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CAGLIARI


Chi Siamo

Regolamento Interno

LEGA NAVALE ITALIANA - SEZIONE DI CAGLIARI

ARTICOLO 1

Finalità e normativa di riferimento

1. La Lega navale italiana – Sezione di Cagliari, autorizzata dalla Presidenza Nazionale il 1 luglio 1902, con sede a Cagliari in Viale Colombo 135 ha per fine quello di perseguire gli scopi enunciati all’articolo 2 dello Statuto della L.N.I. di cui al Decreto interministeriale Difesa – Trasporti del 21 maggio 2012 e costituisce, unitamente alle altre sezioni e delegazione, uno degli elementi operativi attraverso i quali l’organizzazione centrale attua la funzione di ente pubblico preposto a servizi di pubblico interesse.

2. La Sezione non persegue finalità di lucro ed eventuali proventi delle attività consentite non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati anche in forma indiretta. Vige l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali e statutariamente previste.

3. Nell’ambito dei propri fini istituzionali:

a. svolge servizi di pubblico interesse, a norma dell’articolo 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni;

b. si ispira ai principi dell’associazionismo, sanciti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, al fine di svolgere attività di promozione e utilità sociale;

c. promuove iniziative di protezione ambientale, agli effetti della legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni;

d. promuove e sostiene la pratica del diporto, degli sport marinareschi e delle altre attività di navigazione, concorrendo all’insegnamento della cultura nautica, ai sensi del decreto 18 luglio 2005, n. 171.

4. La Presidenza Nazionale, consapevole che la pratica dello sport è un diritto dell’uomo, ha inoltre autorizzato il 27/11/2005  l’istituzione dei Gruppi Sportivi L.N.I. Vela, Pesca, Canoa, Motonautica, allo scopo di promuovere e sviluppare gli sport nautici della Vela, Pesca, Canoa, Motonautica

I Gruppi Sportivi hanno lo scopo di mantenere e promuovere, in particolare tra i giovani, l’attività sportiva dilettantistica e didattica dell’Organismo sportivo cui intende affiliarsi e di cui recepisce le norme ed i regolamenti dell’ordinamento sportivo.

I Gruppi Sportivi consentono a coloro che ne fanno parte di avere la possibilità di praticare lo sport senza discriminazioni di alcun genere, con mutua comprensione e spirito di amicizia, solidarietà e fair play e contribuiscono, così, alla costruzione di un mondo migliore e più pacifico educando la gioventù per mezzo dello sport.

5. La Sezione è regolata dalla normativa di cui al codice civile, dalle leggi speciali in materia, dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, dallo Statuto della Lega navale italiana approvato con Decreto Interministeriale Difesa – Trasporti del 21 maggio 2012, dal Regolamento allo Statuto approvato con Determinazione n. 86 del 4 dicembre 2015 del Commissario Straordinario e successive modificazioni e dal presente Regolamento. 

ARTICOLO 2

I soci

1. Possono far parte della sezione, in qualità di soci, i cittadini, senza alcuna distinzione razziale, sociale e di genere, che si impegnano a perseguire gratuitamente attraverso la loro azione volontaria gli scopi dell’associazione, con la consapevolezza di essere essi stessi protagonisti di divulgazione degli sport e della cultura marinara. Essi devono impegnarsi nelle attività volte al conseguimento delle finalità statutarie con lealtà, passione, iniziativa, animo altruistico e fedeltà allo spirito dell’associazione stessa, con l’apporto della propria preparazione culturale marittima ed esperienza sportiva. 

2. I soci, nei loro rapporti interpersonali, devono assumere come codice di comportamento lo spirito generoso e leale degli uomini di mare, il tratto cortese e il mutuo rispetto. Essi devono improntare a cordialità i rapporti con la Dirigenza alla quale, tra l’altro, hanno sempre diritto di richiedere informazioni e chiarimenti di qualsiasi tipo, ottenendo adeguato riscontro; a tal fine, possono anche avanzare istanze, denunce, ricorsi o altro, purché formulati in termini civili e corretti. 

3. I soci iscritti presso altre sezioni o delegazioni della LNI, in regola con il tesseramento, possono essere accolti presso la sezione per un determinato periodo di tempo allo scopo di consentire loro di fruire di eventuali servizi disponibili, nei limiti imposti dalla capacità ricettiva e fatta salva la priorità da riservare ai soci della stessa. Essi sono tenuti a pagare le quote supplementari relative ai servizi di cui usufruiscono.

ARTICOLO 3

Modalità di ammissione

 

1. Il cittadino che intende iscriversi alla sezione può presentare domanda, liberamente. Nella domanda il richiedente deve sottoscrivere una dichiarazione attestante di avere preso conoscenza dello Statuto della Lega Navale Italiana, del relativo Regolamento nazionale nonché del presente Regolamento e di accettare le finalità e le norme di comportamento che sono alla base del Sodalizio. 

2. Le credenziali che si richiedono per l’accettazione di un nuovo socio sono di specchiata onorabilità della persona, che può essere garantita da due soci ordinari presentatori, già iscritti da almeno tre anni, o dalla esibizione del certificato del casellario giudiziario.

3. L’accettazione delle domande è competenza esclusiva dell’Organo direttivo della sezione che può negare detta accettazione a persona non in possesso dei requisiti, precisandone la motivazione con atto formale.

 

ARTICOLO 4

Delle quote sociali

 

1. Le quote di associazione alle categorie di soci ordinari e giovani sono fissate annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale, il quale stabilisce altresì le aliquote dovute alla Presidenza Nazionale.

2. Il Consiglio Direttivo di Sezione può stabilire a carico dei soci, in base ai servizi resi, una quota annuale di frequenza supplementare a quella nazionale, per coprire le spese di gestione, esercizio e manutenzione delle sedi. Può stabilire, altresì, a carico dei nuovi soci di età superiore ai 25 anni, in relazione ai servizi richiesti, una quota straordinaria “una tantum” da destinare tassativamente in attività volte al perseguimento degli scopi istituzionali, qualora nel quinquennio precedente siano stati effettuati lavori per i quali gli iscritti hanno versato quote straordinarie mirate al ripristino o al funzionamento delle strutture della sezione.

 

ARTICOLO 5

Tesseramento – Anzianità – Graduatoria di merito

1. La tessera di socio della Lega Navale Italiana è nazionale ed è fornita nominativamente dalla Sezione. In caso di smarrimento, il duplicato della tessera è rilasciato gratuitamente a richiesta.

2. È dovere primario dei Soci rinnovare il tesseramento entro i primi tre mesi dell’anno.

