Chi Siamo
Regolamento Interno
Lega Navale Italiana - Sezione di FANO
PREMESSA
Il presente regolamento disciplina la gestione dei posti barca di cui sono titolari le Sezioni, le Delegazioni, i Centri nautici dell’Ente, di seguito denominati “Strutture Periferiche”, ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto. Le norme in esso contenute si applicano a tute le Strutture Periferiche della Lega Navale Italiana, in relazione a provvedimenti concessori, ovvero d’altra natura, rilasciate dalle pubbliche Amministrazioni competenti, riassumendo ed integrando quanto stabilito dalle circolari della P.N. n. 125 del 04/01/1993, n. 134 16/11/1993, n. 176 05/06/1998, n. 183 26/07/1999, n. 226 23/09/2005, n. 229 21/11/2005,che vengono sostituite dal presente regolamento.
Pertanto, le disposizioni di cui al presente regolamento disciplinano l’assegnazione, il mantenimento, nonché la decadenza in capo ai soci dal godimento della sistemazione d’ormeggio o di stazionamento a terra di natanti ed imbarcazioni di proprietà dei medesimi.
Esse costituiscono concreta applicazione dei seguenti principi fondamentali di cui agli art. 3, n.1 e 7, n.2 (tesseramento soci), 34, n. 3 (Registro naviglio), del Regolamento allo Statuto e disciplinano:
- la frequenza della sede nautica e l’utilizzo dei posti barca e degli altri servizi sociali, che sono riservati esclusivamente ai soci (con il tesseramento necessario ed indispensabile anche ai fini assicurativi e fiscali). L’iscrizione è obbligatoria anche per i familiari che frequentano la sede nautica e utilizzano i servizi con continuità. Gli eventuali ospiti saltuari dei soci (familiari e non) debbono essere registrati sull’apposito registro-ospiti di ogni Struttura Periferica, purché tale ospitalità non assuma carattere continuativo;
- l’espresso divieto di concessione del servizio sociale (posto barca) a tempo indeterminato, onde poter consentire a tutti i Soci di accedere al beneficio;
- la formazione di graduatorie per l’assegnazione ed il rinnovo annuale dei posti barca e di altri servizi sociali in base a criteri di merito, con modalità di attribuzione dal punteggio stabilito nel regolamento interno, secondo le specificità della sezione;
- l’iscrizione dell'unità da diporto nel Registro del Naviglio della L.N.I., in corso di validità. Pertanto, ai sensi dell’art. 34, comma 3°, del Regolamento allo Statuto della L.N.I. è fatto divieto assoluto al Socio assegnatario del posto barca di utilizzare la propria unità per “attività commerciali o lucrative di qualsiasi genere, anche al di fuori della sede nautica della Struttura Periferica”, (indipendentemente da quanto previsto dall’art. 49 bis del Codice della nautica da diporto in materia di “Noleggio occasionale”);
- l’impegno del socio assegnatario di utilizzare l'unità da diporto con continuità e di assecondare l'opera di propaganda della propria Struttura Periferica mettendo l'unità stessa a completa disposizione della Dirigenza, anche saltuariamente, previo adeguato preavviso;
- la decadenza dall’assegnazione annuale per i casi stabiliti;
- la formale accettazione della normativa specifica di espresso riconoscimento del debito delle somme dovute a titolo di quote sociali posti barca, ex art. 30 comma 2, lett. “d” dello Statuto della LNI, per il posto barca da parte del socio assegnatario, comprensiva delle clausole riportate nel fac-simile in allegato.
