIPN/RM/2023/0000478/EU 03/04/2023. Il gruppo ha la seguente denominazione “Gruppo Vela L.N.I. Palinuro.

Il Gruppo sportivo è parte integrante e vitale della Sezione, per cui la sua attività è rivolta al conseguimento delle finalità statutarie ed è armonicamente inserita nell'attività generale della Sezione.

La dirigenza ha il preciso compito di potenziarne le attività ed indirizzare la propria azione verso la creazione di strutture idonee al loro svolgimento, cercando di ottenere una sede nautica in grado da offrire ai soci sportivi le infrastrutture, i mezzi e i servizi tecnici e marinareschi necessari. 

 

Art. 3

 

Possono far parte del Gruppo sportivo i Soci della Lega Navale regolarmente iscritti presso la Sezione di Palinuro.

I soci del Gruppo sportivo si dividono in:

  1. soci sportivi: sono i soci ordinari e familiari di età superiore ai 18 anni che intendono praticare gli sport nautici in campo agonistico partecipando, in nome della Lega Navale, a regate nazionali e internazionali organizzate dalle Federazioni sportive del CONI e dalla struttura periferica;
  2. soci diportisti: sono i soci ordinari e familiari che intendono praticare gli sport nautici per diporto, partecipando anche a regate sociali organizzate dalla struttura periferica;
  3. soci juniores: sono i soci ordinari e familiari di età compresa fra i 14 anni compiuti e i 18 anni che intendono praticare gli sport nautici sia per diporto, sia in campo agonistico in nome della Lega Navale;
  4. soci cadetti: sono i soci familiari di età compresa tra i 6 anni compiuti e i 13 anni che intendono addestrarsi nell'attività sportiva e frequentano effettivamente i corsi di avviamento agli sport nautici organizzati dalla struttura periferica.

I soci studenti della Lega Navale, che per regolamento non fanno parte della struttura periferica, possono essere invitati, tramite i Delegati scolastici e i Capi d'istituto, a partecipare alle manifestazioni che, per loro natura, sono più adatte ad interessarli. Pertanto, affinché essi possano far parte del Gruppo sportivo in una delle suddette categorie, per la frequenza a corsi di avviamento a sport nautici, è necessario che effettuino il pagamento della quota stabilita per il tesseramento al Gruppo stesso, salvo diversi accordi con i Capi d'Istituto.

I soci di età inferiore ai 18 anni debbono presentare la domanda di iscrizione al Gruppo sportivo, firmata da chi esercita la potestà dei genitori, nella quale deve essere dato esplicitamente l'assenso a svolgere l'attività sportiva. Tutti i soci del Gruppo sportivo, secondo l'età e il sesso e in relazione allo sport praticato, sono tenuti all'osservanza delle norme per la tutela sanitaria dell’attività agonistica emanate dal Ministero della Salute.

In ogni caso, l'uso di imbarcazioni, natanti o tavole a vela, ormeggiati o depositati presso la sede nautica, da parte di soci familiari di età inferiore ai 18 anni, in assenza dei propri genitori, dev'essere autorizzato per iscritto da chi ne ha la potestà (art. 316 C.C.).   

 

Art. 4

 

I soci del Gruppo sportivo sono muniti di una speciale tessera, fornita dalla Sezione, e per essi è istituito un distintivo a guidone. Le quote per il tesseramento al Gruppo sportivo sono stabilite, per ciascuna delle suddette categorie di soci, dal Consiglio Direttivo della Sezione e di esse nessuna percentuale è dovuta alla Presidenza Nazionale.

Le ammissioni di soci al Gruppo sportivo possono essere temporaneamente sospese, quando il loro numero supera la capacità ricettiva dei locali o la disponibilità di istruttori e di materiale sportivo. 

 

Art. 5

 

Il Presidente della Sezione è responsabile verso la Presidenza Nazionale dell'attività svolta e dell'efficienza del Gruppo sportivo istituito.