I Dirigenti devono curare che le operazioni per il rinnovo del tesseramento siano portate a compimento entro il più breve tempo possibile, al fine di assicurare con tempestività la programmazione della propria attività sociale.

Cureranno, inoltre, la tenuta, anche su supporto informatico, di un registro dei propri associati distintamente per ciascuna categoria. Tale registro, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente in tema di privacy, è accessibile ai Soci limitatamente ad informazioni riguardanti le generalità ed i recapiti postali degli altri associati esclusivamente per motivi relativi alla vita e all’attività sociale.

I soci non in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote supplementari, purché non decaduti per morosità, conservano il diritto di essere invitati alle Assemblee della Sezione e alle manifestazioni sociali, però non possono parteciparvi, né esercitare il diritto di voto, né essere eletti alle cariche sociali se prima non hanno provveduto al rinnovo delle quote sociali per l’anno in corso.

3. Il socio ordinario di età superiore a 25 anni, che rinnova il tesseramento dopo il 31 di marzo ed entro il 30 giugno, è tenuto al pagamento di un’indennità di mora del 10% dell’importo della quota.

Il socio ordinario di età superiore a 25 anni, che rinnova il tesseramento dopo il 30 giugno ed entro il 30 settembre, è tenuto al pagamento di un’indennità di mora del 20% dell’importo della quota.

4. L’anzianità di Socio decorre dall’anno della prima iscrizione alla Lega Navale Italiana in qualsiasi categoria, purché non vi siano soluzioni di continuità, neppure per un solo anno, nel pagamento della quota sociale.

L’anzianità di iscrizione e le prestazioni effettuate volontariamente e gratuitamente dai soci per i fini istituzionali, associativi e sociali sono i parametri attraverso i quali viene stilata, con le modalità stabilite dal Regolamento base nautica della Sezione, la graduatoria di merito degli associati che è alla base della assegnazione dei posti barca presso la base nautica.

 

ARTICOLO  6

Sanzioni disciplinari

 

1. Le azioni e i comportamenti gravi per i quali un Socio è passibile di azione disciplinare, sono le seguenti:

a.               diffamare la Lega Navale Italiana, o la Sezione, o commettere azioni in contrasto con le sue finalità;

b.              propugnare organizzazioni indipendenti che tendano ad assorbire la Sezione;

c.               creare nell'ambito della Sezione nuclei di attività che tendano a menomarne l'esistenza;

d.              svolgere azioni intese a spezzare l'unità dei soci, creando in seno alla Sezione situazioni di disagio o discredito per gli Organi dirigenti, senza che sussistano seri e comprovati motivi;

e.               ricorrere ad una qualsiasi Autorità estranea all’Associazione o intentare azione legale contro la Sezione, anziché affidare la composizione della controversia agli organi statutari;

f.                servirsi dell’organizzazione della Sezione per svolgere attività finalizzata ad interessi personali di qualsiasi tipo, propaganda politica o comunque estranea alle finalità dell’Associazione, o devolvere fondi sociali per scopi non connessi all’attività istituzionale;

g.              avere un contegno scorretto in seno all’Associazione o assumere comportamenti in contrasto con i principi etici ed in violazione delle norme statutarie e regolamentari;

h.              fornire false informazioni relative alla proprietà di un natante all’atto dell’iscrizione al naviglio al fine di usufruire, in modo fraudolento, della graduatoria di merito dei soci.

2. Competente a promuovere l’azione disciplinare è il Presidente. Tutti gli atti di contestazione di addebiti, dell’avvio del relativo procedimento amministrativo o disciplinare e del provvedimento conclusivo devono essere portati a conoscenza del Socio interessato mediante consegna a mano o con raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. Qualora il Presidente venga a conoscenza di un’azione o di un comportamento censurabile di un Socio non rientrante nelle ipotesi di cui al precedente comma, e non ritenga di poter risolvere il caso nel rispetto dei tradizionali principi morali del Sodalizio, può adottare direttamente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notizia, previa audizione personale formalmente verbalizzata del Socio interessato, uno dei seguenti provvedimenti:

a.       il richiamo scritto, con il quale il socio viene invitato a desistere da un comportamento non consono alle finalità del Sodalizio o da azioni che turbino la vita sociale della Sezione;

b.      la sospensione dalla frequenza della sede sociale e nautica per un periodo non superiore a 15 giorni, nei casi di recidiva nei comportamenti di cui sopra o nei casi in cui la gravità del fatto richieda un provvedimento più incisivo;

c.       revoca dell’assegnazione del posto barca assegnato in forma temporale o triennale presso la base nautica della Sezione.

Avverso ai provvedimenti di cui al presente comma non è ammesso ricorso al collegio dei Probiviri di Sezione.

4. Il Presidente che venga a conoscenza di un’azione o di un comportamento di un socio rientrante nelle ipotesi di cui al precedente comma, dispone, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notizia, una inchiesta preliminare, incaricando un socio che non sia membro del Consiglio direttivo dell’audizione del socio e/o delle parti ed eventuali testimoni per l’accertamento dei fatti.

Di tale provvedimento dà conoscenza al socio oggetto dell’inchiesta, informandolo dei fatti che gli vengono addebitati e per i quali viene sottoposto al procedimento disciplinare.

L’inchiesta preliminare dovrà concludersi entro sessanta giorni dalla data in cui è stata disposta, salvo accertati legittimi impedimenti.

5. Il Presidente, qualora sulla base dell’inchiesta preliminare non ritenga il caso risolvibile nel rispetto dei tradizionali principi morali del sodalizio o nell’ambito dei poteri spettatigli in base al presente articolo, trasmette tempestivamente gli atti dell’inchiesta preliminare al Presidente del Collegio dei probiviri della Sezione, secondo i casi, per il giudizio di competenza, dandone comunicazione al socio oggetto dell’inchiesta richiamando i fatti che gli vengono addebitati come risultanti dall’inchiesta preliminare.

6. Il Collegio dei Probiviri adotta, nel termine di 60 giorni dalla ricezione degli atti, salvo accertati legittimi impedimenti, i seguenti provvedimenti:

a.    l’archiviazione;

b.    la deplorazione;

c.    la sospensione dall'esercizio dei diritti di Socio per un periodo non superiore a sei mesi;

d.   la radiazione.

7. I provvedimenti degli Organi disciplinari di prima istanza sono comunicati al Presidente della Sezione per il successivo corso degli atti procedurali e perché ne venga data integrale comunicazione all’interessato.

