Chi Siamo
Regolamento Interno
LEGA NAVALE ITALIANA
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E GLI USI DEGLI SPECCHI ACQUEI SEZIONE ISOLA D’ ISCHIA
PREMESSA ............................................................................................................. 2
Capo I Principi generali .......................................................................................... 3
1. Pubblicità e trasparenza ............................................................................................................................. 3
2. Posti provvisori ........................................................................................................................................... 3
3. Assegnazioni riservate ai disabili ................................................................................................................ 4
4. Quota sociale per il posto barca ................................................................................................................. 4
Capo II Requisiti e condizioni per l’assegnazione dei posti barca ............................ 5
5. Titolarità dell’assegnazione ........................................................................................................................ 5
6. Divieto di cumulo nelle assegnazioni.......................................................................................................... 5
7. Regime proprietario dell’unità da diporto ................................................................................................. 5
8. Condizioni per l’assegnazione e il mantenimento ...................................................................................... 5
9. Esonero responsabilità della LNI e della S.P. perdanni e furti totali o parziali ........................................... 6
10. Inalienabilità del posto barca. .................................................................................................................. 6
11. Trasmissibilità dell’assegnazione agli eredi .............................................................................................. 7
12. Intrasmissibilità dell’assegnazione a soci comproprietari ........................................................................ 7
13. Effetti dei provvedimenti disciplinari ....................................................................................................... 7
Capo III Graduatoria di merito ................................................................................ 7
14. Graduatoria di merito ............................................................................................................................... 7
15. Presentazione della domanda .................................................................................................................. 9
16. Entrata in vigore della graduatoria. Reclami e ricorsi. ............................................................................. 9
17. Pubblicazione ed efficacia della graduatoria. ......................................................................................... 10
18. Divieto di assegnazione a tempo indeterminato.................................................................................... 10
19. Unità in comproprietà.Divieto di cumulo dei punteggi .......................................................................... 10
Capo IV Decadenza dall’assegnazione del posto barca ......................................... 10
20. Cause di decadenza ................................................................................................................................ 10
21. Esclusione dalla graduatoria di merito. .................................................................................................. 11
22. Revoca definitiva .................................................................................................................................... 11
Capo V Regolamenti delle sedi nautiche delle strutture periferiche. .................... 11
23. Regolamenti delle sedi nautiche delle strutture periferiche. Disciplina residuale. ............................... 11
24. Approvazione dell’assemblea dei soci. ................................................................................................... 12
25. Controllo della Presidenza Nazionale ..................................................................................................... 12
Capo VI Disposizioni finali. Prima applicazione ..................................................... 13
26. Entrata in vigore. Prima applicazione. .................................................................................................... 13
27. Esenzioni ................................................................................................................................................. 13
28. Ratifica………………………………………………………………………………………………………………………………….………..13
PREMESSA
Il presente regolamento disciplina la gestione dei posti barca negli specchi acquei in concessione o
comunque affidati alla L.N.I. Sezione Isola d’Ischia, ed i rapporti con i soci che hanno o intendono acquisirne
l’uso unitamente alle attrezzature ed arredi di pertinenza ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto.
Le norme in esso contenute si applicano a tutte le strutture periferiche della Lega Navale Italiana, in
relazione a provvedimenti concessori, ovvero d’altra natura, rilasciati dalle pubbliche Amministrazioni
competenti, riassumendo ed integrando quanto stabilito dalle circolari della P.N. n. 125 04/01/1993, n. 134
16/11/1993, n. 176 05/06/1998, n. 183 26/07/1999, n. 226 23/09/2005, n. 229 21/11/2005, che vengono
sostituite dal presente regolamento.
Pertanto, le disposizioni di cui al presente regolamento disciplinano l’assegnazione, il mantenimento,
nonché la decadenza in capo ai soci dal godimento della sistemazione d’ormeggio o di stazionamento a
terra di natanti ed imbarcazioni di proprietà dei medesimi.
Esse costituiscono concreta applicazione dei seguenti principi fondamentali di cui agli art. 3, n.1 e 7, n.2
(tesseramento soci),34, n. 3 (Registro naviglio), del Regolamento allo Statuto e disciplinano:
a) La frequenza della sede nautica e l’utilizzo dei posti barca e degli altri servizi sociali, che sono riservati
esclusivamente ai soci (con il tesseramento necessario ed indispensabile anche ai fini assicurativi e
fiscali). L’iscrizione è obbligatoria anche per i familiari che frequentano la sede nautica e utilizzano i
servizi con continuità. Gli eventuali ospiti saltuari dei soci (familiari e non) debbono essere registrati
sull’apposito registro-ospiti di ogni s.p., purché tale ospitalità non assuma carattere continuativo.
b) L’espresso divieto di concessione del servizio sociale (posto barca) a tempo indeterminato, onde poter
consentire a tutti i soci di accedere al beneficio;
c) la formazione di graduatorie per l’assegnazione ed il rinnovo annuale dei posti barca e di altri servizi
sociali in base a criteri di merito, con modalità di attribuzione del punteggio da stabilire nei regolamenti
interni in conformità con il presente regolamento, secondo le specificità di ogni singola sezione;
d) l’iscrizione dell'unità da diporto nel Registro del Naviglio della L.N.I., in corso di validità. Pertanto, ai sensi
dell’art. 34, comma 3°, del Regolamento allo Statuto della LNI, è fatto divieto assoluto al Socio
assegnatario del posto barca di utilizzare la propria unità per “attività commerciali o lucrative di qualsiasi
genere, anche al di fuori della sede nautica della struttura periferica” , (indipendentemente da quanto
previsto dall’art. 49 bis del Codice della nautica da diporto in materia di “Noleggio occasionale”)
e) l’ impegno del socio assegnatario di utilizzare l'unità da diporto con continuità e di assecondare l'opera di
propaganda della propria Struttura Periferica mettendo l'unità stessa a completa disposizione della
Dirigenza, anche saltuariamente, previo adeguato preavviso;
f) la decadenza dall’assegnazione annuale per i casi stabiliti;
g) la formale accettazione della normativa specifica di espresso riconoscimento del debito delle somme
dovute a titolo di quote sociali posti barca, ex art. 30 comma 2, lett. d dello Statuto della LNI, per il posto
barca da parte del socio assegnatario, comprensiva delle clausole riportate nel fac-simile in allegato.
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Capo I
Principi generali
1. Pubblicità e trasparenza
a) La sezione dispone di sistemazioni di posti barca in acqua secondo le seguenti basi nautiche:
1) Ischia Porto con 10 posti in banchina e 6 su gavitello collegati a corpti morto. In tale base è
installato un pontile a cui viene collegata il battello di servizio e su di esso sono posizionate
contenitori per accessori. Un posto barca in banchina è destinato all’imbarcazione sociale mentre
quello in testa al pontile è utilizzato per il transito degli ospiti. I posti sono destinati ad imbarcazioni
monoscafo per una lunghezza massima f.t. di m.12,30. Il pescaggio massimo consentito in banchina
è di m. 2.10 mentre sulle boe è di 2.50
2) Forio d’Ischia con 14 posti barca con sistemazione su gavitello collegati a corpi morto. La
disposizione è su due file con un pescaggio della fila più esterna di m. 3 mentre per l’altra è di m.
2.40. I posti sono destinati ad imbarcazioni monoscafo per una lunghezza massima f.t. di m.12,30
mentre per n° 2 posti la lunghezza f.t. massima ammissibile è di m.15,00. Un
posto barca è destinato al transito per gli ospiti
b) I posti barca assegnati in uso temporaneo esclusivo ai Soci, per la durata massima di 1 anno, a seguito
di quanto previsto al Capo III del presente Regolamento per la graduatoria di merito;
Con provvedimento formale, predisposto dal Consiglio Direttivo locale ed approvato dall’assemblea
dei soci annualmente sarà confermato o aggiornato, il numero di posti di barca in mare in relazione a:
• dimensioni e caratteristiche dell’area in concessione;
• profondità dei fondali;
• spazi di manovra;
• caratteristiche fisiche degli ormeggi.
Il provvedimento di cui al punto b) è reso noto con idonee forme di pubblicità a tutti i soci, ed è soggetto
all’approvazione dell’assemblea dei soci, convocata ai sensi dell’art. 24 del Regolamento allo Statuto, con la
maggioranza qualificata dei 3/5 dei votanti.
Qualora non vi siano rilevanti modifiche alle strutture sociali, ovvero ai posti barca disponibili, tali da
determinare significative variazioni nell’assegnazione dei posti barca assegnati ai Soci, con provvedimento
motivato del C.D. sarà confermata la volontà espressa dall’Assemblea dei Soci di cui al punto b, da emanarsi
entro il 30 settembre di ogni anno, senza convocare una nuova assemblea per tali fini, quando, negli anni
successivi,.
2. Posti provvisori
Con determinazione del C.D. della sezione, nella deliberazione annuale dei posti barca a disposizione dei
soci, sarà possibile prevedere l’utilizzo di uno o più posti in acqua, per ragioni di ospitalità. In tal caso, i
relativi posti sono collocati al di fuori della graduatoria di merito.
L’ospitalità è comunque legata espressamente ai fini istituzionali, e sono di carattere temporaneo e sono
avulse da qualsiasi finalità commerciale.
Le unità da diporto di passaggio, munite di tessera d’iscrizione al Registro del naviglio della LNI, in corso di
validità, purché battenti bandiera di Stato appartenente alla Comunità Europea, hanno diritto ad essere
ospitate gratuitamente dl 16 settembre al 15 giugno per il primo giorno di sosta, mentre per il restante
periodo è previsto un contributo forfettario giornaliero stabilito per la copertura dei meri costi fissi quali a
titolo di esempio non esaustivo acqua, energia elettrica, assistenza, segreteria, uso e pulizia locali docce,
raccolta rifiuti, ecc.
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3. Assegnazioni riservate ai disabili
Nel rispetto delle finalità statutarie della Lega Navale Italiana, ed in funzione della disponibilità dei posti
barca, le strutture periferiche debbono riservare i posti ai soci disabili nella misura stabilita dall’art. 49
nonies, comma 3°, del Codice della Nautica da diporto e succ. mod. ed int.. Ai fini dell’assegnazione di tali
eventuali posti riservati, il C.D. di sezione applicherà una procedura privilegiata di assegnazione, fuori
graduatoria di merito, per soddisfare richieste da parte di soci disabili.
Al fine di garantire l’effettivo godimento dei suddetti posti riservati, le S.P. sono tenute a rimuovere le
barriere architettoniche dalle proprie basi nautiche compatibilmente con le proprie capacità finanziarie.
I
richiedenti devono presentare domanda corredata da apposito certificato rilasciato dalla competente
Autorità Sanitaria, ai sensi dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, comma 3.