Come previsto dall'articolo 25 dello Statuto, un membro del Consiglio Direttivo è preposto ai Gruppi sportivi con l'incarico di Consigliere agli sport. Il Consiglio Direttivo della Sezione emana le direttive e approva i programmi operativi del Gruppo e le relative assegnazioni finanziarie da stanziare in bilancio e svolge, tramite il Consigliere agli sport, l'azione di coordinamento e di controllo.

 

Art. 6

 

Il Consigliere agli sport è responsabile dell'osservanza del vigente "Regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto" per le imbarcazioni e i natanti di proprietà della Sezione.

Per lo svolgimento dei suoi compiti il Consigliere agli sport si avvale dell'opera di un Direttore Tecnico per ciascun gruppo o ciascuna specialità sportiva, con o senza coadiutori. Il Direttore Tecnico e gli eventuali coadiutori di ciascun Gruppo sono eletti dai soci del Gruppo stesso, e la loro nomina è convalidata dal Consiglio Direttivo della Sezione, dal quale essi dipendono tramite il Consigliere agli sport. Alle elezioni del Direttore Tecnico e dei coadiutori partecipano tutti i Soci del Gruppo sportivo, esclusi i cadetti, senza limitazioni di età e di categoria di appartenenza alla struttura periferica.

Il Direttore Tecnico e i coadiutori costituiscono nel loro insieme l'organo tecnico incaricato della formulazione dei programmi operativi del Gruppo e, dopo l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo, della loro esecuzione.

Il Direttore Tecnico e gli eventuali coadiutori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. La loro nomina può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo di Sezione nel caso in cui esplichino, direttamente o indirettamente, attività in contrasto con le finalità agonistiche ed educative del Gruppo sportivo o, manifestino inefficienza o irregolarità nel loro operato.

Il Consigliere agli sport deve, altresì, tenere aggiornato l'elenco degli "esperti velisti" soci della Sezione iscritti all'Albo

Nazionale della Lega Navale Italiana, tenuto dalla Presidenza Nazionale ai sensi dell'art. 34. n. 4 del Regolamento allo Statuto, segnalando alla stessa coloro che, cessando dalla qualità di soci della Lega Navale, devono essere cancellati dall'Albo.  

Art. 7

 

Il Direttore Tecnico è, di regola, il Direttore di gara nelle regate organizzate dalla struttura periferica, egli può tuttavia richiedere al Consigliere agli sport la nomina di un Direttore di gara fra i soci del Gruppo sportivo, particolarmente qualificato a ricoprire l'incarico.

Il Direttore di gara, di concerto con il Consigliere agli sport, predispone lo schema di Bando di regata da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo, cui deve allegare un preventivo di spesa per l'organizzazione della regata stessa e il piano per il relativo finanziamento.

La Presidenza della struttura periferica stipulerà una polizza di assicurazione R.C. per danni a persone o cose arrecati dalle barche partecipanti, comprese quelle della giuria e del soccorso in mare, nonché per infortuni ai regatanti e a chiunque altro partecipi direttamente alla regata. L'Assicurazione sarà limitata alle sole giornate di regata, dal momento in cui le imbarcazioni lasciano l'ormeggio per recarsi sul campo di gara fino al ritorno in banchina.

Il Direttore di gara è responsabile del regolare svolgimento della regata e propone al Consigliere agli sport la composizione della giuria e, se necessario, la nomina dei Commissari di gara da dislocare lungo il percorso per la sorveglianza sul rispetto, da parte dei regatanti, del regolamento di regata e delle istruzioni particolari.

L’art. 4, primo comma, del D.M. 21 gennaio 1994 n. 232, che approva il regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, sancisce che le unità da diporto a motore, o a vela, o a vela con motore ausiliario, da corsa o da regata, ammesse a partecipare a manifestazioni sportive indette dalla F.I.M., dalla F.I.V. o dalla Lega Navale Italiana, sono esenti dall'applicazione del regolamento stesso, limitatamente ai periodi di gara e di allenamento, riconosciuti dall'ente organizzatore.