I provvedimenti degli Organi disciplinari di prima istanza sono appellabili ed impugnabili innanzi al Collegio dei Probiviri Nazionale nei termini e secondo le modalità previste dal Regolamento allo Statuto.

8. Al provvedimento disciplinare della sospensione dall’esercizio dei diritti di socio per un periodo pari o superiore a 3 mesi, consegue anche la decadenza del socio da qualsiasi carica sociale ricoperta e l’esclusione di poterla ricoprire in futuro.

9. È sospeso in via cautelare dai diritti di socio, con decisione del Collegio dei Probiviri, fino all’esito definitivo del relativo procedimento, il socio che sia stato condannato in primo grado per delitto non colposo o sia sottoposto a misure di prevenzione previste dalla legge penale.

La sospensione cessa dal momento in cui il socio documenti la sua assoluzione, con sentenza passata in giudicato, ovvero l’estinzione del reato.

Ove sia intervenuta condanna definitiva, il caso è rimesso agli stessi Organi disciplinari di cui sopra che decidono sulla compatibile prosecuzione del rapporto associativo, valutando l’entità della condanna e la sua incidenza sui valori che caratterizzano l’appartenenza alla Lega Navale Italiana.

10. I procedimenti disciplinari a carico di soci costituiscono pratiche riservate di cui non deve essere data pubblica notizia durante il loro svolgimento presso gli Organi competenti.

Il provvedimento amministrativo della sospensione dalla frequenza della sede e i provvedimenti disciplinari della sospensione dall’esercizio dei diritti di socio e della radiazione, questi due ultimi qualora divenuti esecutivi, sono pubblicati, senza motivazione, nell’Albo degli avvisi della Sezione. Il provvedimento disciplinare della radiazione è pubblicato altresì, senza motivazione, nel periodico “Lega Navale”.

 

ARTICOLO  7

Cessazione della qualità di socio

1. Le cause per la cessazione dalla qualità di socio sono le seguenti:

a.       Dimissioni: le dimissioni da socio della Lega Navale Italiana devono essere presentate fornendo le motivazioni relative, affinché gli Organi dirigenti possano trarne spunto per eventuali provvedimenti;

b.    Morosità: la perdita della qualità di Socio si verifica automaticamente il 30 settembre qualora il socio, senza giustificato motivo, non abbia provveduto alla data predetta al rinnovo del proprio tesseramento;

c.    Radiazione: oltre che a seguito di procedimento disciplinare, la radiazione deve essere disposta dal collegio dei Probiviri della Sezione nei confronti del socio che abbia riportato condanna penale per delitto non colposo, quando la condanna comporti l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle pene accessorie previste dal primo comma dell’art. 19 del Codice Penale.

2. Coloro che hanno perduto la qualità di socio per dimissioni o per morosità non possono riscriversi come nuovi soci nell’anno in cui sono cessati e, pertanto, perdono la propria anzianità di iscrizione all’Associazione. Essi possono iscriversi come nuovi Soci a partire dall’anno successivo, salva la possibilità di ottenere il ripristino dell’anzianità.

 

ARTICOLO  8

Assemblea dei soci – Convocazione

 

1. L’Assemblea ordinaria dei soci della Sezione è convocata dal Presidente:

a.    per l’esame dell’attività svolta nell’anno precedente e per l’approvazione del relativo conto consuntivo;

b.    per l’esame del programma delle attività da svolgere nell’anno seguente e per l’approvazione del relativo bilancio preventivo;

c.    per l’elezione degli Organi collegiali;

d.   per deliberare sugli argomenti di ordinaria amministrazione, per i quali, a termine della vigente normativa, è prevista l’approvazione dell’Assemblea dei soci.

2. L’assemblea ordinaria dei soci, in prima convocazione, è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto, computando le deleghe; in seconda convocazione, che può aver luogo con almeno un’ora di distacco dalla prima, è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

3. Nei casi di cui alle predette lettere a), b) e d), l’assemblea dei soci è presieduta dal Presidente, il quale nomina un segretario per la redazione del verbale e due o più scrutatori, secondo il numero dei votanti.

Dopo il controllo che i soci intervenuti e quelli che hanno rilasciato delega sono in regola con il tesseramento per l’anno in corso ed hanno diritto di voto, il Presidente apre i lavori dell’Assemblea sugli argomenti all’ordine del giorno, dirigendone lo svolgimento.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti deve svolgere una propria relazione sulla gestione amministrativa e sul conto consuntivo.

Il verbale dell’Assemblea, nel quale devono riportarsi i risultati delle votazioni svolte per l’approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e delle delibere, deve essere conservato in apposita raccolta, agli atti della Sezione. Una copia del verbale, con allegata la relazione dei Revisori dei Conti, in caso di approvazione di bilanci, deve essere inviata al competente Delegato Regionale.

4. L’Assemblea straordinaria dei soci della Sezione è convocata dal Presidente o direttamente, sentito il Consiglio Direttivo di Sezione, o a richiesta di un comitato di soci, rappresentante almeno un decimo dei soci ordinari maggiorenni o assimilati iscritti alla Sezione per trattare argomenti di carattere straordinario ed urgente.

La richiesta di convocazione da parte dei soci è sottoposta all’esame del Consiglio Direttivo di Sezione che, verificata la sua legittimità, in rapporto al dato ufficiale dei soci ordinari o assimilati, iscritti alla Sezione nell’anno precedente ed alla regolarità della posizione associativa dei soci richiedenti, esamina la natura dell’argomento proposto e le sue motivazioni, approva o respinge l’istanza, dando mandato al Presidente di convocare l’Assemblea straordinaria da tenersi entro il termine massimo di 30 giorni o di informare il comitato proponente del rigetto dell’istanza stessa e di invitarlo a presentare, entro il termine perentorio di 20 giorni, le proprie deduzioni avverso la delibera consiliare.

In tal caso, il Presidente entro i successivi 15 giorni deve inviare alla Presidenza nazionale una succinta relazione esplicativa del deliberato del Consiglio direttivo di sezione e le deduzioni presentate come sopra dal comitato di soci che ha richiesto la convocazione dell’assemblea straordinaria.

Il Presidente nazionale, entro 30 giorni dal ricevimento, delibera in merito.

L’Assemblea straordinaria di sezione è valida con la presenza di un numero di soci aventi diritto di voto, computate le deleghe, di almeno due terzi, in prima convocazione, e di un terzo, in seconda convocazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza.