In ogni caso la titolarità del posto barca privilegiato deve essere riconosciuto solo ed esclusivamente alla
persona diversamente abile.
E’ fatto divieto assoluto l’utilizzo dell’imbarcazione da parte di familiari e/o accompagnatori senza la
presenza a bordo del titolare dell’assegnazione privilegiata, se non espressamente autorizzato dal
presidente di sezione o suo delegato per comprovate e documentate esigenze (es. manutenzione natante).
E’ parimenti proibito il subentro personale nell’assegnazione privilegiata del posto barca da parte di terzi
(familiari e non).
Qualora il numero delle domande sia superiore alla disponibilità dei posti riservati, sarà data priorità ai soci
con disabilità motoria, ed in caso di parità di punteggio tra i suddetti soci, saranno utilizzati i parametri
previsti dalla graduatoria di merito.
Per esigenze di promozione sociale oppure di ospitalità saltuaria, la S.P. ha facoltà di concedere ad
eventuali ospiti disabili, in eccezionale deroga alla norma regolamentare sull’uso delle strutture della sede
nautica riservato esclusivamente ai soci, l’uso temporaneo delle proprie attrezzature per agevolare
l’imbarco e lo sbarco degli stessi che ne facciano richiesta, previa sottoscrizione da parte degli stessi ospiti
disabili di idonea ed integrale liberatoria di responsabilità in favore della Lega Navale Italiana, del C.D. di
sezione e degli operatori presenti alle manovre.
4. Quota sociale per il posto barca
La quota sociale da corrispondere per l’assegnazione del posto barca è determinata annualmente dal
Consiglio Direttivo. L'importo annuo deve essere corrisposto dal socio assegnatario in sei rate anticipate di
eguale entità e non varia complessivamente anche nel caso in cui il socio rinunci al posto barca, salvo
quanto riportato al comma successivo. Per ritardi nei versamenti verrà applicata una mora in misura del
20% fino a 15 giorni, 50% fino ad 30 giorni, 100% oltre. Il persistere di tale morosità fino ad un massimo di
mesi tre (3), da luogo alla perdita dell’ormeggio assegnato.
L'inutilizzo dell'ormeggio per periodi non inferiori a quindici giorni, ancorché comunicato a norma del
precedente art.22), da diritto ad uno sconto del 50% sempre che subentri un altro socio al quale, in via
provvisoria, sia stato assegnato il posto barca dalla Sezione a norma del succitato art. 22). A carico di
quest’ultimo cederà l’importo a tariffa intera. Nel caso particolare lo sconto del 50% verrà applicato solo
allorquando sussistano le condizioni della saturazione di tutti gli ormeggi nella singola base nautica in
oggetto. Non concorrono a tale limite i posti destinati al transito
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Capo II
Requisiti e condizioni per l’assegnazione dei posti barca
5. Titolarità dell’assegnazione
Il posto barca è assegnato al socio ordinario e non all’imbarcazione o al natante di proprietà.
L’assegnazione del posto barca è personale e non può essere oggetto di vendita o cessione ad altro titolo
per nessun motivo. L’unità ivi ormeggiata può essere usata anche da familiari in linea diretta o collaterale
iscritti alla L.N.I.
6. Divieto di cumulo nelle assegnazioni
Ciascun socio ordinario può essere assegnatario di un solo posto barca.
7. Regime proprietario dell’unità da diporto
E’ tassativamente vietata l’assegnazione di posti barca a non soci o a soci che abbiano in comproprietà
unità da diporto con non soci. L’assegnazione è altresì vietata ai soci che siano titolari, nei confronti
dell’unità, di diritti diversi da quello di proprietà, quali quelli di usufrutto, di uso, di comodato, di locazione,
di affitto, con le sole eccezioni del leasing nautico e del comodato d’uso stipulato con un ente istituzionale
(Regioni, Province, Comuni, Autorità Portuali, A.U.S.L., ecc.) entrambe adeguatamente documentate.
La proprietà dell’unità da diporto è soggetta alle seguenti condizioni:
a) qualora l’unità non sia soggetta ad immatricolazione, il socio deve allegare alla domanda di assegnazione
di posto barca un documento o una dichiarazione da cui risulti il titolo in base al quale l’unità è detenuta o
posseduta.
b) in caso di comproprietà dell’unità devono essere riportati i nominativi di tutti i soci comproprietari, e
deve essere indicato tra questi il nominativo del socio che assumerà la titolarità dell’assegnazione del posto
barca.
c) in caso di due soli soci comproprietari, l’assegnazione può essere compiuta nei confronti del socio di
maggioranza. Ove i soci comproprietari, siano più di due, l’assegnazione può essere effettuata nei confronti
del socio con quota maggioritaria o paritaria.
I requisiti concernenti la proprietà dell’unità devono risultare da:
◦ dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritta da tutti i soci comproprietari;
◦ dal contratto di acquisto, da depositare in originale ovvero in copia autentica;
d) l’assegnazione di un posto barca, nel caso di soci coniugi in regime di comunione, ovvero nel caso in cui
uno solo di essi sia intestatario dell’unità da diporto, può essere richiesta dal coniuge che ha maggiore
punteggio anche se l’altro non ha maturato i due anni di anzianità di cui al successivo art. 8.
8. Condizioni per l’assegnazione e il mantenimento
Per essere assegnatario di un posto barca il socio deve soddisfare le seguenti condizioni:
a) essere socio ordinario o assimilato (benemerito, onorario, sostenitore) della struttura periferica da
almeno due anni, salvo il caso di eccedenza di posti barca rispetto alle domande;
b) essere in regola con il tesseramento per l’anno in corso
c) oltre a disporre dell’unità da diporto secondo quanto stabilito dal precedente articolo 7, il socio deve
altresì dichiarare che la sua unità batte bandiera di Stato appartenente alla Comunità Europea;
d) avere iscritto l’unità da diporto nel Registro del Naviglio della Lega Navale Italiana ed essere in regola con
il versamento della relativa quota di iscrizione annuale;
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e) aver ottemperato agli obblighi di legge per quanto attiene all’assicurazione obbligatoria dell’unità
relativamente alla responsabilità civile;
f) aver presentato nei termini l’istanza di assegnazione del posto barca (vds. allegato al presente
regolamento), che deve contenere:
1. una dichiarazione di essere a conoscenza ed accettare che la concessione del posto barca non implica, in
alcun caso, la presa in custodia dell’unità da diporto da parte della sezione e pertanto essa resta in
affidamento del proprietario titolare dell’assegnazione.
A tal fine, i Soci assegnatari, prima dell’occupazione del posto o all’atto del rinnovo annuale, dovranno
consegnare altresì fotocopia della suddetta polizza assicurativa, valida e con validità rinnovata per tutto il
periodo dell’assegnazione del posto;
2. una clausola, da sottoscrivere, di manleva di ogni responsabilità della S.P. per il furto, anche parziale, del
natante/imbarcazione, contenuto nella predetta istanza. Coloro i quali saranno sprovvisti di tale copertura
assicurativa e si rifiuteranno di sottoscrivere la predetta manleva di responsabilità, non potranno in nessun
caso essere assegnatari di posto barca.
g) assumere l’impegno di utilizzare l’unità da diporto in modo da assecondare l’opera di propaganda della
struttura periferica di appartenenza, secondo i principi di cui all’articolo 3 dello Statuto.
h) utilizzare con continuità i Servizi Sociali in assegnazione, salvo cause motivate per iscritto e accettate dal
C.D.
i) comunicare i periodi di assenza superiori alle 24 h onde consentire il proficuo utilizzo dei posti barca da
parte della Struttura Periferica;
l) conseguire ogni anno il punteggio minimo stabilito dal regolamento della graduatoria di merito, per
ottenere il rinnovo annuale dell’assegnazione, salvo giustificato motivo comunicato per iscritto e accettato
dal C.D. per sospendere il provvedimento di revoca.
9. Esonero responsabilità della LNI e della S.P. per danni e furti totali o parziali
I
Soci assegnatari, con la sottoscrizione del modulo di assegnazione del posto barca, dichiareranno con
clausola duplicemente sottoscritta ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ, di essere edotti e consapevoli
che la Lega Navale Italiana e i Dirigenti delle strutture periferiche, svolgendo attività gratuita e volontaria:
a. non assumono alcuna responsabilità per danni a persone o a cose indebitamente introdotte o
introdottesi illegalmente nell’area della Base Nautica di appartenenza del Socio;
b. non rispondono dei danni dipendenti da condizioni meteo sfavorevoli o di danni che possono derivare da
eventuali furti totali, parziali e/o atti vandalici. La L.N.I. e i Dirigenti della sezione non assumono eventuali
responsabilità in caso di mancata stipula o rinnovo di idonea assicurazione per R.C. da parte del Socio
danneggiante.
c. non rispondono in nessun caso dei danni derivanti alle persone e alle cose, sia durante la sosta
dell’imbarcazione all’ormeggio o in secco, sia durante le operazioni di alaggio e di varo od altro con mezzi
propri che dovranno avvenire in tal caso a spese, cura e carico del Socio assegnatario.
10. Inalienabilità del posto barca.
1) Il posto barca è assegnato, con durata annuale, rinnovabile, al socio dalla struttura periferica di
appartenenza, la quale resta l’esclusiva titolare del rapporto concessorio con l’Amministrazione pubblica.
Esso non è cedibile né alienabile con o senza l’unità da diporto che lo occupa. Per l’effetto, è da
considerarsi nulla, ai sensi dell’articolo 1418 c.c., ogni diversa pattuizione in contrasto con le norme del
presente regolamento.
2) In caso di autofinanziamento di strutture e/o di posti barca, il C.D. può adottare la soluzione di richiedere
ai soci assegnatari l’anticipazione alla sezione di una o più annualità di quote sociali per i posti barca /
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servizi, con delibera approvata dall’Assemblea dei soci della sezione, nei limiti e nelle forme di cui all’art.
33, comma 5, del Regolamento allo Statuto. Le quote sociali anticipate non configurano alcuna forma di
alienazione dei posti, e vanno scalati dai contributi degli anni successivi secondo la tempistica approvata
dall’Assemblea dei soci. Tale tempistica non costituisce in alcun modo un “diritto” sulla durata
dell’assegnazione, che resta annuale con l’obbligo dei soci di ottemperare alle disposizioni della graduatoria
di merito per ottenere il rinnovo. Nell’eventualità di un socio privo dei requisiti per il rinnovo del posto
barca, o che intende rinunciare all’assegnazione, la quota residua delle annualità anticipate è resa al socio
che si trova nelle condizioni di dover lasciare libero il posto barca.
