CATANIA


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LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI CATANIA
Finalità e normativa di riferimento

1. La Lega Navale Italiana – Sezione di Catania con sede in Via Cardinale Dusmet s.n. entroporto Catania, 
autorizzata dalla Presidenza Nazionale il 24.03.2000, ha per fine quello di perseguire gli scopi enunciati all’articolo
2 dello Statuto della L.N.I. di cui al Decreto interministeriale Difesa – Trasporti del 21 maggio 2012 e costituisce, 
unitamente alle altre Sezioni e Delegazione, uno degli elementi operativi attraverso i quali l’organizzazione 
centrale attua la funzione di ente pubblico preposto a servizi di pubblico interesse
2. La Sezione non persegue finalità di lucro ed eventuali proventi delle attività consentite non possono, in nessun 
caso, essere divisi tra gli associati anche in forma indiretta. Vige l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di 
gestione a favore delle attività istituzionali e statutariamente previste. 
3. Nell’ambito dei propri fini istituzionali:
a. svolge servizi di pubblico interesse, a norma dell’articolo 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive 
modificazioni;
b. si ispira ai principi dell’associazionismo, sanciti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, al fine di svolgere 
attività di promozione e utilità sociale;
c. promuove iniziative di protezione ambientale, agli effetti della legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive 
modificazioni;
d. promuove e sostiene la pratica del diporto, degli sport marinareschi e delle altre attività di navigazione, 
concorrendo all’insegnamento della cultura nautica, ai sensi del decreto 18 luglio 2005, n. 171.
4. La Presidenza Nazionale, consapevole che la pratica dello sport è un diritto dell’uomo, ha inoltre autorizzato il
27.11.2006 l’istituzione del Gruppo Sportivo Vela L.N.I. allo scopo di promuovere e sviluppare lo sport nautico 
della Vela.
I Gruppi Sportivi hanno lo scopo di mantenere e promuovere, in particolare tra i giovani, l’attività sportiva
dilettantistica e didattica dell’Organismo sportivo cui intende affiliarsi e di cui recepisce le norme ed i regolamenti 
dell’ordinamento sportivo. 
I Gruppi Sportivi consentono a coloro che ne fanno parte di avere la possibilità di praticare lo sport senza 
discriminazioni di alcun genere, con mutua comprensione e spirito di amicizia, solidarietà e fair play e 
contribuiscono, così, alla costruzione di un mondo migliore e più pacifico educando la gioventù per mezzo dello 
sport.
5. La Sezione è regolata dalla normativa di cui al codice civile, dalle leggi speciali in materia, dal Decreto del 
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, dallo Statuto della Lega navale italiana approvato con Decreto 
Interministeriale Difesa – Trasporti del 21 maggio 2012, dal Regolamento allo Statuto approvato con 
Determinazione n. 86 del 4 dicembre 2015 del Commissario Straordinario e successive modificazioni e dal 
presente Regolamento. 

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