5. L’invito a partecipare all’Assemblea e il relativo ordine del giorno deve essere inviato, anche per via telematica, almeno quindici giorni prima della data di convocazione, a tutti i soci ordinari e assimilati della Sezione che ne abbiano diritto, e pubblicizzato mediante pubblico avviso da esporre nell’Albo della sede sociale e, ove esista, della sede nautica, indicando la data, ora e luogo della prima e seconda convocazione, nonché, nel caso di Assemblea elettiva, il previsto orario di inizio e di termine delle votazioni. Analoga pubblicità deve essere data ai bilanci in discussione.

Nel caso di cui alla precedente lettera c) (elezioni degli OO.CC.), l’invito a partecipare è trasmesso almeno trenta giorni prima della data fissata per l’Assemblea.

6. Il diritto di voto, per l’elezione degli Organi collegiali e per l’approvazione dei bilanci e delle delibere di carattere generale nelle Assemblee ordinarie e straordinarie, è riservato a tutti i soci iscritti alla Sezione, ordinari e assimilati, di età superiore ai 18 anni, in regola con il tesseramento per l’anno in corso.

I Consiglieri Direttivi e i Revisori dei Conti devono astenersi dal voto quando si tratti di approvazione dei bilanci della Sezione.

7. Il socio avente diritto di voto e che non può partecipare all’Assemblea ordinaria e straordinaria, può rilasciare delega ad altro Socio che abbia anche esso diritto di voto.

La delega deve indicare chiaramente il nominativo del delegante e del delegato, la data dell’Assemblea per la quale la delega è rilasciata, la dichiarazione di accettare per rato e valido l’operato del delegato e deve essere sottoscritta dal delegante con firma leggibile, per esteso.

Ciascun Socio partecipante all’Assemblea con diritto di voto può essere portatore di non più di una delega.

Il Presidente dell’Assemblea, controlla la regolarità della delega, rilascia al Socio, unitamente al suo tagliando di votazione anche quello del Socio che ha rilasciato la delega.

Non sono ammesse deleghe nel caso di Assemblee per le elezioni di Organi Collegiali.

 

ARTICOLO 9

Assemblea elettiva

 

1. Il Presidente, in prossimità della scadenza del triennio di funzionamento del Consiglio direttivo decorrente dalla data di insediamento, convoca il Consiglio Direttivo uscente per fissare la data di convocazione dell’Assemblea dei soci che dovrà eleggere i membri dei nuovi Organi collegiali, l’ora di inizio e di termine delle relative operazioni di voto, nonché per stabilire, secondo le esigenze della Sezione e il numero dei soci iscritti, il numero dei Consiglieri Direttivi da eleggere, da un minimo di tre ad un massimo di undici.

Per il rinnovo delle cariche sociali valgono le seguenti norme:

a.    Gli Organi collegiali svolgono le loro funzioni sino alla scadenza del termine di durata previsto dallo Statuto e entro tale termine debbono essere ricostituiti. Tutti gli Organi Collegiali assumono, in ogni caso, la data di scadenza del Consiglio Direttivo.

b.    Gli Organi collegiali non ricostituiti nel termine di cui al precedente comma sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine stesso.

c.    Nel periodo in cui sono prorogati, gli Organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con specifica indicazione dei motivi di urgenza e di indifferibilità. Gli atti non rientranti fra quelli sopra indicati, adottati nel periodo di proroga, sono illegittimi.

d.   Entro il periodo di proroga di cui al precedente comma b) gli Organi collegiali debbono essere ricostituiti. Ove il Consiglio Direttivo, almeno dieci giorni prima della scadenza del periodo di proroga, non procede a fissare la data dell’Assemblea elettiva, la competenza è trasferita al Presidente che ha l’obbligo di esercitarla con procedura d’urgenza entro la scadenza del termine stesso.

e.    Tutti i membri del Consiglio Direttivo decaduto sono solidalmente responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta omissiva, e non possono essere eletti nel collegio dei revisori dei conti di sezione e nel collegio dei probiviri di sezione per un triennio, successivo alla data di decadenza.

2. Almeno trenta giorni prima della decadenza dalle funzioni del Consiglio Direttivo per compiuto mandato triennale, il Presidente uscente, con l’invito a partecipare all’Assemblea elettiva, provvede, con avviso all’albo della sede o altro mezzo ritenuto idoneo, a comunicare a tutti i soci che siano nelle condizioni di eleggibilità il loro diritto di candidarsi alla nomina di Presidente con relativa lista dei candidati Consiglieri nonché di farsi includere nelle liste dei candidati al Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, presentando domanda alla Presidenza della struttura periferica almeno dieci giorni prima della data dell’Assemblea elettiva.

Per quel che riguarda la candidatura a Presidente della Sezione, il candidato proporrà altresì agli elettori, insieme alla relazione programmatica, una lista di nominativi destinati ad assumere la carica di Consiglieri, tenuto conto del numero degli stessi maggiorato di tre unità (quali membri sostituti da far subentrare nel Consiglio Direttivo in caso di cessazione, per qualsiasi causa, di uno dei Consiglieri eletti).

I soci facenti parte di una lista di candidati consiglieri collegata al candidato Presidente dovranno presentare entro lo stesso termine l’adesione a detta lista e non potranno far parte di altre liste.

Unitamente all’avviso di convocazione, deve inviarsi una nota nella quale siano riportati, per informazione, i nominativi dei componenti del Consiglio Direttivo uscente, dei Revisori dei Conti e dei Probiviri che lasciano la carica.

3. Gli Organi dirigenti devono esporre nell’aula in cui si svolgono le elezioni e all’interno della cabina di votazione, a titolo meramente informativo, l’elenco dei soci candidati alla carica di Presidente della Sezione con la lista dei nominativi proposti per la carica di Consiglieri Direttivi, nonché distinte liste, in ordine alfabetico, dei candidati disposti ad assumere le altre cariche sociali (Revisori dei conti e Probiviri), attribuendo a ciascuno di essi, nella lista, un proprio numero d’ordine.

Qualora nessun socio si candidi alla nomina di Presidente con relativa lista, all’interno della cabina di votazione sarà posto l’elenco in ordine alfabetico dei soci disposti a candidarsi per il Consiglio Direttivo ed attribuito a ciascuno di essi un proprio numero d’ordine.