Capo I
Principi generali
1. Pubblicità e trasparenza.
La Sezione di Fano dispone di sistemazioni di posti di ormeggio e di stazionamento in zona acquea (porto canale) a terra nell’aree in concessioni (Arzilla):
- La lega Navale Italiana Sezione di Fano dispone di una sede Sociale nel porto di Fano Viale Lungomare Mediterraneo, N°2 presso la concessione demaniale N° 65 del Comune di Fano, detta Base Sociale e, sede Nautica sita in Zona “Arzilla” Via Del Moletto s/n presso le concessioni demaniali N° 71/2008 (SID) e N° 13/2024 id 59/2024 (concessione annuale) del Comune di Fano, la base nautica a terra. Mentre per le imbarcazioni nello specchio acqueo del “Canale Albani”, nella concessione demaniale N° 98/2008 (SID) – 145/FA, sempre del Comune di Fano,
- “Assegnatari a tempo determinato” gli ormeggi nel “Canale Albani” assegnati in base un sorteggio dalla Capitaneria del Porto di Fano, avvenuta negli anni 1993÷1995, poi in un secondo tempo, gli stessi associatisi, per costituire la delegazione L.N.I. in Fano; pertanto solo codesti hanno il diritto del nominativo, dall’anno in corso (2024) sino al (2028) potranno goderne di tale diritto, purché nel tempo mantengano il possesso dell’imbarcazione, inoltre siano regola con il tesseramento e adempienze per l’anno in corso, manterranno il loro diritto.
- I posti barca nel “Canale Albani” sono assegnati in uso temporaneo esclusivo ai Soci, per la durata massima di 1 anno, a seguito di quanto previsto al Capo III del presente Regolamento per la graduatoria di merito;
- Inoltre insiste in una contraddistinta nel piano degli arenili del Comune di Fano zona “Arzilla” con concessione demaniale N° 71/2008 (SID). È un’area rimessaggio a secco, per barche a vela, canoe, Sup; composta da due capanni principali, di cui uno dedicato ad attrezzeria velica, nel secondo una reception, bagno e antibagno, un vano per attrezzi vari, un scivolo a mare e, un’area dedicata a “Elioterapia” attrezzata con sdraie e ombrelloni.
- 7 (sette) posti barca a secco destinati alle sole attività istituzionali (posti per barche assistenza, scuola, sociali, e relative attrezzature, motori, oltre a stipetti, ecc.), collocati al di fuori della graduatoria di merito, nonché quelli previsti per riserva di legge;
- 12 (dodici) posti barca a secco destinati a Soci appassionati del mare e/o vela, che siano regolarmente iscritti al Registro Naviglio della L.N.I. se recanti motore ausiliario; dati codesti in concessione annuale, in cambio di un contributo forfettario stabilito per la copertura dei meri costi fissi quali a titolo di esempio non esaustivo acqua, energia elettrica, guardiania, segreteria, uso e pulizia locali docce, raccolta rifiuti, ecc. da poter sostenere l’associazione.
- È tenuta annualmente a confermare o aggiornare con provvedimento formale, predisposto dal Consiglio Direttivo locale ed approvato dall’assemblea dei soci, il numero di posti di barca di stazionamento a terra disponibili stabilito in funzione di elementi, anche variabili nel tempo, in relazione a:
- dimensioni e caratteristiche dell’area in concessione;
- spazi di manovra;
Il provvedimento di cui al punto b) è reso noto con idonee forme di pubblicità, ed è soggetto all’approvazione dell’assemblea dei soci, convocata ai sensi dell’art. 22 del Regolamento allo Statuto, con la maggioranza qualificata dei 3/5 dei votanti.
È facoltà della S.P. di confermare con provvedimento motivato del C.D. la volontà espressa dall’Assemblea dei Soci di cui al punto b, da emanarsi entro il 30 settembre di ogni anno, senza convocare una nuova assemblea per tali fini, quando, negli anni successivi, NON vi siano rilevanti modifiche alle strutture sociali, ovvero ai posti barca disponibili, tali da determinare significative variazioni nell’assegnazione dei posti barca e/o delle pertinenze assegnate ai Soci.
2. Posti provvisori.
Con determinazione del C.D. di sezione, nella deliberazione annuale dei posti barca a disposizione dei Soci, le strutture periferiche possono prevedere la facoltà di utilizzare uno o più posti, in acqua o a terra, per ragioni di ospitalità. In tal caso, i relativi posti sono collocati al di fuori della graduatoria di merito.
Le norme di cui al comma precedente devono prevedere che le ragioni di ospitalità, comunque legate a fini istituzionali, debbano rivestire carattere temporaneo ed essere avulse da qualsiasi finalità commerciale.