11. Trasmissibilità dell’assegnazione agli eredi
In caso di decesso del socio titolare, l’assegnazione è confermata per l’anno corrente, salvo rinuncia degli
aventi diritto, in testa agli eredi del de cuius entro il secondo grado, purché siano soci della Lega Navale
Italiana. Per l’anno successivo al fine del mantenimento dell’assegnazione del posto barca si richiama l’art.
8.
12. Intrasmissibilità dell’assegnazione a soci comproprietari
In nessun caso l’eventuale società nella comproprietà di una barca può dare luogo alla trasmissione del
posto barca da parte del socio assegnatario al comproprietario
13. Effetti dei provvedimenti disciplinari
Nel caso in cui al socio siano stati irrogati provvedimenti disciplinari definitivi, che comportino la
sospensione dalla frequenza della sede sociale e nautica ovvero dall’esercizio dei diritti di socio, questi avrà
accesso alle strutture per il tempo strettamente necessario per curare le attrezzature di pertinenza, ovvero
per trasferire altrove l’unità per tutta la durata della sanzione irrogata.
Capo III
Graduatoria di merito
14. Graduatoria di merito
La creazione di una graduatoria di merito, aperta a tutti i soci che ne facciano espressa richiesta,
risponde all’esigenza di poter quantificare la partecipazione di ciascuno alle attività della Sezione.
Tali attività sono suddivise in:
statutarie (previste dall’art. 2 dello statuto)
istituzionali (relative alle esigenze organizzative e gestionali della sezione)
sportive
ricreative e promozionali
Detta graduatoria costituisce la lista d’attesa attraverso cui, in via esclusiva e tassativa, si può ottenere
l’assegnazione. L’aggiornamento della lista d’attesa avverrà annualmente, tenendo conto, ai fini del
punteggio delle attività svolte, compresa l’anzianità, esclusivamente negli ultimi 2 (DUE) anni e sarà
ordinariamente pubblicata entro la fine di febbraio, sulla base dei punteggi maturati al 31 dicembre
precedente. La lista d’attesa sarà affissa nella sede della Sezione perché ogni socio possa prenderne
cognizione. Avverso la formazione della graduatoria i soci, entro 15 giorni solari dall’affissione, possono
inviare un esposto scritto al Presidente della Sezione in cui si forniscono in dettaglio le ragioni che lo
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hanno motivato. Il Presidente si pronuncerà secondo le modalità dell’art. 8 del Regolamento allo
Statuto
I
punteggi per la formazione della graduatoria di merito sono attribuiti ai soci secondo i seguenti
parametri:
1. punti 0,50 per ogni anno di iscrizione alla Sezione
2. punti 1,30 per ogni anno di copertura della carica di Presidente della Sezione. Frazioni di anno
pari o superiori a sei mesi sono equiparate ad intero anno; frazioni inferiori a sei mesi non sono
considerate utili;
3. punti 0,60 per ogni anno di copertura delle cariche di Vice Presidente, Segretario, Tesoriere,
Delegato allo Sport, Responsabile base nautica
4. punti 0,30 per ogni anno di copertura di cariche sociali, escluse quelle di Presidente, Vice
Presidente, Segretario, Tesoriere, Delegato allo Sport della Sezione, Responsabile base nautica.
Frazioni di anno pari o superiori a sei mesi sono equiparate ad intero anno; frazioni inferiori a
sei mesi non sono considerate utili. Le cariche sociali sono quelle di membro degli organi
collegiali. Analogo punteggio viene riconosciuto ai Responsabili Tecnici dei gruppi sportivi e
coadiutori quando i predetti incaricati non siano anche membri di organi collegiali;
5. punti 0,05 per ogni partecipazione dei componenti a sedute degli organi collegiali;
6. punti 0,05 per ogni giornata di attività promozionale svolta nelle scuole o come addestratore in
discipline sportive marinare e di educazione ambientale;
7. punti 0,50 per prestazioni speciali (consulenze professionali e simili) fornite gratuitamente alla
Sezione, al netto di eventuali spese previo approvazione del consiglio direttivo;
8. punti 0,05 per ogni giornata fornita per supporto organizzativo e gestionale della sezione.
9. punti 0,05 per ogni giornata dedicata allo svolgimento di corsi per conseguimento abilitazioni
nautiche (patenti e simili);
10. punti 0,05 per giornata di partecipazione, come atleta o come
assistente, a competizioni e
raduni locali o zonali (Golfo di Napoli), alle promozioni di avvicinamento al mare e
manifestazioni di protezione ambientale;
11. punti 0,10 per giornata di partecipazione, come atleta o come assistente, a competizioni e
raduni extra zonali, alle promozioni di avvicinamento al mare e manifestazioni di protezione
ambientale. Non sono prese in considerazione le giornate di trasferimento;
12. punti 0,05 in aggiunta ai punteggi di giornata all’armatore della barca impiegata.
13. punti 0,05 in aggiunta ai soci che svolgono compiti di giuria, posaboe, barca appoggio, skipper
dell’imbarcazione sociale sia nelle manifestazioni sportive che promozionali, fino al completo
svolgimento delle stesse. per la completa svolgimento delle stesse.
Le attività relative ai punti 6-7-8-9-13 sono soggetti ad una preventiva autorizzazione del Consiglio
direttivo o del Consigliere all’uopo delegato.
La mancata partecipazione dei soci assegnatari a quelle manifestazioni che assumono una
importanza rilevante per la struttura e richiedono il massimo coinvolgimento dei soci, comporterà
l’applicazione di un punteggio negativo pari a 0,10 per ognuna.
Tali manifestazioni saranno preventivamente indicate dal Consiglio Direttivo e comunicate
tempestivamente a tutti i soci.
Nella valutazione del punteggio complessivo sarà riconosciuto un bonus pari al 20% del totale,
esclusa l’anzianità, quando è frutto per almeno l’80% di attività svolte nell’ambito di quelle
promosse ed organizzate dalla sezione
I soci hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente il resoconto delle attività svolte secondo le
modalità previste dal Consiglio Direttivo della Sezione.
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L’attribuzione dei punti di merito è incompatibile con la corresponsione di compensi, emolumenti o altri
vantaggi di natura patrimoniale, comunque denominati, con la sola esclusione dei rimborsi delle spese
vive eventualmente sostenute dal socio (precedentemente autorizzate)
A parità di punteggio prevarrà il socio con più anzianità di iscrizione. In caso di ulteriore parità si
procederà a sorteggio.
La lista di attesa sarà pertanto costituita dai soci non assegnatari di posto barca e andrà utilizzata a
scorrimento nei casi previsti dai successivi art. 20, 21 e 22 del presente regolamento.
15. Presentazione della domanda
Per essere compreso nella graduatoria di merito annuale il socio deve presentare apposita domanda alla
struttura periferica, con pedissequo modello di accreditamento del punteggio conseguito in virtù delle
attività svolte dal Socio durante l’anno (ovvero con altra modalità equivalente adottata dalla Struttura
Periferica ai sensi del comma 2 dell’art. 14).
I termini di presentazione della domanda e della documentazione richiesta sono tassativamente fissati
nel giorno 15 novembre di ogni anno.
Ricevute le domande dei Soci richiedenti, corredate dal modulo di accreditamento del punteggio
conseguito, il C.D. della sezione entro il 1 dicembre, provvederà a:
a. Svolgere gli opportuni controlli di regolarità delle predette istanze, di verifica delle attività svolte dai
soci e di formazione della lista dei risultati finali;
b. Pubblicare la graduatoria provvisoria di assegnazione dei posti barca;
c. Comunicare al Socio con lettera o altro mezzo equipollente (PEC; ecc.):
• Le quote del tesseramento ed i contributi associativi per il rinnovo annuale accordato ai soci as
segnatari in regola con gli adempimenti stabiliti
• La decadenza dal rinnovo delle assegnazioni ai soci che risultano non aver conseguito nell’anno
trascorso i punti previsti della graduatoria di merito ed utilizzato in maniera continuativa la barca
d. Assegnare i nuovi posti disponibili (fra cui quelli liberati in quanto "non rinnovati" ai precedenti
assegnatari annuali, per mancato uso dell'unità e/o per mancata attività di merito): tali posti possono
essere assegnati ai Soci richiedenti che risultano detenere il necessario e verificato punteggio
e. Esporre la graduatoria definitiva in bacheca.
16. Entrata in vigore della graduatoria. Reclami e ricorsi.
La graduatoria di merito, congelata al 31 dicembre e valida per l’assegnazione/mantenimento nell’anno
successivo, in ogni sua componente, entra in vigore dalla data di pubblicazione nella bacheca della
struttura o nell’Albo sociale, e mantiene validità fino alla pubblicazione della graduatoria di merito
dell’anno successivo.
Al fine di consentire la rettifica di errori materiali nella compilazione, o di procedere a correzioni
nell’attribuzione dei punteggi, ovvero di sollevare qualunque altro tipo di doglianza avverso la loro
posizione in graduatoria, i soci interessati possono proporre reclamo, in forma scritta, entro il termine
perentorio di quindici giorni dalla data della pubblicazione della graduatoria medesima. Il reclamo,
indirizzato all’organo al vertice della struttura periferica, viene da questi deciso entro 15 giorni dalla
ricezione.
Avverso la decisione negativa è ammesso ricorso, entro i successivi 15 giorni dalla comunicazione,
innanzi al Collegio dei Probiviri di Sezione, seguendo, per quanto compatibile, la procedura dettata dalle
norme dello Statuto e del Regolamento allo Statuto in materia di contenzioso amministrativo tra gli
organi della struttura periferica ed i soci.
Salvo diversa deliberazione dell’organo decidente la proposizione del reclamo, non sospende l’efficacia
della graduatoria.
pag. 9
La proposizione di un reclamo o di un ricorso manifestamente infondato, ovvero presentato a meri fini
dilatori o emulativi, può esporre il socio a procedimento disciplinare per violazione del combinato
disposto degli articoli 5 dello Statuto, e 3 ed 8 del Regolamento allo Statuto.
17. Pubblicazione ed efficacia della graduatoria.
La pubblicazione della graduatoria annuale di merito conferisce ai soci in essa iscritti una legittima
aspettativa di diritto. Essa non può essere derogata o modificata se non per errore di calcolo
nell’attribuzione dei punteggi, ovvero per decadenza dichiarata ai sensi del successivo articolo 20,
comma secondo, del presente regolamento.
18. Divieto di assegnazione a tempo indeterminato
Nel perseguimento delle finalità di cui all’articolo 2, lett. b)e d), dello Statuto, ed allo scopo di consentire
a tutti i soci di accedere al beneficio, nel tempo ed in base alle priorità stabilite dal presente
regolamento, è vietata l’assegnazione di posti barca a tempo indeterminato.
