BARI


Chi Siamo

Regolamento Interno

REGOLAMENTO INTERNO

 

Art.1  - SEDE NAUTICA

  1. La Lega Navale Italiana Sezione di Bari dispone, all’interno del porto di Bari, di una sede nautica con un pontile per l’ormeggio delle imbarcazioni dei soci.
  2. Gli ormeggi possono essere assegnati ai soci con le modalità di cui ai successivi articoli.
  3. La Sezione dispone altresì di un piazzale e di un capannone che costituiscono spazi riservati alle operazioni di allestimento, alaggio e varo, rimessa delle imbarcazioni e dei mezzi di proprietà della Lega Navale per le attività sportive e sociali organizzate dalla Sezione.
  4. Su tali aree potranno sostare le imbarcazioni dei soci iscritti ai gruppi sportivi che utilizzino le imbarcazioni per la pratica dell’attività sportiva in nome della Sezione.

Art. 2  - Servizi

  1. Tutti i servizi erogati dalla Sezione, quali ormeggio, rimessaggio,  box, armadietti ecc., sono riservati unicamente ai Soci ordinari che versano le rispettive quote supplementari.
  2. Ogni Socio, per poter beneficiare dei servizi sociali offerti dalla Sezione, deve uniformarsi alle finalità ed alle direttive statutarie e rispettare le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo a tutela dei diritti collettivi ed individuali.

 

Art.3    - CLASSIFICAZIONE DELLE IMBARCAZIONI

  1. Ai fini della ripartizione delle quote per i servizi nautici le imbarcazioni classificate come segue:

Scaglioni

Lunghezza mt.ft

Larghezza mt.

Parametri

1

Fino a 4

2

50

Da 4 a 5

2

75

Da 5 a  6

2

100

2

da 6 a 7

3

125

da 7 a 8

3

150

da 8  a 9

3

175

3

da 9  a 10

4

200

da 10  a 11

4

225

da 11 a 12

4

250

4

da 12 a 13

5

280

da 13  a 14

5

310

da 14  a 15

5

340

da 15  a 16

5

370

da 16  a 17

5

400

da 17 a 18

5

440

5

da 18  a 19

6

500

da 19  a 20

6

560

da 20 a 24

6

620

oltre mt. 24

6

750

 

Le imbarcazioni vengono classificate secondo i parametri stabiliti per le singole categorie in base alla larghezza ed alla lunghezza dell’imbarcazione.

Le imbarcazioni che superino la larghezza prevista nella tabella, sono classificate nella prima fascia dello scaglione successivo, anche se la lunghezza è superiore  a quella dell’imbarcazione.

I catamarani ed i motoscafi di larghezza eccedente i limiti di cui sopra saranno assoggettati ad una maggiorazione del 50% delle quote previste  per la propria lunghezza.

 

ART 4 - ASSEGNAZIONE ORMEGGI

  1. Il sodalizio curerà a sue spese la posa in opera e la manutenzione ordinaria di tutte le attrezzature necessarie per l'ormeggio (corpi morti, catene, cime e gavitelli).
  2. Il Consiglio Direttivo può applicare al socio assegnatario una quota straordinaria di entrata a fondo perduto per concorso alle spese di esercizio e manutenzione della sede nautica, in misura proporzionale al canone annuo dell’imbarcazione.
  3. in caso di sostituzione dell'imbarcazione, il socio dovrà fare domanda al Consiglio direttivo per ottenere un ormeggio di dimensioni superiori e, se accolta, dovrà corrispondere il canone previsto per il nuovo ormeggio e la differenza della eventuale  quota straordinaria tra l’ormeggio precedente ed il nuovo.
  4. Il Consiglio direttivo revocherà d’ufficio l’assegnazione dell’ormeggio a coloro che, senza preventiva autorizzazione, introducessero nella sede nautica imbarcazioni di dimensioni superiori o comunque diverse da quelle per le quali erano stati autorizzati.
  5. L'eventuale rinuncia all’ ormeggio o la sostituzione dell’imbarcazione con una di dimensioni inferiori non dà in ogni caso diritto ad ottenere la restituzione delle quote supplementari e straordinarie o di quelle versate alla Lega Navale a qualunque titolo.
  6. Nel caso di cui al comma precedente la lega Navale restituirà esclusivamente la quota residua del canone per il tempo non utilizzato, sempre che vi sia un nuovo subentrante che corrisponda il canone residuo.
  7.  Eccezionalmente, in caso di trasferimento o lavori straordinari o vendita  dell’imbarcazione, il socio assegnatario potrà usufruire, previa domanda al Consiglio Direttivo, della sospensione temporanea del versamento del canone di ormeggio, conservando l’ormeggio precedentemente assegnatogli.
  8. Il socio che, dopo aver perso il diritto all'ormeggio per rinuncia o per mancata regolarizzazione del canone annuale ai sensi del presente Regolamento, presenti domanda per riottenerlo, sarà inserito in lista e, al momento in cui dovesse risultare assegnatario di nuovo ormeggio, dovrà corrispondere nuovamente la eventuale quota straordinaria di cui al secondo comma.