4. Per l’elezione degli Organi collegiali della Sezione sono da osservare le seguenti norme:

a.    Qualora almeno due Soci si siano candidati alla carica di Presidente della Sezione, proponendo una propria lista di nominativi destinati ad assumere la carica di Consiglieri, la scheda per la votazione relativa all’elezione del Consiglio Direttivo, consegnata dal Presidente dell’Assemblea all’avente diritto al momento del voto, dovrà contenere su distinte colonne numerate e contrassegnate dai nomi, in ordine alfabetico, dei candidati disposti ad assumere l’incarico di Presidente, l’elencazione dei nominativi proposti per la carica di Consiglieri Direttivi (più tre membri sostituti). Il socio votante può esprimere la propria preferenza sbarrando o il numero della lista o il nominativo del candidato Presidente e, nella scheda di votazione, null’altro può essere iscritto sotto pena di nullità della stessa. Risulta eletto Presidente di Sezione il Candidato Presidente che ha riportato il maggior numero di voti e sono eletti Consiglieri i componenti della lista associata. Nel caso in cui due o più candidati a Presidente di Sezione si classifichino al primo posto nella graduatoria con parità di voti, si dovrà procedere ad una votazione di ballottaggio, da tenersi entro i 15 giorni successivi.

b.    Qualora un solo socio si sia candidato alla carica di Presidente della Sezione, proponendo una propria lista di nominativi destinati ad assumere la carica di Consiglieri, la scheda per la votazione relativa all’elezione del Consiglio Direttivo, consegnata dal Presidente dell’Assemblea all’avente diritto al momento del voto, dovrà contenere un’unica colonna contrassegnata dal nome del candidato a Presidente e l’elencazione dei nominativi proposti per la carica di Consiglieri Direttivi, più tre membri sostituti.

Il socio votante può esprimere la propria preferenza sbarrando il nominativo del candidato Presidente se è favorevole alla sua elezione, o lasciando in bianco la scheda se, invece, non è suo intendimento sostenere la candidatura. Null’altro può essere scritto sotto pena di nullità del voto.

Il candidato e la lista associata risulteranno eletti se riporteranno almeno il 50% più uno dei voti validi espressi dai votanti. In caso contrario l’elezione dovrà essere ripetuta entro i successivi 15 giorni, con la modalità riportata nella seguente lettera c).

c.    Qualora, invece, nessun socio si sia candidato alla carica di Presidente della Sezione con una propria lista, la scheda per la votazione deve contenere tanti spazi quanti sono i componenti di ciascun Organo collegiale da eleggere. Nella scheda di votazione non deve essere riportato alcun nominativo di candidati alle varie cariche sociali. Il Socio votante può esprimere un numero di preferenze a sua discrezione, entro il limite degli spazi contenuti nella scheda. Nella scheda, il Socio, per esprimere il proprio voto, deve trascrivere il nominativo del candidato o soltanto indicare il suo numero d’ordine nella rispettiva lista ovvero riportare il nominativo di altro Socio prescelto. Nella scheda di votazione, oltre all’indicazione delle preferenze (nominativo o numero d’ordine) null’altro può essere scritto sotto pena di nullità della stessa.

Risulta eletto Presidente il socio che ha ottenuto il maggior numero di voti. Il socio che, pur avendo riportato il maggior numero di voti non accetti l’incarico di Presidente può, comunque, entrare a far parte del Consiglio Direttivo. Sarà eletto Presidente il socio che di seguito ha ottenuto il maggior numero di voti. La formalizzazione della mancata accettazione della carica di Presidente e dell’accettazione della carica di consigliere verrà riportata nel verbale della riunione di insediamento del Consiglio Direttivo. Qualora si riscontri parità di voti tra due o più candidati, risulta eletto Presidente della Sezione il socio che abbia maggiore anzianità di associazione alla Lega Navale. Analogamente in caso di parità di voti fra due o più candidati che nella graduatoria degli eletti al Consiglio Direttivo concorrono alla copertura dell’ultimo posto, risulta eletto il socio che abbia maggiore anzianità di associazione alla Lega Navale. A parità di anzianità, si procede mediante sorteggio in sede di proclamazione dei risultati delle elezioni.

d.   Per l’elezione del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, è consegnata all’elettore una distinta scheda che deve contenere tanti spazi quanti sono i componenti di ciascun Organo collegiale da eleggere. In caso di parità di voti fra due o più candidati che nella graduatoria degli eletti concorrono alla copertura dell’ultimo posto, risulta eletto il Socio che abbia maggiore anzianità di associazione alla Lega Navale. A parità di anzianità, si procede mediante sorteggio in sede di proclamazione dei risultati delle elezioni.

5. Possono essere eletti quali membri degli Organi collegiali della Sezione tutti i soci, persone fisiche, di età superiore ai 18 anni, appartenenti alle categorie ordinari e assimilati, che risultino iscritti alla Sezione.

Il Socio eletto a membro del Consiglio Direttivo decade dalla carica se già ricopre un incarico direttivo presso un Circolo nautico nello stesso Comune, salvo che non rinunci formalmente a detto incarico entro dieci giorni dalla nomina a Consigliere.

Non possono essere eletti nella carica di Revisori dei Conti e, se eletti, decadono dalla carica, i Soci che siano coniugi, parenti o affini entro il quarto grado, del Presidente o degli altri membri del Consiglio Direttivo della Sezione stessa o che prestino la loro opera retribuita presso la Sezione in via continuativa (art. 2399 C.C.).

Non possono essere eletti come membri del Collegio dei Probiviri e, se eletti, decadono dalla carica, i Soci che siano coniugi, parenti o affini entro il quarto grado del Presidente o degli altri membri del Consiglio Direttivo.

Soci che siano coniugi, parenti o affini entro il quarto grado non possono far parte dello stesso organo collegiale, salvo deroga da richiedere alla Presidenza Nazionale per il solo Consiglio Direttivo di Sezione che sarà rilasciata sulla base di specifici criteri fissati con apposita circolare.

6. I lavori dell’Assemblea sono aperti dal Presidente di Sezione uscente. Questo, dopo aver controllato che i soci intervenuti sono in regola con il tesseramento per l’anno in corso ed hanno diritto di voto, invita i soci presenti ad eleggere, scelto fra di essi, il Presidente che dovrà dirigere i lavori dell’Assemblea che, comunque, non può essere scelto tra i candidati ad assumere cariche sociali o loro parenti o affini, entro il quarto grado.

7. Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario per la redazione del verbale della seduta e due o quattro scrutatori secondo il numero dei votanti, per i quali valgono le stesse preclusioni indicate al precedente comma per il Presidente dell’Assemblea; dopo di che dà la parola al Dirigente uscente perché svolga la propria relazione sull’attività della struttura periferica e sul consuntivo della gestione, chiusa al 31 dicembre dell’anno precedente, di cui deve presentare il relativo bilancio, salvo che non sia stato precedentemente discusso e approvato, e il prospetto dei dati contabili della gestione dell’anno in corso, fino alla data dell’Assemblea, corredati dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Successivamente, secondo gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dell’Assemblea dirige la discussione, fissa le modalità per le operazioni di voto, apre le operazioni di voto, vigila sullo spoglio delle schede effettuato dagli scrutatori, convalidando o annullando le schede scrutinate e procede alla proclamazione dei risultati. Infine, firma il relativo verbale unitamente al Segretario.