19. Unità in comproprietà. Divieto di cumulo dei punteggi
I
punteggi attribuiti ai soci comproprietari di un’unità da diporto non sono cumulabili ai fini della
formazione della graduatoria di merito, relativamente all’unità in comproprietà.
Per l’effetto, ai fini dell’assegnazione/mantenimento sono conteggiati i soli punti maturati dal socio che
è indicato come assegnatario o aspirante tale.
I
punteggi maturati dai singoli soci comproprietari, da computarsi in ogni caso, diventano fruibili da
parte di ciascun socio nel caso di scioglimento della comunione ovvero di cessione, a qualsiasi titolo,
della quota proprietaria, ma solo per la richieste di una nuova assegnazione, fermo restando quanto
stabilito dall’Art. 12 sull’intrasmissibilità dell’assegnazione a soci comproprietari.
Capo IV
Decadenza dall’assegnazione del posto barca
20. Cause di decadenza
Costituiscono cause di decadenza dall’assegnazione del posto barca:
a) la perdita della qualità di socio, per una delle cause previste dall’articolo 6 dello Statuto;
b) il mancato pagamento della quota associativa annuale, ivi comprese le indennità di mora entro la data
del 30 settembre di ogni anno, della quota d’iscrizione dell’unità da diporto al Registro del Naviglio della
Lega Navale Italiana, della quota sociale per il posto barca e dell’eventuale quota di entratura a fondo
perduto contestualmente al rilascio dell’Assegnazione, di cui al precedente articolo 4;
c) la grave inosservanza rilevata delle norme in materia di sicurezza;
d) la mancata tenuta in buone condizioni di efficienza e di navigabilità della propria imbarcazione;
e) la mancata occupazione del posto barca, entro il termine di un anno dall’assegnazione, senza giustificato
motivo, motivato per iscritto e accettato dal C.D.;
f) il mancato utilizzo con continuità del posto barca in assegnazione, minimo sei volte l’anno, salvo cause
motivate per iscritto e accettate dal C.D. Le cause di forza maggiore non potranno essere addotte nel
caso delle società nella proprietà delle barche;
pag. 10
g) il rifiuto ingiustificato di utilizzare la propria unità da diporto per l’espletamento di attività istituzionali,
stabilite dagli organi di governo della struttura periferica in applicazione dell’articolo 3, n. 1, dello
Statuto;
h) il mancato conseguimento del punteggio di attività della graduatoria di merito necessario per ottenere il
rinnovo annuale dell’assegnazione, salvo cause di forza maggiore motivate per iscritto e accettate dal
C.D.;
i) l'utilizzo dell’assegnazione in difformità da quanto stabilito dalla struttura periferica, con particolare
riferimento alle dimensioni ed alla allocazione;
m) il mancato rispetto delle disposizioni, stabilite dal regolamento della struttura periferica, riguardanti
qualità e dimensione degli ormeggi delle barche, dei parabordi, delle sospendite, ecc.;
n) il mancato indennizzo dei danni causati dall’assegnatario ad altri Soci o alla Sezione.
o) l’utilizzo dell’unità fruitrice del posto barca assegnato per lo svolgimento di attività commerciale e/o
lucrativa di qualsiasi genere, anche al di fuori della sede nautica della struttura periferica.
La decadenza, ove le giustificazioni del Socio, ovvero l’eventuale causa di forza maggiore addotta, non
vengano accolte dalla S.P, è dichiarata con provvedimento del Consiglio Direttivo,avverso cui è ammesso
ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, innanzi al Collegio dei Probiviri di Sezione o, per le
Delegazioni e le strutture periferiche commissariate, innanzi al Delegato Regionale, seguendo, per
quanto compatibile, la procedura dettata dalle norme dello Statuto e del Regolamento allo Statuto in
materia di contenzioso amministrativo tra gli organi della struttura periferica ed i soci.
21. Esclusione dalla graduatoria di merito.
I soci dichiarati decaduti dall’assegnazione di posto barca, per uno dei motivi di cui alle lettere a),b),c),g),
dell’art. 20 sono esclusi oltre che dalla graduatoria di merito per l’anno corrente, anche da quelle relative
ai i due anni solari successivi a quello in cui è stata dichiarata la decadenza a titolo di sanzione accessoria.
22. Revoca definitiva
L’eventuale giustificato motivo per causa di forza maggiore all’origine della mancata occupazione del
posto barca (art. 20-e), o mancato utilizzo con continuità dei Servizi Sociali in concessione (art. 20-f), o
mancato conseguimento del punteggio minimo di graduatoria di merito necessario per il mantenimento
(art. 20-h) (cause di decadenza dall’assegnazione del posto barca), che deve essere comunicato dal socio
per iscritto ed essere accettato con delibera dal C.D., non può essere reiterato oltre il terzo anno
consecutivo: dopo tale termine è obbligatoria la revoca dell’assegnazione che diviene così esecutiva e
inappellabile.
Capo V.
23. Regolamenti delle sedi nautiche delle strutture periferiche. Disciplina residuale.
La Sezione ha definito :
a. l’istituzione di un registro di tutte le unità di proprietà della struttura periferica o dei soci. Il registro deve
contenere il nominativo del socio assegnatario unitamente ai dati identificativi e tecnici dell’unità,
aggiornato in coerenza con i dati inseriti nella procedura telematica di iscrizione al Registro del naviglio
della Lega Navale Italiana, e con le etichette annuali stampate dalla procedura telematica, da apporre
sulla tessera del naviglio per attestarne la validità;
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b. Le modalità, l’elenco della documentazione richiesta ed i termini di presentazione della domanda per
l’inserimento nella graduatoria di merito;
c. La possibilità di assegnare punti valevoli per l’inserimento nella graduatoria di merito di cui al precedente
articolo 14 e che il punteggio massimo attribuibile in relazione a specifiche attività o benemerenze non
può essere superiore a 2 punti.
d. Le modalità e le cautele richieste per la rimozione forzata dell’unità da diporto in caso di decadenza
dall’assegnazione, ovvero per altra causa determinata da urgenza o necessità, qualora il socio non
ottemperi al relativo provvedimento per negligenza o per altro motivo;
e. La facoltà, per gli organi di governo della struttura periferica, di variare i posti barca nell’ambito della
sede nautica, per motivate necessità tecniche, operative o organizzative, da formalizzarsi con apposita
delibera;
f. L’obbligo del socio assegnatario di comunicare formalmente alla struttura periferica ogni uscita in mare
che si protragga oltre le 24 ore, nonché la prevista durata dell’assenza;
g. La facoltà per la dirigenza della struttura di utilizzare temporaneamente il posto barca vacante, per
esigenze della sede ovvero di ospitalità nei confronti di soci di passaggio;
h. Le modalità per l’alaggio, il varo, il rimessaggio, e lo stazionamento a terra delle unità da diporto, inclusa
la disciplina per l’utilizzo delle attrezzature (verricelli e gru, invasature, selle, etc.);
i. Le disposizioni di dettaglio per l’ormeggio (uso dei parabordi, delle cime d’ormeggio, del sistema
antistrappo, di scalette e/o passerelle per l’accesso, etc.);
j. Le modalità di deposito di materiali in magazzino, nel rispetto delle norme di sicurezza (con particolare
riferimento a sostanze combustibili, olii lubrificanti, solventi, etc.);
k. Le modalità di utilizzo di locali igienici e docce, nonché le norme sull’assegnazione di stipetti, armadi,
ripostigli, ed altro;
l. La disciplina dei rapporti con il personale addetto alla banchina, alle attrezzature, o alla guardiana.
24. Approvazione dell’assemblea dei soci.
I regolamenti delle sedi nautiche delle strutture periferiche sono emanati con deliberazione degli organi di
governo locale, soggetta all’approvazione dell’assemblea dei soci della struttura periferica, convocata ai
sensi dell’art. 24 del Regolamento allo Statuto.
Le maggioranze previste per l'approvazione sono quelle dell'assemblea ordinaria dei soci.
25. Controllo della Presidenza Nazionale
I regolamenti delle sedi nautiche delle strutture periferiche di cui al precedente articolo 23, sono soggetti
quale condizione integrativa dell’efficacia, alla ratifica della Presidenza Nazionale.
Successivamente all’intervenuta approvazione da parte dell’assemblea dei soci della struttura periferica, i
regolamenti delle sedi nautiche delle SS.PP. sono da considerarsi parte integrante del presente
regolamento, sia pure con efficacia limitata alla struttura periferica di provenienza.
La mancata conformità dei predetti regolamenti o delle singole norme regolamentari alla legge, allo Statuto
e ai Regolamenti Nazionali della L.N.I., ne determina ipso facto la nullità che può essere rilevata: - d’ufficio dalla Presidenza Nazionale; - su proposizione dell’organo decidente in sede di ricorso di cui all’art. 16; - su istanza di almeno un decimo dei Soci Ordinari della Struttura Periferica da trasmettersi per il tramite
del Presidente della Sezione che dovrà provvedere all’inoltro entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza
corredandola del proprio parere.
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Capo VI
Disposizioni finali. Prima applicazione
26. Entrata in vigore. Prima applicazione.
Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data del 1 gennaio 2020 La prima lista di
assegnazione/mantenimento al 01/01/2019 coincide con la situazione dei posti barca al
31/12/2018 e, analogamente, per la lista d’attesa.
Entro il 31/12/2019 le strutture periferiche emaneranno i regolamenti locali in attuazione degli
artt. 23 e 24 che dovranno essere inviati ai Delegati Regionali per la successiva trasmissione alla
Presidenza Nazionale corredati dal proprio parere circa la conformità di cui al precedente art. 25 e
dandone informazione alla Sezione/Delegazione. Dell’esito di detta verifica, il Delegato Regionale
informa la struttura periferica, mettendo per conoscenza la Presidenza Nazionale, Ufficio Re
golamenti.
La graduatoria di merito per l’anno 2020 di cui all’art. 14, dovrà essere formulata in ottemperanza
alle norme del presente regolamento e del regolamento di cui all’art. 23
27. Esenzioni
Nel limite massimo della percentuale del 5% dei posti barca disponibili, superati i quali si provvede
con la priorità ai più anziani di età/iscrizione, possono essere esentati dal partecipare alle gradua
torie i soci con più di 50 anni di iscrizione alla LNI e/o con più di 75 anni di età, purché non com
proprietari della propria imbarcazione con comproprietà stipulata in data successiva a quella di as
segnazione del posto barca, salvo quanto disposto dall’art. 20 del presente regolamento. Le do
mande di esenzione dovranno comunque essere avanzate, anno per anno, all’Organo di governo
della struttura.
28. Ratifica
Il presente regolamento sostituisce quello approvato in data 27/10/2017.