Le unità da diporto di passaggio, munite di tessera d’iscrizione al Registro del naviglio della LNI, in corso di validità, purché battenti bandiera di Stato appartenente alla Comunità Europea, hanno diritto ad essere ospitate gratuitamente dalle strutture periferiche per i primi tre giorni di sosta, salvo un eventuale contributo forfettario stabilito per la copertura dei meri costi fissi quali a titolo di esempio non esaustivo acqua, energia elettrica, guardiania, segreteria, uso e pulizia locali docce, raccolta rifiuti, ecc.
In caso di sosta superiore ai 3 (tre) giorni, potrà essere richiesto un contributo associativo per il posto barca giornaliero.
Come previsto dall’Art. 8-i, i posti temporaneamente liberi possono essere impiegati dal. C.D. come posti provvisori, così come i posti in attesa di assegnazione.
3. Assegnazioni riservate ai disabili.
Nel rispetto delle finalità statutarie della Lega Navale Italiana, ed in funzione della disponibilità dei posti barca, le strutture periferiche debbono riservare i posti ai soci disabili nella misura stabilita dall’art. 49 nonies, comma 3°, del Codice della Nautica da diporto e succ. mod. ed integrazioni.
Ai fini dell’assegnazione di tali eventuali posti riservati, il C.D. di sezione applicherà una procedura privilegiata di assegnazione, fuori graduatoria di merito, per soddisfare richieste da parte di soci disabili.
Al fine di garantire l’effettivo godimento dei suddetti posti riservati, le Struttura Periferica sono tenute a rimuovere le barriere architettoniche dalle proprie basi nautiche compatibilmente con le proprie capacità finanziarie.
Allo scopo, la sezione ha reso accessibile la sede nautica anche alle persone con disabilità motoria che impiegano la carrozzina e renderà accessibile quanto prima la sede sociale.
I richiedenti devono presentare domanda corredata da apposito certificato rilasciato dalla competente Autorità Sanitaria, ai sensi dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, comma 3.
In ogni caso la titolarità del posto barca privilegiato deve essere riconosciuto solo ed esclusivamente alla persona diversamente abile.
È fatto divieto assoluto l’utilizzo dell’imbarcazione da parte di familiari e/o accompagnatori senza la presenza a bordo del titolare dell’assegnazione privilegiata, se non espressamente autorizzato dal presidente di sezione o suo delegato per comprovate e documentate esigenze (es. manutenzione natante).
È parimenti proibito il subentro personale nell’assegnazione privilegiata del posto barca da parte di terzi (familiari e non).
Qualora il numero delle domande sia superiore alla disponibilità dei posti riservati, sarà data priorità ai soci con disabilità motoria, ed in caso di parità di punteggio tra i suddetti soci, saranno utilizzati i parametri previsti dalla graduatoria di merito.
Per esigenze di promozione sociale oppure di ospitalità saltuaria, la Struttura Periferica ha facoltà di concedere ad eventuali ospiti disabili, in eccezionale deroga alla norma regolamentare sull’uso delle strutture della sede nautica riservato esclusivamente ai soci, l’uso temporaneo delle proprie attrezzature per agevolare l’imbarco e lo sbarco degli stessi che ne facciano richiesta, previa sottoscrizione da parte degli stessi ospiti disabili di idonea ed integrale liberatoria di responsabilità in favore della Lega Navale Italiana, del C.D. di sezione e degli operatori presenti alle manovre.
4. Quota sociale per il posto barca.
La quota sociale da corrispondere per l’assegnazione del posto barca è determinata annualmente dal Consiglio Direttivo della S.P..
- in conformità all’Art. 6, n. 4 del Regolamento allo Statuto, le Struttura Periferica possono applicare al Socio, una quota una tantum c.d. di entratura a fondo perduto, alla prima assegnazione, in relazione ai servizi resi e per l’allestimento del posto barca assegnato.
Capo II
Requisiti e condizioni per l’assegnazione dei posti barca
5. Titolarità dell’assegnazione.
Il posto barca è assegnato al socio ordinario e non all’imbarcazione o al natante di proprietà. L’assegnazione del posto barca è personale e non può essere oggetto di vendita o cessione ad altro titolo per nessun motivo. L’unità ivi ormeggiata/alata può essere usata anche da familiari in linea diretta o collaterale iscritti alla L.N.I..