Il Direttore di gara, tuttavia, ove le condizioni di gara lo consiglino ed ove lo ritenga opportuno, può prescrivere l'obbligo di indossare la cintura di salvataggio per ogni persona a bordo delle unità partecipanti alla regata.

Per l'applicazione dell'art. 14 della legge n. 50/1971 e del precitato art. 4 del D.M. 21 gennaio 1994 n. 232, il Direttore di gara rilascia la dichiarazione, da far vistare dall'autorità (Capitaneria di Porto, Uffici Circondariali, ecc.) competente territorialmente, dalla quale risulti che l'unità è destinata ad attività agonistica o che si trova in allenamento con un determinato equipaggio. 

Per l'organizzazione di manifestazioni agonistiche programmate dalle Federazioni sportive del C.O.N.I. e dalla Lega Navale, l'art. 14 della legge n. 50/1971 e successive modificazioni, oltre a disporre deroghe ad alcune norme particolari, fa esplicito rimando, nell'ultimo comma, all'osservanza dei regolamenti che disciplinano l'attività sportiva delle Federazioni e della Lega Navale Italiana.

Per quanto concerne il trattamento da riservare ai giudici, stazzatori, concorrenti e loro accompagnatori - compresi i genitori per le regate per minori - non soci, provenienti da altre sedi, valgono le seguenti norme:

  1. per le manifestazioni agonistiche programmate dalle Federazioni sportive del C.O.N.I. e affidate all'organizzazione dei Gruppi Sportivi L.N.I. ad esse affiliati, si applicano le norme diramate dalle stesse Federazioni per il rimborso delle spese sostenute per il viaggio, il soggiorno, vitto e alloggio dei partecipanti di cui sopra, estranei alla Lega Navale, in base a particolari tabelle tariffarie;
  2. per le gare e regate sociali, organizzate autonomamente dalle strutture periferiche in quanto rientranti nell'attività istituzionale della Lega Navale Italiana, gli ospiti in questione sono ammessi a frequentare la sede alle seguenti condizioni:
  • che le manifestazioni sportive siano state preventivamente comunicate alle Autorità competenti, informando del numero dei regatanti estranei alla Lega Navale e dei loro accompagnatori che operano nell'ambito della sede nautica della Sezione;

- che detti regatanti e accompagnatori siano limitati al numero strettamente necessario per la partecipazione alle regate o alle gare;

  • che la durata della permanenza degli ospiti sia limitata ai giorni in cui si svolgono le regate;
  • che tutti i partecipanti siano iscritti in apposito registro come ospiti della Presidenza della Sezione;

- che gli stessi siano soggetti, nella fruizione dei servizi, al pagamento di quanto fiscalmente dovuto. 

 

Art. 8

 

Il materiale sportivo è composto dalle unità da diporto e dalle attrezzature fisse e mobili necessarie per praticare la specialità sportiva alla quale è intestato il Gruppo nonché delle sistemazioni per le gare, l'ormeggio, l'alaggio, ecc.

Tale materiale può essere di proprietà della Lega Navale o di proprietà dei soci e, in quanto destinato alla attività del Gruppo e conservato nei locali della struttura periferica, deve essere coperto da polizza di assicurazione contro il furto e l'incendio.

E' vietato il rimessaggio di unità da diporto non appartenenti ai soci e il deposito, in locali adibiti a magazzini di materiale sportivo, di sostanze infiammabili (combustibili, benzine, gasolio, ecc.); dette sostanze possono essere conservate in apposito locale purché provvisto dei necessari mezzi antincendio (estintori, casse di sabbia con pala, ecc.).

Solo in caso di temporanea ospitalità, in occasione di crociere, regate, la struttura periferica può concedere l'ormeggio e l'alaggio in banchina di imbarcazioni e natanti di non soci, previa espressa dichiarazione del proprietario che sollevi la struttura periferica da ogni responsabilità derivante da danneggiamenti, furto e incendio per i cui rischi l'unità da diporto deve essere debitamente assicurata.

 

 

Art. 9

 

Le unità da diporto a vela e a motore di proprietà della Lega Navale Italiana devono essere iscritte al Registro del Naviglio della L.N.I.