ART. 5  -  QUOTE DI ORMEGGIO

  1. I Soci assegnatari di ormeggio sono tenuti a versare le relative quote deliberate dal Consiglio Direttivo.
  2. I soci assegnatari di ormeggio dovranno versare la quota di ormeggio di cui al comma precedente, con le seguenti modalità:
  1. entro il 15 Gennaio per la quota annuale
  2. entro il 15 del primo mese del semestre per la quota semestrale 
  3. entro i primi 5 giorni del mese nel caso di quota mensile

La quota annua di cui al punto a) può essere suddivisa in due rate semestrali scadenti rispettivamente il 15 gennaio ed il 15 giugno di ciascun anno.

Il ritardo nel versamento delle rate comporterà l’applicazione dell’indennità di mora del 10% sull’importo non versato nei termini previsti al precedente punto  2.

Decorsi 15 giorni dal termine indicato al comma 2, il socio assegnatario che  non avesse effettuato il pagamento della prevista quota di ormeggio sarà considerato decaduto a tutti gli effetti anche nell’ipotesi in cui avesse versato uno o più acconti sulla quota dovuta e sarà invitato  - con lettera raccomandata A.R. inviata al domicilio indicato dal socio stesso ovvero a mezzo PEC  – a rimuovere l’imbarcazione entro un termine perentorio di 15 giorni. Decorso inutilmente tale termine l’imbarcazione sarà sottoposta a provvedimento di rimozione e verrà affidata ad un cantiere nautico a spese del medesimo socio inadempiente che resterà comunque obbligato nei confronti della Sezione per il rateo del canone non corrisposto oltre che per le spese di rimozione e di rimessaggio. A tal fine, con la presentazione della domanda, il socio richiedente autorizza espressamente la Sezione alla rimozione dell’imbarcazione nel caso di cui sopra.

  1. L’eventuale versamento del canone o di parte di esso effettuato successivamente al termine perentorio di cui al punto 2 da parte del socio avrà esclusivamente riflesso per quanto attiene alla prosecuzione del rapporto associativo senza pregiudizio alcuno nei confronti della intervenuta revoca dell’ormeggio e dell’assegnazione ad altro socio avente diritto nel contempo effettuata nonché della definitiva perdita dell’anzianità a tal fine maturata.
  2. Eventuali esigenze di ormeggio del socio, nei confronti del quale sia stata applicata la sanzione di cui ai commi precedenti, potranno essere oggetto di nuova richiesta. 

Art. 6 – Divieti

  1. E' tassativamente vietato ai Soci dare disposizioni o incombenze al personale di banchina che dipende a tutti gli effetti dal Consiglio Direttivo.
  2. E’ consentita l’introduzione di cani ed altri animali nella Sede della Sezione a condizione che il socio proprietario eviti che l’animale infastidisca gli altri soci presenti e garantisca la pulizia più assoluta della banchina stessa.
  3. Il socio è tenuto al rispetto delle cose comuni, a non eccedere nei consumi di acqua ed energia elettrica in banchina ed al rispetto a rispettare l’ambiente evitando scarichi inquinanti in mare.
  4. E’ fatto assoluto divieto depositare olii esausti ed altro materiale inquinante nell’ambito sociale. E’ altresì vietato depositare nelle aree della Lega Navale taniche di qualsiasi genere che contengano carburante.
  5. La recente generale attenzione in materia di tutela ambientale inserisce gli accumulatori di corrente continua nel novero dei materiali per i quali, in sede di dismissione d’uso, è necessario attivare precisa procedura. Pertanto è fatto assoluto divieto depositare batterie fuori uso nell’ambito sociale.
  6. Ai fini della tutela dell’ambiente, è fatto altresì divieto ai soci di eseguire sul piazzale o in banchina lavori di cantieristica che comportino l’utilizzo di sostanze tossiche e nocive per le persone e l’ambiente.
  7. E’ istituita una raccolta differenziata dei rifiuti all’interno del Porto e della nostra sede nautica. Tutti i soci sono obbligati a conferire i rifiuti osservando la più rigorosa ripartizione degli stessi conferendoli nei rispettivi contenitori.
  8. E’ vietato, altresì, ai soci depositare materiale di loro proprietà nell’ambito sociale, senza esplicito permesso. I materiali che saranno rinvenuti senza potere individuare il proprietario, saranno distrutti previa esposizione di avviso per dieci giorni nella bacheca sociale.
  9. Acqua ed energia elettrica fornite dalla Sezione dovranno essere usate con moderazione evitando qualsiasi spreco. L’uso dell’acqua dovrà avvenire, di norma, con lo impiego di manichette fornite di possibilità di chiusura automatica del flusso per evitare dispersioni. La carica delle batterie dovrà essere eseguita dagli interessati.  
  10. I contravventori agli obblighi di legge richiamati nel presente articolo saranno passibili di provvedimenti disciplinari che, nei casi più gravi, potranno portare alla revoca dell’assegnazione dell’ormeggio.

Art. 7   - Schedario imbarcazioni

  1. E' istituito uno schedario delle imbarcazioni nel quale sono indicati, per ciascun natante o imbarcazione, i dati tecnici, il nome del proprietario, il numero di iscrizione ed il numero di polizza RC.
  2. Il socio assegnatario è tenuto a depositare in segreteria copia della patente del socio armatore, della licenza di navigazione  e della polizza RC dell’imbarcazione.

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