LETTO, DISCUSSO ED APPROVATO
Nell’assemblea dei soci tenutasi in Ischia il 7/10/2019
(Ratificato dalla Presidenza Nazionale con nota N° 2058 del 4/11/2019)
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E GLI USI DEGLI SPECCHI ACQUEI SEZIONE ISOLA D’ ISCHIA
PREMESSA ............................................................................................................. 2
Capo I Principi generali .......................................................................................... 3
1. Pubblicità e trasparenza ............................................................................................................................. 3
2. Posti provvisori ........................................................................................................................................... 3
3. Assegnazioni riservate ai disabili ................................................................................................................ 4
4. Quota sociale per il posto barca ................................................................................................................. 4
Capo II Requisiti e condizioni per l’assegnazione dei posti barca ............................ 5
5. Titolarità dell’assegnazione ........................................................................................................................ 5
6. Divieto di cumulo nelle assegnazioni.......................................................................................................... 5
7. Regime proprietario dell’unità da diporto ................................................................................................. 5
8. Condizioni per l’assegnazione e il mantenimento ...................................................................................... 5
9. Esonero responsabilità della LNI e della S.P. perdanni e furti totali o parziali ........................................... 6
10. Inalienabilità del posto barca. .................................................................................................................. 6
11. Trasmissibilità dell’assegnazione agli eredi .............................................................................................. 7
12. Intrasmissibilità dell’assegnazione a soci comproprietari ........................................................................ 7
13. Effetti dei provvedimenti disciplinari ....................................................................................................... 7
Capo III Graduatoria di merito ................................................................................ 7
14. Graduatoria di merito ............................................................................................................................... 7
15. Presentazione della domanda .................................................................................................................. 9
16. Entrata in vigore della graduatoria. Reclami e ricorsi. ............................................................................. 9
17. Pubblicazione ed efficacia della graduatoria. ......................................................................................... 10
18. Divieto di assegnazione a tempo indeterminato.................................................................................... 10
19. Unità in comproprietà.Divieto di cumulo dei punteggi .......................................................................... 10
Capo IV Decadenza dall’assegnazione del posto barca ......................................... 10
20. Cause di decadenza ................................................................................................................................ 10
21. Esclusione dalla graduatoria di merito. .................................................................................................. 11
22. Revoca definitiva .................................................................................................................................... 11
Capo V Regolamenti delle sedi nautiche delle strutture periferiche. .................... 11
23. Regolamenti delle sedi nautiche delle strutture periferiche. Disciplina residuale. ............................... 11
24. Approvazione dell’assemblea dei soci. ................................................................................................... 12
25. Controllo della Presidenza Nazionale ..................................................................................................... 12
Capo VI Disposizioni finali. Prima applicazione ..................................................... 13
26. Entrata in vigore. Prima applicazione. .................................................................................................... 13
27. Esenzioni ................................................................................................................................................. 13
28. Ratifica………………………………………………………………………………………………………………………………….………..13
PREMESSA
Il presente regolamento disciplina la gestione dei posti barca negli specchi acquei in concessione o
comunque affidati alla L.N.I. Sezione Isola d’Ischia, ed i rapporti con i soci che hanno o intendono acquisirne
l’uso unitamente alle attrezzature ed arredi di pertinenza ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto.
Le norme in esso contenute si applicano a tutte le strutture periferiche della Lega Navale Italiana, in
relazione a provvedimenti concessori, ovvero d’altra natura, rilasciati dalle pubbliche Amministrazioni
competenti, riassumendo ed integrando quanto stabilito dalle circolari della P.N. n. 125 04/01/1993, n. 134
16/11/1993, n. 176 05/06/1998, n. 183 26/07/1999, n. 226 23/09/2005, n. 229 21/11/2005, che vengono
sostituite dal presente regolamento.
Pertanto, le disposizioni di cui al presente regolamento disciplinano l’assegnazione, il mantenimento,
nonché la decadenza in capo ai soci dal godimento della sistemazione d’ormeggio o di stazionamento a
terra di natanti ed imbarcazioni di proprietà dei medesimi.
Esse costituiscono concreta applicazione dei seguenti principi fondamentali di cui agli art. 3, n.1 e 7, n.2
(tesseramento soci),34, n. 3 (Registro naviglio), del Regolamento allo Statuto e disciplinano:
a) La frequenza della sede nautica e l’utilizzo dei posti barca e degli altri servizi sociali, che sono riservati
esclusivamente ai soci (con il tesseramento necessario ed indispensabile anche ai fini assicurativi e
fiscali). L’iscrizione è obbligatoria anche per i familiari che frequentano la sede nautica e utilizzano i
servizi con continuità. Gli eventuali ospiti saltuari dei soci (familiari e non) debbono essere registrati
sull’apposito registro-ospiti di ogni s.p., purché tale ospitalità non assuma carattere continuativo.
b) L’espresso divieto di concessione del servizio sociale (posto barca) a tempo indeterminato, onde poter
consentire a tutti i soci di accedere al beneficio;
c) la formazione di graduatorie per l’assegnazione ed il rinnovo annuale dei posti barca e di altri servizi
sociali in base a criteri di merito, con modalità di attribuzione del punteggio da stabilire nei regolamenti
interni in conformità con il presente regolamento, secondo le specificità di ogni singola sezione;
d) l’iscrizione dell'unità da diporto nel Registro del Naviglio della L.N.I., in corso di validità. Pertanto, ai sensi
dell’art. 34, comma 3°, del Regolamento allo Statuto della LNI, è fatto divieto assoluto al Socio
assegnatario del posto barca di utilizzare la propria unità per “attività commerciali o lucrative di qualsiasi
genere, anche al di fuori della sede nautica della struttura periferica” , (indipendentemente da quanto
previsto dall’art. 49 bis del Codice della nautica da diporto in materia di “Noleggio occasionale”)
e) l’ impegno del socio assegnatario di utilizzare l'unità da diporto con continuità e di assecondare l'opera di
propaganda della propria Struttura Periferica mettendo l'unità stessa a completa disposizione della
Dirigenza, anche saltuariamente, previo adeguato preavviso;
f) la decadenza dall’assegnazione annuale per i casi stabiliti;
g) la formale accettazione della normativa specifica di espresso riconoscimento del debito delle somme
dovute a titolo di quote sociali posti barca, ex art. 30 comma 2, lett. d dello Statuto della LNI, per il posto
barca da parte del socio assegnatario, comprensiva delle clausole riportate nel fac-simile in allegato.
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Capo I
Principi generali
1. Pubblicità e trasparenza
a) La sezione dispone di sistemazioni di posti barca in acqua secondo le seguenti basi nautiche:
1) Ischia Porto con 10 posti in banchina e 6 su gavitello collegati a corpti morto. In tale base è
installato un pontile a cui viene collegata il battello di servizio e su di esso sono posizionate
contenitori per accessori. Un posto barca in banchina è destinato all’imbarcazione sociale mentre
quello in testa al pontile è utilizzato per il transito degli ospiti. I posti sono destinati ad imbarcazioni
monoscafo per una lunghezza massima f.t. di m.12,30. Il pescaggio massimo consentito in banchina
è di m. 2.10 mentre sulle boe è di 2.50
2) Forio d’Ischia con 14 posti barca con sistemazione su gavitello collegati a corpi morto. La
disposizione è su due file con un pescaggio della fila più esterna di m. 3 mentre per l’altra è di m.
2.40. I posti sono destinati ad imbarcazioni monoscafo per una lunghezza massima f.t. di m.12,30
mentre per n° 2 posti la lunghezza f.t. massima ammissibile è di m.15,00. Un
posto barca è destinato al transito per gli ospiti
b) I posti barca assegnati in uso temporaneo esclusivo ai Soci, per la durata massima di 1 anno, a seguito
di quanto previsto al Capo III del presente Regolamento per la graduatoria di merito;
Con provvedimento formale, predisposto dal Consiglio Direttivo locale ed approvato dall’assemblea
dei soci annualmente sarà confermato o aggiornato, il numero di posti di barca in mare in relazione a:
• dimensioni e caratteristiche dell’area in concessione;
• profondità dei fondali;
• spazi di manovra;
• caratteristiche fisiche degli ormeggi.
Il provvedimento di cui al punto b) è reso noto con idonee forme di pubblicità a tutti i soci, ed è soggetto
all’approvazione dell’assemblea dei soci, convocata ai sensi dell’art. 24 del Regolamento allo Statuto, con la
maggioranza qualificata dei 3/5 dei votanti.
Qualora non vi siano rilevanti modifiche alle strutture sociali, ovvero ai posti barca disponibili, tali da
determinare significative variazioni nell’assegnazione dei posti barca assegnati ai Soci, con provvedimento
motivato del C.D. sarà confermata la volontà espressa dall’Assemblea dei Soci di cui al punto b, da emanarsi
entro il 30 settembre di ogni anno, senza convocare una nuova assemblea per tali fini, quando, negli anni
successivi,.
2. Posti provvisori
Con determinazione del C.D. della sezione, nella deliberazione annuale dei posti barca a disposizione dei
soci, sarà possibile prevedere l’utilizzo di uno o più posti in acqua, per ragioni di ospitalità. In tal caso, i
relativi posti sono collocati al di fuori della graduatoria di merito.
L’ospitalità è comunque legata espressamente ai fini istituzionali, e sono di carattere temporaneo e sono
avulse da qualsiasi finalità commerciale.
Le unità da diporto di passaggio, munite di tessera d’iscrizione al Registro del naviglio della LNI, in corso di
validità, purché battenti bandiera di Stato appartenente alla Comunità Europea, hanno diritto ad essere
ospitate gratuitamente dl 16 settembre al 15 giugno per il primo giorno di sosta, mentre per il restante
periodo è previsto un contributo forfettario giornaliero stabilito per la copertura dei meri costi fissi quali a
titolo di esempio non esaustivo acqua, energia elettrica, assistenza, segreteria, uso e pulizia locali docce,
raccolta rifiuti, ecc.
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3. Assegnazioni riservate ai disabili
Nel rispetto delle finalità statutarie della Lega Navale Italiana, ed in funzione della disponibilità dei posti
barca, le strutture periferiche debbono riservare i posti ai soci disabili nella misura stabilita dall’art. 49
nonies, comma 3°, del Codice della Nautica da diporto e succ. mod. ed int.. Ai fini dell’assegnazione di tali
eventuali posti riservati, il C.D. di sezione applicherà una procedura privilegiata di assegnazione, fuori
graduatoria di merito, per soddisfare richieste da parte di soci disabili.
Al fine di garantire l’effettivo godimento dei suddetti posti riservati, le S.P. sono tenute a rimuovere le
barriere architettoniche dalle proprie basi nautiche compatibilmente con le proprie capacità finanziarie.
I
richiedenti devono presentare domanda corredata da apposito certificato rilasciato dalla competente
Autorità Sanitaria, ai sensi dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, comma 3.