6. Divieto di cumulo nelle assegnazioni.
Ciascun socio ordinario può essere assegnatario di un solo posto barca.
7. Regime proprietario dell’unità da diporto.
È tassativamente vietata l’assegnazione di posti barca a non soci o a soci che abbiano in comproprietà unità da diporto con non soci. L’assegnazione è altresì vietata ai soci che siano titolari, nei confronti dell’unità, di diritti diversi da quello di proprietà, quali quelli di usufrutto, di uso di comodato, di locazione, di affitto, con le sole eccezioni del leasing nautico e del comodato d’uso stipulato con un ente istituzionale (Regioni, Province, Comuni, Autorità Portuali, A.U.S.L., ecc.) entrambe adeguatamente documentate.
La proprietà dell’unità da diporto è soggetta alle seguenti condizioni:
- qualora l’unità non sia soggetta ad immatricolazione, il socio deve allegare alla domanda di assegnazione di posto barca un documento o una dichiarazione da cui risulti il titolo in base alla quale l’unità è detenuta o posseduta.
- in caso di comproprietà dell’unità devono essere riportati i nominativi di tutti i soci , e deve essere indicato tra questi il nominativo del socio che assumerà la titolarità dell’assegnazione del posto barca.
I requisiti concernenti la proprietà dell’unità devono risultare da:
-
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritta da tutti i soci comproprietari; dal contratto di acquisto, da depositare in originale ovvero in copia autentica;
- l’assegnazione di un posto barca, nel caso di soci coniugi in regime di comunione, ovvero nel caso in cui uno solo di essi sia intestatario dell’unità da diporto, può essere richiesta dal coniuge che ha maggiore punteggio anche se l’altro non ha maturato i due anni di anzianità di cui al successivo punto 8.
8. Condizioni per l’assegnazione e il mantenimento.
Per essere assegnatario di un posto barca il socio deve soddisfare le seguenti condizioni:
- essere socio ordinario o assimilato (benemerito, onorario, sostenitore) della Struttura Periferica da almeno due anni, salvo il caso di eccedenza di posti barca rispetto alle domande;
- essere in regola con il tesseramento per l’anno in corso e con il pagamento dell’eventuale quota una tantum di entratura, di cui all’Art. 4 (b;
- oltre a disporre dell’unità da diporto secondo quanto stabilito dal precedente punto 7, il socio deve altresì dichiarare che la sua unità batte bandiera di Stato appartenente alla Comunità Europea;
- avere iscritto l’unità da diporto nel Registro del Naviglio della Lega Navale Italiana ed essere in regola con il versamento della relativa quota di iscrizione annuale;
- aver ottemperato agli obblighi di legge per quanto attiene all’assicurazione obbligatoria dell’unità relativamente alla responsabilità civile, (furto e incendio non obbligatorie);
- aver presentato nei termini l’istanza di assegnazione del posto barca (vds. allegato al presente regolamento), che deve contenere:
- una dichiarazione di essere a conoscenza ed accettare che la concessione del posto barca non implica, in alcun caso, la presa in custodia dell’unità da diporto da parte della sezione e pertanto essa resta in affidamento del proprietario titolare dell’assegnazione. A tal fine, i Soci assegnatari, prima dell’occupazione del posto o all’atto del rinnovo annuale, dovranno consegnare altresì fotocopia della suddetta polizza assicurativa, valida e con validità rinnovata per tutto il periodo dell’assegnazione del posto;
- una clausola, da sottoscrivere, di manleva di ogni responsabilità della Struttura Periferica per il furto, anche parziale, del natante/imbarcazione, contenuto nella predetta istanza. Coloro i quali saranno sprovvisti di tale copertura assicurativa e si rifiuteranno di sottoscrivere la predetta manleva di responsabilità, non potranno in nessun caso essere assegnatari di posto barca.