8. In merito alle operazioni di voto valgono le seguenti norme:

a.     Al Presidente dell’Assemblea devono essere forniti i mezzi opportuni per lo svolgimento delle elezioni.

Nella sala deve essere disposta un’urna (cassetta convenientemente sigillata con finestratura) per raccogliere le schede di votazione. Il Presidente dell’Assemblea verifica i sigilli dell’urna e, insieme con gli scrutatori, organizza e sorveglia la votazione, facendo identificare gli elettori, prima che siano imbussolate le loro schede personali. I votanti, prima della votazione, devono apporre la firma, in corrispondenza del loro nome sull’apposito elenco dei Soci aventi diritto di voto.

Il Presidente dell’Assemblea deve porre ogni cura per mantenere la segretezza del voto. Le operazioni elettorali devono essere, in ogni caso, protratte ed esaurite fino all’orario indicato nella comunicazione di invito a partecipare all’Assemblea, fermo restando che i soci presenti in aula a detta ora, hanno titolo ad espletare il diritto di voto. Uguale attenzione deve essere posta da parte del Presidente dell’Assemblea per impedire manomissioni fino a che non sia espletato lo scrutinio. Questo deve avvenire in luogo appartato sotto la sorveglianza dello stesso Presidente, il quale deve accertarsi che gli scrutatori controllino il numero e la validità delle schede votate ed effettuino uno scrupoloso conteggio dei voti, in modo da evitare qualsiasi errore.

 

 

 

Ove le operazioni di spoglio non possano essere compiute in continuazione, il Presidente dell’Assemblea provvede, nel corso delle interruzioni, a conservare, sotto la sua responsabilità, l’urna, sigillandone anche la finestratura e a dare disposizioni per il completamento delle operazioni sospese. I sigilli dell’urna devono recare le firme del Presidente e degli scrutatori.

Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente dell’Assemblea procede a comunicare pubblicamente i risultati ed a proclamare il nominativo del Socio che, avendo riportato il maggior numero di voti, assume la carica di Presidente della Sezione; successivamente, gli consegna, in pacco sigillato con firma sua e degli scrutatori, le schede e tutto il materiale della votazione. Il pacco come sopra sigillato deve essere conservato presso la Sezione per un mese dalla data di proclamazione dei risultati delle votazioni, per rispondere ad eventuali contestazioni.

Trascorso il suddetto termine non è più ammesso alcun reclamo;

b.    I risultati dello scrutinio debbono essere riportati nel verbale dell’Assemblea, da conservarsi nella raccolta della Sezione; in detto verbale debbono essere riportati:

-       i nominativi dei soci candidati ad assumere la carica di Presidente di Sezione con a fianco di ciascuno di essi indicato il numero dei voti riportati, nel caso di votazione con due o più candidati;

-       il numero di voti riportati dal socio candidato a Presidente e quello delle schede bianche, nel caso di votazione con un solo candidato;

-       tutti i nominativi dei soci che hanno riportato voti nel caso di votazione senza candidati alla carica di Presidente e per il Collegio dei Revisori dei Conti e per il Collegio dei Probiviri, con accanto il numero dei voti da ciascuno di essi raccolto. Il primo eletto nella lista del Consiglio Direttivo di Sezione assume l’incarico di Presidente, gli altri eletti fino al numero corrispondente alla composizione dell’Organo collegiale entrano a far parte del Consiglio Direttivo, come Consiglieri, e dei due Collegi come Revisori dei Conti e Probiviri effettivi; i quarti votati nelle liste di questi ultimi Collegi assumono la carica di supplenti

c.    Il Presidente dell’Assemblea provvede a comunicare i risultati delle votazioni ai soci e personalmente agli eletti al più presto possibile nella maniera ritenuta più opportuna e deve prendere accordi con i nuovi eletti per il loro insediamento nei rispettivi Organi Collegiali rinnovati. Il Presidente neo eletto provvede a convocare gli Organi Collegiali eletti;

d.   In caso di non accettazione dell’incarico da parte di uno o più eletti comunicata per iscritto, subentrano automaticamente nell’ordine i primi esclusi delle rispettive liste di incarico;

e.    Ove non sia possibile formare il nuovo Consiglio Direttivo o il Collegio dei Revisori dei Conti per rinunce o mancanza di eletti nel numero necessario, le votazioni sono annullate. In tal caso, gli Organi collegiali uscenti restano in carica per l’ordinaria amministrazione per un periodo massima di 45 giorni, decorrenti dalla data di annullamento delle votazioni svolte, entro il quale il Presidente dovrà convocare una nuova Assemblea per ripetere le elezioni di tutti gli Organi collegiali.;

f.     Ove non sia possibile costituire il Collegio dei Probiviri, il nuovo Presidente della Sezione indirà nuove elezioni parziali;

g.    Copia del verbale dell’Assemblea nella quale sono state svolte le elezioni, con l’elenco dei soci che hanno riportato voti nelle liste dei tre Organi collegiali, deve essere trasmessa, entro e non oltre 10 giorni, alla Presidenza Nazionale, unitamente al verbale di insediamento dei nuovi Organi collegiali di Sezione, per la convalida delle procedure seguite, dandone conoscenza al Delegato regionale.

h.    Nelle more della convalida, i nuovi Organi Collegiali, salvo diversa disposizione del Presidente Nazionale, iniziano i lavori di rispettiva competenza limitatamente all’ordinaria amministrazione.

 

ARTICOLO 10

Presidente

 

1. Il Presidente è preposto alla direzione della struttura periferica, di cui ha la rappresentanza legale. Svolge attività amministrativa e di attuazione gestionale degli indirizzi programmatici generali deliberati dall’Assemblea di Sezione, nonché delle determinazioni assunte collegialmente in Consiglio direttivo.

Quale responsabile dell’azione disciplinare, in relazione a infrazioni a norme di comportamento morale o sociale commesse da soci, adotta misure sanzionatorie urgenti, o nei casi di particolare gravità, interessa il Collegio dei probiviri per i provvedimenti di competenza.