In ogni caso la titolarità del posto barca privilegiato deve essere riconosciuto solo ed esclusivamente alla
persona diversamente abile.
E’ fatto divieto assoluto l’utilizzo dell’imbarcazione da parte di familiari e/o accompagnatori senza la
presenza a bordo del titolare dell’assegnazione privilegiata, se non espressamente autorizzato dal
presidente di sezione o suo delegato per comprovate e documentate esigenze (es. manutenzione natante).
E’ parimenti proibito il subentro personale nell’assegnazione privilegiata del posto barca da parte di terzi
(familiari e non).
Qualora il numero delle domande sia superiore alla disponibilità dei posti riservati, sarà data priorità ai soci
con disabilità motoria, ed in caso di parità di punteggio tra i suddetti soci, saranno utilizzati i parametri
previsti dalla graduatoria di merito.
Per esigenze di promozione sociale oppure di ospitalità saltuaria, la S.P. ha facoltà di concedere ad
eventuali ospiti disabili, in eccezionale deroga alla norma regolamentare sull’uso delle strutture della sede
nautica riservato esclusivamente ai soci, l’uso temporaneo delle proprie attrezzature per agevolare
l’imbarco e lo sbarco degli stessi che ne facciano richiesta, previa sottoscrizione da parte degli stessi ospiti
disabili di idonea ed integrale liberatoria di responsabilità in favore della Lega Navale Italiana, del C.D. di
sezione e degli operatori presenti alle manovre.
4. Quota sociale per il posto barca
La quota sociale da corrispondere per l’assegnazione del posto barca è determinata annualmente dal
Consiglio Direttivo. L'importo annuo deve essere corrisposto dal socio assegnatario in sei rate anticipate di
eguale entità e non varia complessivamente anche nel caso in cui il socio rinunci al posto barca, salvo
quanto riportato al comma successivo. Per ritardi nei versamenti verrà applicata una mora in misura del
20% fino a 15 giorni, 50% fino ad 30 giorni, 100% oltre. Il persistere di tale morosità fino ad un massimo di
mesi tre (3), da luogo alla perdita dell’ormeggio assegnato.
L'inutilizzo dell'ormeggio per periodi non inferiori a quindici giorni, ancorché comunicato a norma del
precedente art.22), da diritto ad uno sconto del 50% sempre che subentri un altro socio al quale, in via
provvisoria, sia stato assegnato il posto barca dalla Sezione a norma del succitato art. 22). A carico di
quest’ultimo cederà l’importo a tariffa intera. Nel caso particolare lo sconto del 50% verrà applicato solo
allorquando sussistano le condizioni della saturazione di tutti gli ormeggi nella singola base nautica in
oggetto. Non concorrono a tale limite i posti destinati al transito
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Capo II
Requisiti e condizioni per l’assegnazione dei posti barca
5. Titolarità dell’assegnazione
Il posto barca è assegnato al socio ordinario e non all’imbarcazione o al natante di proprietà.
L’assegnazione del posto barca è personale e non può essere oggetto di vendita o cessione ad altro titolo
per nessun motivo. L’unità ivi ormeggiata può essere usata anche da familiari in linea diretta o collaterale
iscritti alla L.N.I.
6. Divieto di cumulo nelle assegnazioni
Ciascun socio ordinario può essere assegnatario di un solo posto barca.
7. Regime proprietario dell’unità da diporto
E’ tassativamente vietata l’assegnazione di posti barca a non soci o a soci che abbiano in comproprietà
unità da diporto con non soci. L’assegnazione è altresì vietata ai soci che siano titolari, nei confronti
dell’unità, di diritti diversi da quello di proprietà, quali quelli di usufrutto, di uso, di comodato, di locazione,
di affitto, con le sole eccezioni del leasing nautico e del comodato d’uso stipulato con un ente istituzionale
(Regioni, Province, Comuni, Autorità Portuali, A.U.S.L., ecc.) entrambe adeguatamente documentate.
La proprietà dell’unità da diporto è soggetta alle seguenti condizioni:
a) qualora l’unità non sia soggetta ad immatricolazione, il socio deve allegare alla domanda di assegnazione
di posto barca un documento o una dichiarazione da cui risulti il titolo in base al quale l’unità è detenuta o
posseduta.
b) in caso di comproprietà dell’unità devono essere riportati i nominativi di tutti i soci comproprietari, e
deve essere indicato tra questi il nominativo del socio che assumerà la titolarità dell’assegnazione del posto
barca.
c) in caso di due soli soci comproprietari, l’assegnazione può essere compiuta nei confronti del socio di
maggioranza. Ove i soci comproprietari, siano più di due, l’assegnazione può essere effettuata nei confronti
del socio con quota maggioritaria o paritaria.
I requisiti concernenti la proprietà dell’unità devono risultare da:
◦ dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritta da tutti i soci comproprietari;
◦ dal contratto di acquisto, da depositare in originale ovvero in copia autentica;
d) l’assegnazione di un posto barca, nel caso di soci coniugi in regime di comunione, ovvero nel caso in cui
uno solo di essi sia intestatario dell’unità da diporto, può essere richiesta dal coniuge che ha maggiore
punteggio anche se l’altro non ha maturato i due anni di anzianità di cui al successivo art. 8.
8. Condizioni per l’assegnazione e il mantenimento
Per essere assegnatario di un posto barca il socio deve soddisfare le seguenti condizioni:
a) essere socio ordinario o assimilato (benemerito, onorario, sostenitore) della struttura periferica da
almeno due anni, salvo il caso di eccedenza di posti barca rispetto alle domande;
b) essere in regola con il tesseramento per l’anno in corso
c) oltre a disporre dell’unità da diporto secondo quanto stabilito dal precedente articolo 7, il socio deve
altresì dichiarare che la sua unità batte bandiera di Stato appartenente alla Comunità Europea;
d) avere iscritto l’unità da diporto nel Registro del Naviglio della Lega Navale Italiana ed essere in regola con
il versamento della relativa quota di iscrizione annuale;
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e) aver ottemperato agli obblighi di legge per quanto attiene all’assicurazione obbligatoria dell’unità
relativamente alla responsabilità civile;
f) aver presentato nei termini l’istanza di assegnazione del posto barca (vds. allegato al presente
regolamento), che deve contenere:
1. una dichiarazione di essere a conoscenza ed accettare che la concessione del posto barca non implica, in
alcun caso, la presa in custodia dell’unità da diporto da parte della sezione e pertanto essa resta in
affidamento del proprietario titolare dell’assegnazione.
A tal fine, i Soci assegnatari, prima dell’occupazione del posto o all’atto del rinnovo annuale, dovranno
consegnare altresì fotocopia della suddetta polizza assicurativa, valida e con validità rinnovata per tutto il
periodo dell’assegnazione del posto;
2. una clausola, da sottoscrivere, di manleva di ogni responsabilità della S.P. per il furto, anche parziale, del
natante/imbarcazione, contenuto nella predetta istanza. Coloro i quali saranno sprovvisti di tale copertura
assicurativa e si rifiuteranno di sottoscrivere la predetta manleva di responsabilità, non potranno in nessun
caso essere assegnatari di posto barca.
g) assumere l’impegno di utilizzare l’unità da diporto in modo da assecondare l’opera di propaganda della
struttura periferica di appartenenza, secondo i principi di cui all’articolo 3 dello Statuto.
h) utilizzare con continuità i Servizi Sociali in assegnazione, salvo cause motivate per iscritto e accettate dal
C.D.
i) comunicare i periodi di assenza superiori alle 24 h onde consentire il proficuo utilizzo dei posti barca da
parte della Struttura Periferica;
l) conseguire ogni anno il punteggio minimo stabilito dal regolamento della graduatoria di merito, per
ottenere il rinnovo annuale dell’assegnazione, salvo giustificato motivo comunicato per iscritto e accettato
dal C.D. per sospendere il provvedimento di revoca.
9. Esonero responsabilità della LNI e della S.P. per danni e furti totali o parziali
I
Soci assegnatari, con la sottoscrizione del modulo di assegnazione del posto barca, dichiareranno con
clausola duplicemente sottoscritta ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ, di essere edotti e consapevoli
che la Lega Navale Italiana e i Dirigenti delle strutture periferiche, svolgendo attività gratuita e volontaria:
a. non assumono alcuna responsabilità per danni a persone o a cose indebitamente introdotte o
introdottesi illegalmente nell’area della Base Nautica di appartenenza del Socio;
b. non rispondono dei danni dipendenti da condizioni meteo sfavorevoli o di danni che possono derivare da
eventuali furti totali, parziali e/o atti vandalici. La L.N.I. e i Dirigenti della sezione non assumono eventuali
responsabilità in caso di mancata stipula o rinnovo di idonea assicurazione per R.C. da parte del Socio
danneggiante.
c. non rispondono in nessun caso dei danni derivanti alle persone e alle cose, sia durante la sosta
dell’imbarcazione all’ormeggio o in secco, sia durante le operazioni di alaggio e di varo od altro con mezzi
propri che dovranno avvenire in tal caso a spese, cura e carico del Socio assegnatario.
10. Inalienabilità del posto barca.
1) Il posto barca è assegnato, con durata annuale, rinnovabile, al socio dalla struttura periferica di
appartenenza, la quale resta l’esclusiva titolare del rapporto concessorio con l’Amministrazione pubblica.
Esso non è cedibile né alienabile con o senza l’unità da diporto che lo occupa. Per l’effetto, è da
considerarsi nulla, ai sensi dell’articolo 1418 c.c., ogni diversa pattuizione in contrasto con le norme del
presente regolamento.
2) In caso di autofinanziamento di strutture e/o di posti barca, il C.D. può adottare la soluzione di richiedere
ai soci assegnatari l’anticipazione alla sezione di una o più annualità di quote sociali per i posti barca /
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servizi, con delibera approvata dall’Assemblea dei soci della sezione, nei limiti e nelle forme di cui all’art.
33, comma 5, del Regolamento allo Statuto. Le quote sociali anticipate non configurano alcuna forma di
alienazione dei posti, e vanno scalati dai contributi degli anni successivi secondo la tempistica approvata
dall’Assemblea dei soci. Tale tempistica non costituisce in alcun modo un “diritto” sulla durata
dell’assegnazione, che resta annuale con l’obbligo dei soci di ottemperare alle disposizioni della graduatoria
di merito per ottenere il rinnovo. Nell’eventualità di un socio privo dei requisiti per il rinnovo del posto
barca, o che intende rinunciare all’assegnazione, la quota residua delle annualità anticipate è resa al socio
che si trova nelle condizioni di dover lasciare libero il posto barca.