Per le unità da diporto battenti bandiera italiana, di proprietà dei soci, vigono le norme di cui ai paragrafi seguenti.

L'iscrizione al Registro suddetto è richiesta con le modalità stabilite dall'art. 34, n. 3 del Regolamento allo Statuto ed è obbligatorio per il socio proprietario di imbarcazione o natante che si associa al Gruppo sportivo. Ai sensi dell'art. 2, n. 2 del Regolamento allo Statuto, il Socio del Gruppo sportivo nel richiedere l'iscrizione della propria unità da diporto nel Registro del Naviglio L.N.I. deve impegnarsi a metterla saltuariamente a disposizione della struttura periferica per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione. Egli deve altresì dichiarare che l'imbarcazione o il natante è assicurato per la R.C. verso terzi e che è dotato dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni prescritte dal vigente regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto.

Le imbarcazioni iscritte al Registro del Naviglio devono possedere il certificato di stazza per il riconoscimento delle qualifiche tecniche prescritte.

Le unità da diporto non iscritte al Registro del Naviglio non possono alzare il guidone sociale e non possono prendere parte a competizioni sportive sotto il nome della Lega Navale Italiana. 

 

Art. 10

 

Presso il Gruppo sportivo è istituita la Scuola di iniziazione alla specialità sportiva del Gruppo, secondo le norme contenute nel Cap. 6 delle "Istruzioni per i dirigenti delle strutture periferiche".

Il Gruppo dispone di n. 10 unità da diporto, al fine di incrementare i corsi di addestramento sportivo. Dette unità da diporto sono in temporanea consegna ai Gruppi sportivi che organizzano i corsi. La durata della consegna è subordinata ai risultati dei corsi effettuati e alla buona conservazione delle imbarcazioni e dei natanti stessi. Il Presidente Nazionale, su proposta del Delegato regionale ai sensi dell'art. 19, n. 6 del Regolamento allo Statuto può disporre il trasferimento delle unità da diporto ad altra struttura periferica in caso di manifesta inattività del Gruppo sportivo.

Alla fine di ogni anno, la struttura periferica deve trasmettere alla Presidenza Nazionale una situazione delle imbarcazioni e dei natanti esistenti di proprietà della Lega Navale o di proprietà dei soci con la "Relazione dell'attività svolta nell'anno" di cui all'art. 26, n. 1, lett. g) del Regolamento allo Statuto.  

 

Art. 11

 

L'affiliazione diretta alle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I. vincola le strutture periferiche soltanto per l'attività agonistica nazionale e internazionale svolta secondo le norme stabilite dalle singole Federazioni che programmano le competizioni e per l'attività didattica delle scuole di avviamento agli sport nautici autorizzate dalle stesse, mentre nessuna interferenza estranea è ammessa nella normale gestione dei Gruppi sportivi L.N.I.

I Gruppi sportivi non affiliati direttamente alle Federazioni, possono richiedere il tesseramento federale dei propri soci direttamente o, solo per la F.I.V., tramite la Presidenza Nazionale che, agli effetti del tesseramento funziona come Comitato della XIV Zona FIV.   

 

Art. 12

 

L'amministrazione dei Gruppi sportivi è tenuta dalla struttura periferica di cui i Gruppi stessi sono emanazione ed è parte integrante dei relativi bilanci, per cui, ai sensi dell'art. 27, n. 4 del Regolamento allo Statuto è assolutamente vietata la costituzione di amministrazioni autonome, fuori bilancio, dei Gruppi stessi.

 

 

Art. 13

 

Lo scioglimento di uno o di tutti Gruppi sportivi della struttura periferica è decretato dalla Presidenza Nazionale o su proposta motivata della struttura periferica stessa o su denuncia del competente Delegato regionale per manifesta inattività. 

Lo scioglimento del Gruppo sportivo comporta l'automatica decadenza dall'eventuale affiliazione alla rispettiva Federazione del C.O.N.I.

 

 

 

 

 

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