Ha, inoltre, le seguenti attribuzioni:

a.    mantiene i contatti con i soci onde interessarli alla vita della Sezione e del Sodalizio ed ottenere una efficace e concorde collaborazione;

b.    mantiene i contatti con i Direttori e i Presidi degli istituti di istruzione, attraverso i Delegati scolastici L.N.I., onde assicurare, mediante una opportuna azione di propaganda, la partecipazione degli studenti o di una parte di essi alle manifestazioni organizzate dalla Sezione;

c.    mantiene i contatti con le Autorità locali, civili e militari, per un più efficace inserimento della Sezione nella vita pubblica della propria residenza;

d.   mantiene i contatti con la Presidenza nazionale, informandola delle questioni di maggior rilievo, richiedendo l’interessamento e l’appoggio nelle relazioni con le Amministrazioni dello Stato o altri Enti pubblici; rappresenta la necessità di contributi finanziari per lo sviluppo delle proprie attività istituzionali e la informa dei programmi da svolgere;

e.    mantiene i contatti con il Delegato regionale, al quale fornisce la propria collaborazione;

f.     amministra e gestisce i fondi della Sezione secondo le norme contenute nel presente Regolamento, per il conseguimento delle finalità statutarie; ordina le spese nel limite di somma assegnato per ciascun titolo dal bilancio di previsione e sottopone alla verifica dei Revisori dei Conti i bilanci annuali prima dell’approvazione da parte del Consiglio Direttivo di Sezione e dell’Assemblea dei Soci e quindi li trasmette alla Presidenza Nazionale;

g.    trasmette alla Presidenza Nazionale, entro il 15 aprile di ogni anno, una relazione annuale sull’attività svolta nell’anno precedente, al fine di dare un quadro succinto e globale della propria produttività nell’ambito degli scopi statutari;

h.    vigila sull’andamento dei Gruppi sportivi e degli altri settori affidati ai Consiglieri;

i.      dirime le eventuali controversie che possono sorgere in seno alla Sezione, fra Soci e con i Soci, agendo con equità e spirito pacificatore, nell’osservanza dei principi etici, sanciti dallo Statuto e dal presente Regolamento, di solidarietà fra i Soci e di attaccamento al Sodalizio;

j.      come titolare dell’azione disciplinare prende i provvedimenti ed attiva le procedure previste in materia dal presente Regolamento;

k.    organizza servizi di segreteria e di cassa che tengano aggiornati i propri registri, tra cui obbligatori: il Libro dei Soci, il Registro di Cassa, l’inventario dei beni patrimoniali mobili e immobili, il Libro degli esperti velisti della L.N.I. e la Raccolta cronologica dei verbali della Sezione (verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, dei passaggi di consegne, ecc.).

l.      è responsabile dell’uso formale e della buona efficienza dell’indirizzo di posta elettronica istituzionale e del portale;

m.   mantiene le relazioni con le altre strutture periferiche della LNI ed è responsabile dell’accoglienza, con spirito fraterno e solidale, dei loro soci e del naviglio in transito.

2. Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vicepresidente.

 

ARTICOLO 11

Consiglio direttivo di sezione

 

1. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente e si compone di un numero variabile da 4 a 11 Consiglieri.

Sono obbligatorie le seguenti cariche: Vicepresidente, Segretario, Tesoriere e, in caso in cui esistano uno o più Gruppi sportivi, Consigliere allo sport. Non sono ammessi abbinamenti dei predetti incarichi obbligatori, tranne quello di Vice Presidente.

Le altre cariche, eventualmente abbinabili fra loro, che si ritengono necessarie per la vita della Sezione sono: Consigliere alla propaganda marinara nelle scuole, Consigliere alla promozione sociale, Consigliere alle attività culturali, Consigliere alla tutela ecologica dell’ambiente.

2.  Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio. Qualora non sia raggiunto il predetto quorum, la seduta va riconvocata; per la sua validità vigono gli stessi criteri.

All’inizio dei lavori, il Presidente, verificata la validità della seduta, dà lettura degli argomenti all’ordine del giorno e chiama un membro a fungere da Segretario della riunione.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono prese a maggioranza di voti dei presenti, con la procedura dell’appello nominale. In caso di parità nei voti è determinante il voto del Presidente.

3. Il Consiglio Direttivo di Sezione è convocato dal Presidente della Sezione, direttamente o su richiesta di almeno due Consiglieri, e svolge i seguenti compiti:

a.    discute i bilanci annuali della Sezione presentati dal Presidente, prende visione delle rispettive relazioni dei Revisori dei Conti, e dà il proprio benestare perché siano sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;

b.    coadiuva il Presidente nell’azione direttiva della Sezione secondo il programma approvato dall’Assemblea dei soci, promuovendo manifestazioni culturali, sportive, turistiche e ricreative per incrementare la diffusione e la conoscenza della Lega navale italiana e procurarle il maggior numero di aderenti. Particolare sollecitudine deve essere posta per lo sviluppo delle attività maggiormente attinenti agli scopi dell’Associazione, quali:

-       conferenze e proiezioni di documentari su argomenti navali e marinari, particolarmente rivolte all’ambiente scolastico locale;

-       visite guidate a unità navali, a impianti marittimi, cantieri, mostre e musei navali per i Soci e per gli studenti;

-       corsi di avviamento alle attività nautiche (vela, canoa, nuoto, motonautica, pesca sportiva e attività subacquee, tavole a vela, ecc.) e organizzazione di gare e regate;

-       scuole di modellismo navale e organizzazione delle relative mostre.

c.    elabora prima di sottoporli all’approvazione dell’Assemblea dei soci, eventuali progetti di trasformazione o potenziamento delle strutture sociali e i relativi piani finanziari per il reperimento dei fondi necessari;

d.   discute gli argomenti che sono all’ordine del giorno dell’Assemblea dei soci fornendo al proprio rappresentante suggerimenti per un eventuale intervento;

e.    determina, in relazione al bilancio preventivo, la base dell’ammontare delle quote sociali supplementari dovute dai soci che frequentano la sede sociale o nautica e usufruiscono dei relativi servizi;

f.     determina l’accettazione o meno delle domande di iscrizione di nuovi soci;

g.    verifica la legittimità della richiesta di convocazione dell’Assemblea straordinaria dei soci, presentata da almeno un decimo dei soci ordinari e assimilati maggiorenni iscritti alla Sezione e ne determina l’accettazione o meno.

4. I membri del Consiglio Direttivo di Sezione sono solidalmente responsabili delle deliberazioni prese collegialmente, salvo che non abbiano fatto verbalizzare il proprio dissenso, dandone conoscenza al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti se la delibera concerne questioni di carattere amministrativo. Essi sono singolarmente responsabili del buon andamento del settore cui sono preposti.