11. Trasmissibilità dell’assegnazione agli eredi
In caso di decesso del socio titolare, l’assegnazione è confermata per l’anno corrente, salvo rinuncia degli
aventi diritto, in testa agli eredi del de cuius entro il secondo grado, purché siano soci della Lega Navale
Italiana. Per l’anno successivo al fine del mantenimento dell’assegnazione del posto barca si richiama l’art.
8.
12. Intrasmissibilità dell’assegnazione a soci comproprietari
In nessun caso l’eventuale società nella comproprietà di una barca può dare luogo alla trasmissione del
posto barca da parte del socio assegnatario al comproprietario
13. Effetti dei provvedimenti disciplinari
Nel caso in cui al socio siano stati irrogati provvedimenti disciplinari definitivi, che comportino la
sospensione dalla frequenza della sede sociale e nautica ovvero dall’esercizio dei diritti di socio, questi avrà
accesso alle strutture per il tempo strettamente necessario per curare le attrezzature di pertinenza, ovvero
per trasferire altrove l’unità per tutta la durata della sanzione irrogata.
Capo III
Graduatoria di merito
14. Graduatoria di merito
La creazione di una graduatoria di merito, aperta a tutti i soci che ne facciano espressa richiesta,
risponde all’esigenza di poter quantificare la partecipazione di ciascuno alle attività della Sezione.
Tali attività sono suddivise in:
statutarie (previste dall’art. 2 dello statuto)
istituzionali (relative alle esigenze organizzative e gestionali della sezione)
sportive
ricreative e promozionali
Detta graduatoria costituisce la lista d’attesa attraverso cui, in via esclusiva e tassativa, si può ottenere
l’assegnazione. L’aggiornamento della lista d’attesa avverrà annualmente, tenendo conto, ai fini del
punteggio delle attività svolte, compresa l’anzianità, esclusivamente negli ultimi 2 (DUE) anni e sarà
ordinariamente pubblicata entro la fine di febbraio, sulla base dei punteggi maturati al 31 dicembre
precedente. La lista d’attesa sarà affissa nella sede della Sezione perché ogni socio possa prenderne
cognizione. Avverso la formazione della graduatoria i soci, entro 15 giorni solari dall’affissione, possono
inviare un esposto scritto al Presidente della Sezione in cui si forniscono in dettaglio le ragioni che lo
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hanno motivato. Il Presidente si pronuncerà secondo le modalità dell’art. 8 del Regolamento allo
Statuto
I
punteggi per la formazione della graduatoria di merito sono attribuiti ai soci secondo i seguenti
parametri:
1. punti 0,50 per ogni anno di iscrizione alla Sezione
2. punti 1,30 per ogni anno di copertura della carica di Presidente della Sezione. Frazioni di anno
pari o superiori a sei mesi sono equiparate ad intero anno; frazioni inferiori a sei mesi non sono
considerate utili;
3. punti 0,60 per ogni anno di copertura delle cariche di Vice Presidente, Segretario, Tesoriere,
Delegato allo Sport, Responsabile base nautica
4. punti 0,30 per ogni anno di copertura di cariche sociali, escluse quelle di Presidente, Vice
Presidente, Segretario, Tesoriere, Delegato allo Sport della Sezione, Responsabile base nautica.
Frazioni di anno pari o superiori a sei mesi sono equiparate ad intero anno; frazioni inferiori a
sei mesi non sono considerate utili. Le cariche sociali sono quelle di membro degli organi
collegiali. Analogo punteggio viene riconosciuto ai Responsabili Tecnici dei gruppi sportivi e
coadiutori quando i predetti incaricati non siano anche membri di organi collegiali;
5. punti 0,05 per ogni partecipazione dei componenti a sedute degli organi collegiali;
6. punti 0,05 per ogni giornata di attività promozionale svolta nelle scuole o come addestratore in
discipline sportive marinare e di educazione ambientale;
7. punti 0,50 per prestazioni speciali (consulenze professionali e simili) fornite gratuitamente alla
Sezione, al netto di eventuali spese previo approvazione del consiglio direttivo;
8. punti 0,05 per ogni giornata fornita per supporto organizzativo e gestionale della sezione.
9. punti 0,05 per ogni giornata dedicata allo svolgimento di corsi per conseguimento abilitazioni
nautiche (patenti e simili);
10. punti 0,05 per giornata di partecipazione, come atleta o come
assistente, a competizioni e
raduni locali o zonali (Golfo di Napoli), alle promozioni di avvicinamento al mare e
manifestazioni di protezione ambientale;
11. punti 0,10 per giornata di partecipazione, come atleta o come assistente, a competizioni e
raduni extra zonali, alle promozioni di avvicinamento al mare e manifestazioni di protezione
ambientale. Non sono prese in considerazione le giornate di trasferimento;
12. punti 0,05 in aggiunta ai punteggi di giornata all’armatore della barca impiegata.
13. punti 0,05 in aggiunta ai soci che svolgono compiti di giuria, posaboe, barca appoggio, skipper
dell’imbarcazione sociale sia nelle manifestazioni sportive che promozionali, fino al completo
svolgimento delle stesse. per la completa svolgimento delle stesse.
Le attività relative ai punti 6-7-8-9-13 sono soggetti ad una preventiva autorizzazione del Consiglio
direttivo o del Consigliere all’uopo delegato.
La mancata partecipazione dei soci assegnatari a quelle manifestazioni che assumono una
importanza rilevante per la struttura e richiedono il massimo coinvolgimento dei soci, comporterà
l’applicazione di un punteggio negativo pari a 0,10 per ognuna.
Tali manifestazioni saranno preventivamente indicate dal Consiglio Direttivo e comunicate
tempestivamente a tutti i soci.
Nella valutazione del punteggio complessivo sarà riconosciuto un bonus pari al 20% del totale,
esclusa l’anzianità, quando è frutto per almeno l’80% di attività svolte nell’ambito di quelle
promosse ed organizzate dalla sezione
I soci hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente il resoconto delle attività svolte secondo le
modalità previste dal Consiglio Direttivo della Sezione.
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L’attribuzione dei punti di merito è incompatibile con la corresponsione di compensi, emolumenti o altri
vantaggi di natura patrimoniale, comunque denominati, con la sola esclusione dei rimborsi delle spese
vive eventualmente sostenute dal socio (precedentemente autorizzate)
A parità di punteggio prevarrà il socio con più anzianità di iscrizione. In caso di ulteriore parità si
procederà a sorteggio.
La lista di attesa sarà pertanto costituita dai soci non assegnatari di posto barca e andrà utilizzata a
scorrimento nei casi previsti dai successivi art. 20, 21 e 22 del presente regolamento.
15. Presentazione della domanda
Per essere compreso nella graduatoria di merito annuale il socio deve presentare apposita domanda alla
struttura periferica, con pedissequo modello di accreditamento del punteggio conseguito in virtù delle
attività svolte dal Socio durante l’anno (ovvero con altra modalità equivalente adottata dalla Struttura
Periferica ai sensi del comma 2 dell’art. 14).
I termini di presentazione della domanda e della documentazione richiesta sono tassativamente fissati
nel giorno 15 novembre di ogni anno.
Ricevute le domande dei Soci richiedenti, corredate dal modulo di accreditamento del punteggio
conseguito, il C.D. della sezione entro il 1 dicembre, provvederà a:
a. Svolgere gli opportuni controlli di regolarità delle predette istanze, di verifica delle attività svolte dai
soci e di formazione della lista dei risultati finali;
b. Pubblicare la graduatoria provvisoria di assegnazione dei posti barca;
c. Comunicare al Socio con lettera o altro mezzo equipollente (PEC; ecc.):
• Le quote del tesseramento ed i contributi associativi per il rinnovo annuale accordato ai soci as
segnatari in regola con gli adempimenti stabiliti
• La decadenza dal rinnovo delle assegnazioni ai soci che risultano non aver conseguito nell’anno
trascorso i punti previsti della graduatoria di merito ed utilizzato in maniera continuativa la barca
d. Assegnare i nuovi posti disponibili (fra cui quelli liberati in quanto "non rinnovati" ai precedenti
assegnatari annuali, per mancato uso dell'unità e/o per mancata attività di merito): tali posti possono
essere assegnati ai Soci richiedenti che risultano detenere il necessario e verificato punteggio
e. Esporre la graduatoria definitiva in bacheca.
16. Entrata in vigore della graduatoria. Reclami e ricorsi.
La graduatoria di merito, congelata al 31 dicembre e valida per l’assegnazione/mantenimento nell’anno
successivo, in ogni sua componente, entra in vigore dalla data di pubblicazione nella bacheca della
struttura o nell’Albo sociale, e mantiene validità fino alla pubblicazione della graduatoria di merito
dell’anno successivo.
Al fine di consentire la rettifica di errori materiali nella compilazione, o di procedere a correzioni
nell’attribuzione dei punteggi, ovvero di sollevare qualunque altro tipo di doglianza avverso la loro
posizione in graduatoria, i soci interessati possono proporre reclamo, in forma scritta, entro il termine
perentorio di quindici giorni dalla data della pubblicazione della graduatoria medesima. Il reclamo,
indirizzato all’organo al vertice della struttura periferica, viene da questi deciso entro 15 giorni dalla
ricezione.
Avverso la decisione negativa è ammesso ricorso, entro i successivi 15 giorni dalla comunicazione,
innanzi al Collegio dei Probiviri di Sezione, seguendo, per quanto compatibile, la procedura dettata dalle
norme dello Statuto e del Regolamento allo Statuto in materia di contenzioso amministrativo tra gli
organi della struttura periferica ed i soci.
Salvo diversa deliberazione dell’organo decidente la proposizione del reclamo, non sospende l’efficacia
della graduatoria.
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La proposizione di un reclamo o di un ricorso manifestamente infondato, ovvero presentato a meri fini
dilatori o emulativi, può esporre il socio a procedimento disciplinare per violazione del combinato
disposto degli articoli 5 dello Statuto, e 3 ed 8 del Regolamento allo Statuto.
17. Pubblicazione ed efficacia della graduatoria.
La pubblicazione della graduatoria annuale di merito conferisce ai soci in essa iscritti una legittima
aspettativa di diritto. Essa non può essere derogata o modificata se non per errore di calcolo
nell’attribuzione dei punteggi, ovvero per decadenza dichiarata ai sensi del successivo articolo 20,
comma secondo, del presente regolamento.
18. Divieto di assegnazione a tempo indeterminato
Nel perseguimento delle finalità di cui all’articolo 2, lett. b)e d), dello Statuto, ed allo scopo di consentire
a tutti i soci di accedere al beneficio, nel tempo ed in base alle priorità stabilite dal presente
regolamento, è vietata l’assegnazione di posti barca a tempo indeterminato.
19. Unità in comproprietà. Divieto di cumulo dei punteggi
I
punteggi attribuiti ai soci comproprietari di un’unità da diporto non sono cumulabili ai fini della
formazione della graduatoria di merito, relativamente all’unità in comproprietà.