9. Esonero responsabilità della LNI e della S.P. per danni e furti totali o parziali.
I Soci assegnatari, con la sottoscrizione del modulo di assegnazione del posto barca, dichiareranno con clausola duplicemente sottoscritta ai sensi degli art. 1341 e 1342 cod. civ, di essere edotti e consapevoli che la Lega Navale Italiana e i Dirigenti delle Struttura Periferica, svolgendo attività gratuita e volontaria:
11. Trasmissibilità dell’assegnazione agli eredi.
In caso di decesso del socio titolare, l’assegnazione è confermata per l’anno corrente, salvo rinuncia degli aventi diritto, in testa agli eredi del de cuius entro il secondo grado, purché siano soci della Lega Navale Italiana. Per l’anno successivo al fine del mantenimento dell’assegnazione del posto barca si richiama al punto 8.
12. Intrasmissibilità dell’assegnazione a soci comproprietari.
In nessun caso l’eventuale società nella comproprietà di una barca può dare luogo alla trasmissione del posto barca da parte del socio assegnatario al comproprietario
13. Effetti dei provvedimenti disciplinari.
Capo III
Graduatoria di merito
14. Graduatoria di merito.
Gli organi di governo delle Struttura Periferica predispongono annualmente la graduatoria di merito dei soci. La graduatoria di merito costituisce lo strumento esclusivo attraverso cui il socio può ottenere la prima assegnazione, o il successivo mantenimento del posto barca, e il godimento degli eventuali servizi accessori forniti dalla Struttura Periferica. (A titolo esemplificativo: parcheggi, piazzuole, posto ombrelloni, uso delle unità di proprietà della struttura, etc.).
È facoltà delle Strutture Periferiche di poter adottare modalità di attribuzione del punteggio delle attività svolte dal Socio, che si ritengono più confacenti alle dimensioni, alla struttura, all’organizzazione interna, alle peculiarità delle iniziative che vengono tradizionalmente svolte dalle sezioni, ecc. a condizione che rispecchino i principi e i valori espressi e che non configgano in nessun modo con i parametri stabiliti nel presente Regolamento Nazionale.
Sono tassativamente escluse le previsioni di esenzioni alla partecipazione alle attività sociali le assegnazioni privilegiate per soci e/o componenti del C.D., attribuzione di punteggio per manifestazioni non istituzionali.
La graduatoria di merito definitiva, deve essere pubblicata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
L’assegnazione del posto barca è determinata secondo la graduatoria annuale dei soci aventi diritto formata sulla base dei rispettivi punti di merito, attribuiti secondo i parametri di cui alla Tabella allegata al presente regolamento. “TABELLA 20230426.1 ” allegato al Regolamento: “punteggio forfettario”.
L’attribuzione dei punti di merito è incompatibile con la corresponsione di compensi, emolumenti o altri vantaggi di natura patrimoniale, comunque denominati, con la sola esclusione dei rimborsi delle spese vive eventualmente sostenute dal socio (precedentemente autorizzate).
Il mantenimento dell’assegnazione del posto barca per più anni consecutivi è subordinato al conseguimento da parte del socio del punteggio minimo di merito stabilito col Regolamento interno della Struttura Periferica in relazione ai posti barca disponibili, pari a 10 punti/anno.
I punti di merito per conseguire l’assegnazione/mantenimento annuale sono consumati al termine del periodo di assegnazione e devono essere espunti ogni anno dal computo della graduatoria di merito ad eccezione dei punti di anzianità di tesseramento.
A parità di punteggio prevarrà il socio con più anzianità di iscrizione. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.
La lista di attesa sarà pertanto costituita dai soci non assegnatari di posto barca e andrà utilizzata a scorrimento nei casi previsti dai successivi art. 20, 21 e 22 del presente regolamento.
15. Presentazione della domanda.
Per essere compreso nella graduatoria di merito annuale per le attività svolte il socio deve presentare apposita domanda alla Struttura Periferica, con pedissequo modello di accreditamento punteggio conseguito in virtù delle attività svolte dal Socio durante l’anno (ovvero con altra modalità equivalente adottata dalla Struttura Periferica ai sensi del comma 2 dell’art. 14) secondo lo schema dei facsimili allegati al presente Regolamento.
I termini di presentazione della domanda e della documentazione richiesta sono tassativamente fissati nel giorno 15 novembre di ogni anno.