Il Consigliere che per tre volte consecutive non interviene alle riunioni del Consiglio Direttivo, ufficialmente convocate dal Presidente, decade dalla carica sociale con provvedimento del Presidente nazionale, sentito il Delegato regionale, su segnalazione del Presidente, ed è sostituito.

Nel caso in cui un Consigliere non assolva con la dovuta diligenza l’incarico affidatogli e liberamente assunto in seno alla Sezione, può essere sostituito, nell’incarico da un altro Consigliere con provvedimento del Presidente.

5. L’attività di ogni settore dell’organizzazione interna della Sezione affidato a un Consigliere, in stretto rapporto con il Presidente, deve essere armonicamente inserita in quella generale di cui detto settore è parte integrante e vitale per il conseguimento delle finalità statutarie. È vietata la costituzione di amministrazioni separate o autonome dei vari settori; essi dipendono tutti dalla gestione amministrativa centrale della struttura periferica.

6. È assolutamente vietato ai membri dei Consigli Direttivi di Sezione e ai loro familiari di svolgere, nell’ambito della Sezione, attività lucrative di qualsiasi natura, salvo che si tratti di compensi a istruttori o aiuto istruttori delle varie discipline nautiche fissati dalle Federazioni sportive del C.O.N.I. e dalla Presidenza nazionale.

7. Qualora nel corso del triennio, per dimissioni o per altre cause, cessi dalla carica il Presidente della Sezione o cessino dalla carica almeno la metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo, si procede a nuove elezioni intese a ricostituire tutti gli Organi Collegiali. Per metà più uno si intende il numero di membri che raddoppiato supera il totale dei componenti almeno per una unità.

8. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nel quale devono essere riportate le singole votazioni dei Consiglieri sugli argomenti messi in discussione. Il verbale della riunione deve essere redatto seduta stante e approvato dal Consiglio per attestarne la conformità allo svolgimento dei lavori, riportando in calce la formula “Letto, confermato e sottoscritto”. Ove ciò non sia possibile per giustificati motivi, il verbale stesso deve essere sottoposto all’approvazione del Consiglio come primo atto della seduta successiva.

Copia del verbale della riunione di insediamento del nuovo Consiglio Direttivo di Sezione, contenente l’attribuzione delle cariche fra i Consiglieri eletti, o copia del verbale della riunione nella quale si procede a modifiche nella composizione del Consiglio per sostituzione di Consiglieri dimissionari o altro, deve essere trasmessa al più presto, per la ratifica, alla Presidenza nazionale, dandone conoscenza al Delegato Regionale.

Tutti i verbali del Consiglio Direttivo di Sezione devono essere raccolti in apposito registro debitamente numerato e parafato in ogni pagina dal Presidente o dal Segretario, o raccolti cronologicamente in fogli mobili debitamente firmati e numerati.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo di Sezione, aventi carattere generale, deve essere data conoscenza a tutti i Soci nel modo ritenuto più opportuno.

9. Il Presidente e i membri del Consiglio direttivo prestano la loro opera gratuitamente.

ARTICOLO 12

Collegio dei Revisori dei Conti

 

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’Organo collegiale di controllo della Sezione, il quale svolge in piena autonomia il mandato conferitogli dall’Assemblea dei Soci, esercitando le proprie funzioni di sindacato sulla gestione finanziaria, contabile e patrimoniale.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti, nella seduta di insediamento, dopo le elezioni, nomina il proprio Presidente il quale convoca, di volta in volta, gli altri componenti per l’espletamento dei seguenti compiti:

a.    il controllo di legittimità degli adempimenti contabili e amministrativi della Sezione nell’osservanza delle norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti;

b.    l’esame e revisione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Sezione, redigendo apposita relazione per l’Assemblea dei soci;

c.    l’accertamento collegiale o individuale della regolare tenuta dei libri contabili;

d.   le verifiche di cassa, collegiali o individuali, riferite sia alle somme in contanti che a quelle depositate presso Istituti di credito o Uffici postali, da compiersi saltuariamente almeno due volte l’anno. 

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti che per tre volte consecutive non intervengono alle riunioni del Collegio stesso o non assolvono le mansioni individuali loro affidate, decadono dalla carica con provvedimento del Presidente Nazionale, sentito il Delegato regionale, su segnalazione del Presidente, e sono sostituiti.

3. I Revisori dei Conti possono partecipare a qualunque seduta del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, ma ne hanno l’obbligo quando all’ordine del giorno sono contemplate questioni finanziarie, contabili, patrimoniali e di bilancio. Essi possono altresì partecipare all’Assemblea dei soci, con l’obbligo di astenersi dal voto, quando si tratti di materia di loro competenza.

4. Nel caso di dimissioni dell’intero Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente del Collegio stesso deve trasmettere una relazione sulla decisione presa al Presidente Nazionale, il quale, esaminati i motivi che hanno dato origine al provvedimento, sentito il Delegato regionale e il Collegio dei Revisori dei Conti della Presidenza Nazionale, dispone o la convocazione dell’Assemblea dei Soci della Sezione per le nuove elezioni di tutti gli Organi collegiali o la nomina di un Commissario straordinario.

Nel caso in cui le dimissioni dell’intero Collegio dei Revisori dei Conti risultino, dalla relazione del Presidente del Collegio, non dovute a cause riferibili alla gestione amministrativa della Sezione, il Presidente della Sezione, ove non sia possibile sostituirli con Soci che, nella lista, abbiano riportato voti alle ultime elezioni, sentito il parere del Delegato Regionale, richiede al Presidente Nazionale l’autorizzazione a indire nuove elezioni parziali per la ricostituzione del Collegio.

5. I Revisori dei Conti sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare, il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio.

6. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e un supplente, i quali prestano la loro opera gratuitamente.

 

ARTICOLO 16

Scioglimento

1. La Sezione si può sciogliere solo per inattività con deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale su proposta del Presidente Nazionale, sentito il parere del Delegato Regionale.

2. In caso di scioglimento, l’attivo netto patrimoniale risultante dalla chiusura del bilancio è accantonato per cinque esercizi finanziari presso l’amministrazione centrale della Lega navale italiana, su conto intestato “per memoria” alla Sezione, a valere ai fini dell’eventuale ricostituzione della stessa Sezione. Le eventuali imbarcazioni disponibili, nel predetto periodo, saranno messe a disposizione delle Sezioni viciniore per le medesime attività sportive.  Allo scadere del predetto termine il netto patrimoniale è acquisito dal patrimonio della Lega navale italiana.

 

ARTICOLO 17

Rinvio

Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le norme dello Statuto della LNI e del Regolamento allo Statuto della LNI, in quanto compatibili.

 

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