Per l’effetto, ai fini dell’assegnazione/mantenimento sono conteggiati i soli punti maturati dal socio che
è indicato come assegnatario o aspirante tale.
I
punteggi maturati dai singoli soci comproprietari, da computarsi in ogni caso, diventano fruibili da
parte di ciascun socio nel caso di scioglimento della comunione ovvero di cessione, a qualsiasi titolo,
della quota proprietaria, ma solo per la richieste di una nuova assegnazione, fermo restando quanto
stabilito dall’Art. 12 sull’intrasmissibilità dell’assegnazione a soci comproprietari.
Capo IV
Decadenza dall’assegnazione del posto barca
20. Cause di decadenza
Costituiscono cause di decadenza dall’assegnazione del posto barca:
a) la perdita della qualità di socio, per una delle cause previste dall’articolo 6 dello Statuto;
b) il mancato pagamento della quota associativa annuale, ivi comprese le indennità di mora entro la data
del 30 settembre di ogni anno, della quota d’iscrizione dell’unità da diporto al Registro del Naviglio della
Lega Navale Italiana, della quota sociale per il posto barca e dell’eventuale quota di entratura a fondo
perduto contestualmente al rilascio dell’Assegnazione, di cui al precedente articolo 4;
c) la grave inosservanza rilevata delle norme in materia di sicurezza;
d) la mancata tenuta in buone condizioni di efficienza e di navigabilità della propria imbarcazione;
e) la mancata occupazione del posto barca, entro il termine di un anno dall’assegnazione, senza giustificato
motivo, motivato per iscritto e accettato dal C.D.;
f) il mancato utilizzo con continuità del posto barca in assegnazione, minimo sei volte l’anno, salvo cause
motivate per iscritto e accettate dal C.D. Le cause di forza maggiore non potranno essere addotte nel
caso delle società nella proprietà delle barche;
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g) il rifiuto ingiustificato di utilizzare la propria unità da diporto per l’espletamento di attività istituzionali,
stabilite dagli organi di governo della struttura periferica in applicazione dell’articolo 3, n. 1, dello
Statuto;
h) il mancato conseguimento del punteggio di attività della graduatoria di merito necessario per ottenere il
rinnovo annuale dell’assegnazione, salvo cause di forza maggiore motivate per iscritto e accettate dal
C.D.;
i) l'utilizzo dell’assegnazione in difformità da quanto stabilito dalla struttura periferica, con particolare
riferimento alle dimensioni ed alla allocazione;
m) il mancato rispetto delle disposizioni, stabilite dal regolamento della struttura periferica, riguardanti
qualità e dimensione degli ormeggi delle barche, dei parabordi, delle sospendite, ecc.;
n) il mancato indennizzo dei danni causati dall’assegnatario ad altri Soci o alla Sezione.
o) l’utilizzo dell’unità fruitrice del posto barca assegnato per lo svolgimento di attività commerciale e/o
lucrativa di qualsiasi genere, anche al di fuori della sede nautica della struttura periferica.
La decadenza, ove le giustificazioni del Socio, ovvero l’eventuale causa di forza maggiore addotta, non
vengano accolte dalla S.P, è dichiarata con provvedimento del Consiglio Direttivo,avverso cui è ammesso
ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, innanzi al Collegio dei Probiviri di Sezione o, per le
Delegazioni e le strutture periferiche commissariate, innanzi al Delegato Regionale, seguendo, per
quanto compatibile, la procedura dettata dalle norme dello Statuto e del Regolamento allo Statuto in
materia di contenzioso amministrativo tra gli organi della struttura periferica ed i soci.
21. Esclusione dalla graduatoria di merito.
I soci dichiarati decaduti dall’assegnazione di posto barca, per uno dei motivi di cui alle lettere a),b),c),g),
dell’art. 20 sono esclusi oltre che dalla graduatoria di merito per l’anno corrente, anche da quelle relative
ai i due anni solari successivi a quello in cui è stata dichiarata la decadenza a titolo di sanzione accessoria.
22. Revoca definitiva
L’eventuale giustificato motivo per causa di forza maggiore all’origine della mancata occupazione del
posto barca (art. 20-e), o mancato utilizzo con continuità dei Servizi Sociali in concessione (art. 20-f), o
mancato conseguimento del punteggio minimo di graduatoria di merito necessario per il mantenimento
(art. 20-h) (cause di decadenza dall’assegnazione del posto barca), che deve essere comunicato dal socio
per iscritto ed essere accettato con delibera dal C.D., non può essere reiterato oltre il terzo anno
consecutivo: dopo tale termine è obbligatoria la revoca dell’assegnazione che diviene così esecutiva e
inappellabile.
Capo V.
23. Regolamenti delle sedi nautiche delle strutture periferiche. Disciplina residuale.
La Sezione ha definito :
a. l’istituzione di un registro di tutte le unità di proprietà della struttura periferica o dei soci. Il registro deve
contenere il nominativo del socio assegnatario unitamente ai dati identificativi e tecnici dell’unità,
aggiornato in coerenza con i dati inseriti nella procedura telematica di iscrizione al Registro del naviglio
della Lega Navale Italiana, e con le etichette annuali stampate dalla procedura telematica, da apporre
sulla tessera del naviglio per attestarne la validità;
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b. Le modalità, l’elenco della documentazione richiesta ed i termini di presentazione della domanda per
l’inserimento nella graduatoria di merito;
c. La possibilità di assegnare punti valevoli per l’inserimento nella graduatoria di merito di cui al precedente
articolo 14 e che il punteggio massimo attribuibile in relazione a specifiche attività o benemerenze non
può essere superiore a 2 punti.
d. Le modalità e le cautele richieste per la rimozione forzata dell’unità da diporto in caso di decadenza
dall’assegnazione, ovvero per altra causa determinata da urgenza o necessità, qualora il socio non
ottemperi al relativo provvedimento per negligenza o per altro motivo;
e. La facoltà, per gli organi di governo della struttura periferica, di variare i posti barca nell’ambito della
sede nautica, per motivate necessità tecniche, operative o organizzative, da formalizzarsi con apposita
delibera;
f. L’obbligo del socio assegnatario di comunicare formalmente alla struttura periferica ogni uscita in mare
che si protragga oltre le 24 ore, nonché la prevista durata dell’assenza;
g. La facoltà per la dirigenza della struttura di utilizzare temporaneamente il posto barca vacante, per
esigenze della sede ovvero di ospitalità nei confronti di soci di passaggio;
h. Le modalità per l’alaggio, il varo, il rimessaggio, e lo stazionamento a terra delle unità da diporto, inclusa
la disciplina per l’utilizzo delle attrezzature (verricelli e gru, invasature, selle, etc.);
i. Le disposizioni di dettaglio per l’ormeggio (uso dei parabordi, delle cime d’ormeggio, del sistema
antistrappo, di scalette e/o passerelle per l’accesso, etc.);
j. Le modalità di deposito di materiali in magazzino, nel rispetto delle norme di sicurezza (con particolare
riferimento a sostanze combustibili, olii lubrificanti, solventi, etc.);
k. Le modalità di utilizzo di locali igienici e docce, nonché le norme sull’assegnazione di stipetti, armadi,
ripostigli, ed altro;
l. La disciplina dei rapporti con il personale addetto alla banchina, alle attrezzature, o alla guardiana.
24. Approvazione dell’assemblea dei soci.
I regolamenti delle sedi nautiche delle strutture periferiche sono emanati con deliberazione degli organi di
governo locale, soggetta all’approvazione dell’assemblea dei soci della struttura periferica, convocata ai
sensi dell’art. 24 del Regolamento allo Statuto.
Le maggioranze previste per l'approvazione sono quelle dell'assemblea ordinaria dei soci.
25. Controllo della Presidenza Nazionale
I regolamenti delle sedi nautiche delle strutture periferiche di cui al precedente articolo 23, sono soggetti
quale condizione integrativa dell’efficacia, alla ratifica della Presidenza Nazionale.
Successivamente all’intervenuta approvazione da parte dell’assemblea dei soci della struttura periferica, i
regolamenti delle sedi nautiche delle SS.PP. sono da considerarsi parte integrante del presente
regolamento, sia pure con efficacia limitata alla struttura periferica di provenienza.
La mancata conformità dei predetti regolamenti o delle singole norme regolamentari alla legge, allo Statuto
e ai Regolamenti Nazionali della L.N.I., ne determina ipso facto la nullità che può essere rilevata: - d’ufficio dalla Presidenza Nazionale; - su proposizione dell’organo decidente in sede di ricorso di cui all’art. 16; - su istanza di almeno un decimo dei Soci Ordinari della Struttura Periferica da trasmettersi per il tramite
del Presidente della Sezione che dovrà provvedere all’inoltro entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza
corredandola del proprio parere.
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Capo VI
Disposizioni finali. Prima applicazione
26. Entrata in vigore. Prima applicazione.
Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data del 1 gennaio 2020 La prima lista di
assegnazione/mantenimento al 01/01/2019 coincide con la situazione dei posti barca al
31/12/2018 e, analogamente, per la lista d’attesa.
Entro il 31/12/2019 le strutture periferiche emaneranno i regolamenti locali in attuazione degli
artt. 23 e 24 che dovranno essere inviati ai Delegati Regionali per la successiva trasmissione alla
Presidenza Nazionale corredati dal proprio parere circa la conformità di cui al precedente art. 25 e
dandone informazione alla Sezione/Delegazione. Dell’esito di detta verifica, il Delegato Regionale
informa la struttura periferica, mettendo per conoscenza la Presidenza Nazionale, Ufficio Re
golamenti.
La graduatoria di merito per l’anno 2020 di cui all’art. 14, dovrà essere formulata in ottemperanza
alle norme del presente regolamento e del regolamento di cui all’art. 23
27. Esenzioni
Nel limite massimo della percentuale del 5% dei posti barca disponibili, superati i quali si provvede
con la priorità ai più anziani di età/iscrizione, possono essere esentati dal partecipare alle gradua
torie i soci con più di 50 anni di iscrizione alla LNI e/o con più di 75 anni di età, purché non com
proprietari della propria imbarcazione con comproprietà stipulata in data successiva a quella di as
segnazione del posto barca, salvo quanto disposto dall’art. 20 del presente regolamento. Le do
mande di esenzione dovranno comunque essere avanzate, anno per anno, all’Organo di governo
della struttura.
28. Ratifica
Il presente regolamento sostituisce quello approvato in data 27/10/2017.
LETTO, DISCUSSO ED APPROVATO
Nell’assemblea dei soci tenutasi in Ischia il 7/10/2019
(Ratificato dalla Presidenza Nazionale con nota N° 2058 del 4/11/2019)