Ricevute le domande dei Soci richiedenti, corredate dal modulo di accreditamento del punteggio conseguito, il C.D. della sezione entro il 1 dicembre, provvederà a:
- Svolgere gli opportuni controlli di regolarità delle predette istanze, di verifica delle attività svolte dai soci e di formazione della lista dei risultati finali;
- Pubblicare la graduatoria provvisoria di assegnazione dei posti barca;
- Comunicare al Socio con lettera o altro mezzo equipollente (PEC; ecc.):
- Le quote del tesseramento ed i contributi associativi per il rinnovo annuale accordato ai soci assegnatari in regola con gli adempimenti stabiliti;
- La decadenza dal rinnovo delle assegnazioni ai soci che risultano non aver conseguito nell’anno trascorso i punti previsti della graduatoria di merito ed utilizzato in maniera continuativa la barca;
- Assegnare i nuovi posti disponibili (fra cui quelli liberati in quanto "non rinnovati" ai precedenti assegnatari annuali, per mancato uso dell’unità e/o per mancata attività di merito): tali posti possono essere assegnati ai Soci richiedenti che risultano detenere il necessario e verificato punteggio
- Esporre la graduatoria definitiva in bacheca.
16. Entrata in vigore della graduatoria. Reclami e ricorsi.
La graduatoria di merito, congelata al 31 dicembre e valida per l’assegnazione / mantenimento nell’anno successivo, in ogni sua componente, entra in vigore dalla data di pubblicazione nella bacheca della struttura o nell’Albo sociale, e mantiene validità fino alla pubblicazione della graduatoria di merito dell’anno successivo.
Al fine di consentire la rettifica di errori materiali nella compilazione, o di procedere a correzioni nell’attribuzione dei punteggi, ovvero di sollevare qualunque altro tipo di doglianza avverso la loro posizione in graduatoria, i soci interessati possono proporre reclamo, in forma scritta, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data della pubblicazione della graduatoria medesima. Il reclamo, indirizzato all’organo al vertice della Struttura Periferica, viene da questi deciso entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione.
Avverso la decisione negativa è ammesso ricorso, entro i successivi 15 (quindici) giorni dalla comunicazione, innanzi al Collegio dei Probiviri di Sezione e/o, per le Delegazioni e le strutture periferiche commissariate, innanzi al Delegato regionale, seguendo, per quanto compatibile, la procedura dettata dalle norme dello Statuto e del Regolamento allo Statuto in materia di contenzioso amministrativo tra gli organi della Struttura Periferica ed i soci.
Salvo diversa deliberazione dell’organo decidente la proposizione del reclamo, non sospende l’efficacia della graduatoria.
La proposizione di un reclamo o di un ricorso manifestamente infondato, ovvero presentato a meri fini dilatori o emulativi, può esporre il socio a procedimento disciplinare per violazione del combinato disposto degli articoli 5 dello Statuto, e 3 ed 8 del Regolamento allo Statuto.
17. Pubblicazione ed efficacia della graduatoria.
La pubblicazione della graduatoria annuale di merito conferisce ai soci in essa iscritti una legittima aspettativa di diritto. Essa non può essere derogata o modificata se non per errore di calcolo nell’attribuzione dei punteggi, ovvero per decadenza dichiarata ai sensi del successivo articolo 20, comma secondo, del presente regolamento.
18. Divieto di assegnazione a tempo indeterminato.
Nel perseguimento delle finalità di cui all’articolo 2, lett. b)e d), dello Statuto, ed allo scopo di consentire a tutti i soci di accedere al beneficio, nel tempo ed in base alle priorità stabilite dal presente regolamento, è vietata l’assegnazione di posti barca a tempo indeterminato.
19. Unità in comproprietà. Divieto di cumulo dei punteggi.
Per l’effetto, ai fini dell’assegnazione/mantenimento sono conteggiati i soli punti maturati dal socio che è indicato come assegnatario o aspirante tale.
I punteggi maturati dai singoli soci comproprietari, da computarsi in ogni caso, diventano fruibili da parte di ciascun socio nel caso di scioglimento della comunione ovvero di cessione, a qualsiasi titolo, della quota proprietaria, ma solo per la richieste di una nuova assegnazione, fermo restando quanto stabilito dall’Art. 12 sull’intrasmissibilità dell’assegnazione a soci comproprietari.
Capo IV
Decadenza dall’assegnazione del posto barca
20. Cause di decadenza.
Costituiscono cause di decadenza dall’assegnazione del posto barca:
- la perdita della qualità di socio, per una delle cause previste dall’articolo 6 dello Statuto;
- il mancato pagamento della quota associativa annuale, ivi comprese le indennità di mora entro la data del 30 settembre di ogni anno, della quota d’iscrizione dell’unità da diporto al Registro del Naviglio della Lega Navale Italiana, della quota sociale per il posto barca e dell’eventuale quota di entratura a fondo perduto contestualmente al rilascio dell’Assegnazione, di cui al precedente articolo 4;
- la grave inosservanza rilevata delle norme in materia di sicurezza;
- la mancata tenuta in buone condizioni di efficienza e di navigabilità della propria imbarcazione;
- la mancata occupazione del posto barca, entro il termine di un anno dall’assegnazione, ovvero entro un anno dalla perdita o vendita dell’imbarcazione, senza giustificato motivo, motivato per iscritto e accettato dal C.D.;
- il mancato utilizzo con continuità del posto barca in assegnazione, minimo sei volte l’anno, salvo cause motivate per iscritto e accettate dal C.D. Le cause di forza maggiore non potranno essere addotte nel caso delle società nella proprietà delle barche;
- il rifiuto ingiustificato di utilizzare la propria unità da diporto per l’espletamento di attività istituzionali, stabilite dagli organi di governo della S.P. in applicazione dell’articolo 3, n. 1, dello Statuto;
- il mancato conseguimento del punteggio di attività della graduatoria di merito necessario per ottenere il rinnovo annuale dell’assegnazione, salvo cause di forza maggiore motivate per iscritto e accettate dal C.D.;
- l'utilizzo dell’assegnazione in difformità da quanto stabilito dalla Struttura Periferica, con particolare riferimento alle dimensioni ed alla allocazione;
- il mancato rispetto delle disposizioni, stabilite dal regolamento della S.P., riguardanti qualità e dimensione degli ormeggi delle barche, dei parabordi, delle sospendite, ecc.;
- il mancato indennizzo dei danni causati dall’assegnatario ad altri Soci o alla Sezione.
- l’utilizzo dell’unità fruitrice del posto barca assegnato per lo svolgimento di attività commerciale e/o lucrativa di qualsiasi genere, anche al di fuori della sede nautica della Struttura Periferica.
La decadenza, ove le giustificazioni del Socio, ovvero l’eventuale causa di forza maggiore addotta, non vengano accolte dalla Struttura Periferica, è dichiarata con provvedimento del Consiglio Direttivo, avverso cui è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, innanzi al Collegio dei Probiviri di Sezione o, per le Delegazioni e le strutture periferiche commissariate, innanzi al Delegato Regionale, seguendo, per quanto compatibile, la procedura dettata dalle norme dello Statuto e del Regolamento allo Statuto in materia di contenzioso amministrativo tra gli organi della Struttura Periferica ed i soci.
21. Esclusione dalla graduatoria di merito.
I soci dichiarati decaduti dall’assegnazione di posto barca, per uno dei motivi di cui all’art. 20 e i suoi sub, sono esclusi oltre che dalla graduatoria di merito per l’anno corrente, anche da quelle relative ai i due anni solari successivi a quello in cui è stata dichiarata la decadenza a titolo di sanzione accessoria.
22. Revoca definitiva.
L’eventuale giustificato motivo per causa di forza maggiore all’origine della mancata occupazione del posto barca (art. 20-e), o mancato utilizzo con continuità dei Servizi Sociali in concessione (art. 20-f), o mancato conseguimento del punteggio minimo di graduatoria di merito necessario per il mantenimento (art. 20-h) (cause di decadenza dall’assegnazione del posto barca), che deve essere comunicato dal socio per iscritto ed essere accettato con delibera dal C.D., non può essere reiterato oltre il terzo anno consecutivo: dopo tale termine è obbligatoria la revoca dell’assegnazione che diviene così esecutiva e inappellabile.